Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18562 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POY BRUNO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIDL ITALIA SRL in persona del suo Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELL’OMARINO ANDREA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1951/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

12.12.06, depositata l’8/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Lidia Ciabattini che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso e comunicando

che la parte è deceduta.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza ora impugnata, riformando la decisione del primo giudice, ha rigettato la domanda di G.A.M. dipendente della LIDL s.p.a. quale impiegato di primo livello con mansioni di assistente di filiale, volta ad impugnare il licenziamento disciplinare intimatogli con l’addebito di avere a seguito di una discussione intercorsa con il capo filiale signora V. in presenza di altri dipendenti, reagito scagliando addosso alla V., suo superiore, una confezione di succo di frutta.

2. La Corte ha considerato provato che il lavoratore avesse lanciato il contenitore “in direzione della signora V. con l’intento di colpirla quanto meno alle gambe” e che il lancio non fosse stata la “reazione stizzita, istintiva ed immediata dell’appellato ai richiami del superiore (richiami peraltro legittimi, essendo provato che il dipendente, arrivato in ritardo, non aveva iniziato a lavorare ma stava chiacchierando con una collega)” ma fosse giunto “al culmine di un insistito “botta e risposta”, durato “circa un quarto d’ora”, durante il quale il lavoratore aveva continuato a dire alla V., suo superiore gerarchico, che “doveva stare buona”, che “doveva stare calma”, addirittura “che doveva andarsene a casa a fare la casalinga”.

3. La Corte ha ritenuto parimenti provato che subito dopo il lancio del contenitore il lavoratore si fosse avvicinato alla V. per rincarare la dose, dicendole, con atteggiamento minaccioso, che doveva “stare attenta” e che doveva “andarsene via”.

4. Secondo la Corte anche questi comportamenti, che avevano preceduto e seguito, nello stesso contesto di spazio e di tempo, il lancio del contenitore non potevano non esser considerati ai fini della valutazione della gravità del comportamento del lavoratore pur trattandosi di fatti diversi e collaterali rispetto allo specifico addebito contenuto nella lettera di contestazione disciplinare, visto che l’immutabilità della causa del licenziamento non preclude la valutazione di altre condotte attribuite al dipendente quando le stesse non vengono considerate come causa autonoma del recesso ma come mera circostanza confermativa del fatto contestato e della sua gravità.

5. La Corte ha poi affermato che i comportamenti illegittimi in precedenza tenuti dalla signora V. nei confronti del lavoratore (quali l’insulto da lei rivoltogli in presenza di un cliente e la dequalificazione inflittagli per averlo adibito a lavare i pavimenti) non potevano in alcun modo giustificare la reazione del lavoratore, sia perchè non era risultato provato un comportamento ingiurioso o vessatorio reiterato e prolungato nel tempo da parte della V. sia perchè i fatti commessi dal lavoratore, posti a base del licenziamento, non si ponevano in connessione nè logica nè cronologica con i pur deprecabili pregressi comportamenti del superiore.

6. G.A.M. chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi di ricorso. La società intimata resiste con controricorso.

7. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 131 c.c.n.l.

settore commercio; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

8. Il motivo si conclude con il seguente quesito: “se costituisca giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., per “insubordinazione ai superiori accompagnata da comportamento oltraggioso” la condotta del lavoratore che reagisca lanciando per stizza e senza conseguenze dannose alle persone e alle cose un oggetto sul pavimento ancorchè in direzione del diretto superiore, di fronte a un comportamento di quest’ultimo e del datore di lavoro protratto nel tempo che con licenziamenti illegittimi poi revocati, ingiurie, umiliazioni e vessazioni sistematiche, obbligo di svolgere mansioni dequalificanti, abbia posto in essere una vera propria azione preordinata di “mobbing”, sfociata, al rientro del lavoratore da un lungo periodo di malattia, in rimproveri pignoli ed ingiusti per mancanze irrilevanti e tali da non pregiudicare l’attività aziendale, al fine di provocare una reazione esasperata del dipendente”.

9. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata ancora violazione dell’art. 2119 c.c., in relazione agli artt. 2049 e 2087 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

10. Il motivo si conclude con il seguente quesito “se, ove il giudice abbia accertato la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 2087 c.c., per non aver adottato le misure necessarie a tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, tenendo nei suoi confronti un comportamento sistematicamente offensivo, vessatorio, dequalificante, adibendolo a pulire i pavimenti e provocandolo con osservazioni e richiami pignoli per mancanze inesistenti o di minima importanza, sia configurabile come ingiustificata contestazione della figura gerarchica e della dignità umana del superiore e quindi possa costituire “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 c.c., il gesto di stizza con cui lo stesso lavoratore scagli un oggetto sul luogo di lavoro senza l’intenzione di colpire il superiore e senza che dal fatto derivi alcuna conseguenza dannosa alla persona del superiore e alle cose dell’azienda”.

11. I motivi contengono censure inammissibili e non possono pertanto trovare accoglimento.

12. Essi, come del resto emerge con chiarezza dai quesiti testualmente riportati, mirano infatti palesemente ad una totale rivalutazione del fatto da parte di questa Corte. Essi si fondano entrambe su di una ricostruzione del comportamento addebitato al lavoratore licenziato completamente diverso, nel suo nucleo essenziale, da quello accertato dalla Corte di merito, la quale – come risulta evidente dai passi della sentenza sopra menzionati- ha ritenuto non che il lavoratore avesse per un moto di stizza scagliato un oggetto sul pavimento bensì che egli avesse inteso colpire con tale oggetto il suo diretto superiore, ed ha inoltre motivatamente escluso una diretta connessione fra tale comportamento e gli atteggiamenti pregressi del superiore gerarchico verso il lavoratore.

13. Va quindi ricordato al riguardo che valutazione della gravità delle infrazioni e della loro idoneità ad integrare una giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, a meno che i giudizi formulati si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento espressi dalla giurisdizione di legittimità e con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtà sociale (riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato) che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (v.

per tutte, Cass. 4369/2009) il che nella specie non può essere affermato.

14. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi, e in Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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