Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18561 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 18561 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 26796-2016 proposto da:
IERMANO ANNA MARIA, FALCONE ROSA, elettivamente
domiciliate in ROMA, V. FEDELE LAMPERTICO 12, presso
lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO,
rappresentate e difese dagli avvocati GIOVANNI
CHIAVAZZO, GIUSEPPE ASELLI giusta procura speciale in
0

calce al ricorso;
– ricorrenti contro

2018
1314

AXA ASSICURAZIONI SPA

in persona del legale

rappresentante procuratore pro tempore dr. MAURIZIO
RAINO’,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GERARDO TROIANIELLO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

PARISI

GIUSEPPA,

FRANZESE ANNA,

D’ACUNZO GENNARO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2828/2015 del TRIBUNALE di
NOLA, depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

2

VISONE ADELE,

FATTI DI CAUSA
Annamaria Iermano convenne dinanzi al Giudice di Pace di Ottaviano
la Axa Assicurazioni S.p.A. per sentir pronunciare la condanna della
medesima, in solido con i responsabili civili, al risarcimento dei danni
subìti in occasione di un incidente stradale causato dall’esclusiva

Punto di proprietà di Gennaro D’Acunzo assicurato con Axa.
La compagnia, costituendosi in giudizio, eccepì l’inesistenza del
rapporto assicurativo, ma l’eccezione fu rigettata in ragione di una
testimonianza che riferì della presenza del contrassegno di
assicurazione di Axa e in ragione della certificazione, effettuata dagli
agenti accertatori intervenuti sul luogo dell’incidente, che avevano
rilevato l’esistenza del contrassegno di polizza.
Il Giudice di Pace di Ottaviano accolse la domanda.
Avverso la sentenza l’Axa propose appello affermando l’erroneità della
sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il rapporto
assicurativo, essendo anomala la compilazione del rapporto dei vigili
urbani intervenuti sul luogo dell’incidente che avevano apposto
manualmente e a penna, presumibilmente in un momento successivo
alla compilazione del rapporto, l’indicazione della polizza e della
agenzia presso la quale sarebbe stata contratta, senza effettuare
accertamenti in ordine alla validità della predetta polizza.
A conferma della propria tesi la compagnia offrì prova del fatto che,
alla data del 9/4/2004, il veicolo del responsabile del sinistro non era
assicurato e che nel portafoglio assicurativo di Axa mancava
l’indicazione del veicolo stesso.
Il Tribunale di Noia, pronunciando sull’appello, lo ha accolto in base alla
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il rilascio del
contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della RCA vincola
quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo,

3

responsabilità della conducente Anna Franzese alla guida della Fiat

quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il
contratto di assicurazione non sia efficace giacchè nei confronti del
danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno
e non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare

comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento sulla
sussistenza della copertura assicurativa (Cass. n. 18307 del
27/08/2014 “In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209) e dell’art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno
assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo
a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il
premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di
assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato,
ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno
e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la
disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del
danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del
diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di
contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa
l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore non abbia tenuto alcun
comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine
alla sussistenza della copertura assicurativa”; Cass. 6-3, n. 20374 del
9/10/2015; Cass., 6-3 n. 21896 del 20/9/2017; Cass., 3 n. 24069 del
13/10/2017).
Nel giudizio è stata depositata, unitamente alla comparsa
conclusionale, la sentenza penale del Tribunale di Noia che ha
condannato il Gennaro D’Acunzo per il reato previsto e punito dagli
artt. 485 e 489 c.p. Detta sentenza esclude di poter configurare

