Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18562 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. II, 07/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 07/09/2020), n.18562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19488/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avv. Davide Verlato, del Foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. S.M., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Vicenza;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Venezia di riconoscere la protezione internazionale ovvero eventuale altra forma gradata di protezione;

– a sostegno della propria richiesta il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Pakistan nel 2009 con un visto turistico a seguito di una grave vicenda personale riguardante un prestito di denaro che era stato concesso a un suo conoscente, il quale non potendo pagare il debito organizzava un furto nell’abitazione del richiedente, veniva arrestato a seguito della denuncia alla polizia e una volta rimesso in libertà per vendicarsi sparava dei colpi verso le finestre dell’abitazione del sig. S. minacciando di morte la sua famiglia;

– la cassazione del provvedimento del tribunale è chiesta con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8;

– secondo il ricorrente il tribunale non avrebbe acquisito d’ufficio tutte le informazioni necessarie e avrebbe basato la decisione solo sulla ritenuta mancanza di credibilità del richiedente la protezione, in violazione di legge;

– il motivo è inammissibile;

– come ha già stabilito questa Corte (cfr Cass. n. 3340/2019; id. n. 24155/2017) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità;

– in applicazione di tale principio il motivo va dichiarato inammissibile per essere formulata in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente la protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle richieste contenute nel ricorso di primo grado di concessione di un permesso per protezione sussidiaria o per motivi umanitari e si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3;

– il motivo, articolato formalmente anche come violazione di legge, tratta in sostanza dell’unica doglianza attinente alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, il quale non avrebbe esaminato la situazione storico-politica del paese di provenienza;

– il motivo è infondato;

– il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha, prima nella pag. 6 del decreto, analizzato la situazione personale del richiedente la protezione escludendo qualsiasi rischio alla sua persona e poi, nella pag. 7, proprio in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria ha analizzato la situazione presente in Pakistan attraverso il riferimento al rapporto EASO e a fronte di ciò il ricorrente non ha indicato quali altri rapporti non sono stati esaminati;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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