Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18562 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/07/2019), n.18562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1786-2014 proposto da:

I.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 129,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO CARMELO CORRENTI;

– ricorrente –

contro

ASP MESSINA già AUSL/(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1327/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/08/2013 R.G.N. 754/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 23 agosto 2013, la Corte d’Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da I.T. volto ad ottenere la reintegra nelle mansioni di elettricista precedentemente svolte presso la resistente Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Messina nonchè il risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing;

– in particolare, il dipendente allegava di essere stato adibito alle mansioni di operatore tecnico di centralino nonostante avesse vinto un concorso pubblico – risalente al gennaio 1982 – con la specifica qualifica di elettricista;

– respinto il ricorso e il successivo reclamo da lui avanzato e transatta la lite, era stata disposta l’assegnazione del dipendente alle mansioni di elettricista presso il distretto di Barcellona P.G., ma, nonostante la reintegra, con la nota del Direttore Generale del 30 novembre 2007, rideterminata la pianta organica dell’Azienda e soppressa la figura del meccanico elettricista interno, era stato nuovamente addetto alle mansioni di centralinista, a sua detta inferiori;

– la Corte d’appello di Messina, evidenziata la legittimità dell’esercizio dello ius variandi da parte dell’Azienda Sanitaria e l’equivalenza del livello professionale fra le nuove mansioni e quelle precedenti, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 alla luce della classificazione fornita dalla contrattazione collettiva, peraltro mai prodotta dall’appellante, aveva ritenuto infondata la pretesa;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso corredato da memoria I.T., affidandolo a quattro motivi;

– l’Azienda Sanitaria è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello trascurato di considerare la prova testimoniale da lui richiesta e la produzione documentale relativa alla transazione intervenuta il 7 gennaio 2003, la quale avrebbe impegnato l’Azienda datrice al mantenimento della sua qualifica di elettricista;

– il motivo è inammissibile;

– giova evidenziare, al riguardo, che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. n. 1229 del 17/01/2019), in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;

– nel caso di specie, la Corte d’appello, rispettando il dettato normativo ha ritenuto che i capitoli formulati vertessero, in parte, su circostanze irrilevanti, pacifiche o già provate e, per il resto, fossero inammissibili in quanto implicanti valutazioni o giudizi;

– con il secondo motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 2103 c.c. e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52;

– con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre con il quarto motivo si denunzia inesistenza della motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’esame della transazione intercorsa fra le parti;

– il secondo motivo è infondato;

– va evidenziato, al riguardo, che, per costanze giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 18817 del 16 luglio 2018), in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c.;

– afferma, in merito, la sentenza n. 7106/2014 – che “…il D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c.”;

– nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello ha dichiarato legittime le variazioni di mansioni, là dove le stesse si presentavano comunque congrue rispetto alla qualifica formalmente rivestita dall’appellante, alla luce dell’intervenuta soppressione delle mansioni di assunzione;

– non trovando applicazione nell’impiego contrattualizzato il principio di matrice statutaria, introdotto per il lavoro privato dall’art. 2103 c.c., a tutela e valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore, a cagione della prevalenza delle esigenze di buona amministrazione rispetto alla tutela del diritto alla qualifica, per il quale anche un mutamento di mansioni equiparate potrebbe risultare illegittimo qualora violasse la professionalità acquisita e sarebbe esigibile nei confronti del datore in quanto strumento di protezione della dignità della persona del lavoratore subordinato, corretta deve ritenersi l’operazione decisoria e motivazionale del giudice di merito;

– il terzo motivo di ricorso, fondato su una generica “contraddittorietà della motivazione” è inammissibile;

– viene richiesta, infatti, una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte;

– formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– con particolare riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. di cui al quarto motivo, esso difetta assolutamente di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., essendosi parte ricorrente limitata ad asserire di aver “sostanzialmente dedotto con secondo motivo di appello l’avvenuta transazione e il giudicato” e, pertanto, la censura risulta inammissibile;

– il ricorso deve essere, quindi, respinto;

– nulla per le spese essendo la parte controricorrente rimasta intimata;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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