4

l’affidamento del danneggiato indotto dall’assicuratore con un suo

qualsiasi addebito di responsabilità a carico della compagnia di
assicurazione nella formazione del contrassegno falso. Il Tribunale di
Noia ha ritenuto che la sentenza di condanna costituisse ulteriore
elemento di prova dell’assenza di un rapporto di assicurazione essendo
stata accertata la falsità della documentazione assicurativa e

utilizzato in altro e differente giudizio il documento falso. Accolto
l’appello, il giudice ha condannato le parti appellate a restituire le
somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, non
costituendo detta restituzione domanda nuova, evidenziandosi che il
pagamento delle somme si era avuto dopo l’instaurazione del giudizio
di appello. Il Giudice di appello ha ritenuto sussistere i giusti motivi,
dato il principio di affidamento in ordine all’effettiva esistenza di un
rapporto di assicurazione, per compensare integralmente le spese del
giudizio di primo grado tra parte appellante e le controparti con
condanna delle parti appellate costituite, che si sono opposte
all’accoglimento dell’appello, al pagamento delle spese del giudizio di
appello in favore della società appellante.
Avverso la sentenza Rosa Falcone e Annamaria Iermano propongono
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste AXA
Assicurazioni con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciano l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della
controversia, in relazione alla valutazione di tutte le prove raccolte nel
processo di primo grado, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 127 D.Lgs. 205/2009 e dell’art. 1901
c.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura attiene alle parti della sentenza che hanno ritenuto la
condotta processuale dell’appellante idonea ad escludere la tutela

5

condannato l’imputato del reato di cui all’art. 489 c.p. per avere

dell’affidamento del terzo danneggiato. Ad avviso delle ricorrenti la
giurisprudenza di questa Corte sarebbe consolidata nel ritenere
necessario tutelare l’affidamento del terzo danneggiato anche
nell’ipotesi dell’apparenza del diritto, di modo che, per escludere la
responsabilità dell’assicuratore, in ipotesi di contrassegno falso o

comportamento colposo tale da ingenerare l’affidamento erroneo del
danneggiato stesso (Cass. 3, n. 24089 del 17/11/2011; Cass., 6, n.
11295 del 5/07/2012 e Cass., 3, n. 293 del 13/01/2015).
Secondo questa tesi il rilascio del contrassegno assicurativo da parte
dell’assicuratore vincolerebbe quest’ultimo a risarcire i danni anche
quando il premio non fosse stato pagato sicchè la sentenza impugnata
sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto che l’assicuratore
abbia offerto prove tali da escludere l’apparenza del diritto,
contestando l’esistenza del rapporto assicurativo con l’allegazione di
una dichiarazione attestante l’assenza, nel portafoglio della compagnia,
del rapporto assicurativo. Secondo la ricorrente vi sarebbe la
violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto il documento si
riferirebbe ad una fattispecie diversa a quella oggetto di esame, mentre
nel caso di specie vi era sia una deposizione testimoniale che
confermava la dinamica dei fatti sia l’esposizione del contrassegno
assicurativo di Axa; vi era il rapporto del comando di polizia municipale
di Ottaviano, non impugnato con querela di falso da Axa, e una
documentazione relativa ad un sinistro diverso da quello oggetto del
giudizio. A fronte di tali elementi probatori non poteva essere affermata
l’insussistenza di elementi di prova tali da ingenerare l’affidamento
erroneo del danneggiato.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 115 e 116 c.p.c. art. 2700 c.c. in relazione all’art. 221 c.p.c.,
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

6

falsificato, occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio

Il rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Ottaviano era un atto
avente fede pubblica il cui contenuto aveva efficacia di piena prova,
fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, rimanendo in
relazione ad altro materiale probatorio la libera valutazione del giudice.

nei modi e nelle forme di cui all’art. 121 c.p.c. conferisce al rapporto di
incidente stradale dei vigili l’efficacia di prova certa ed assoluta non
altrimenti passibile di diversa valutazione o apprezzamento da parte
del giudice.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 101 c.p.c. dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’ammissione della
produzione di nuovi documenti in grado di appello. Violazione del
principio di cui all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Secondo le ricorrenti la sentenza è censurabile nella parte in cui
attribuisce efficacia alla sentenza penale resa dal Tribunale di Noia che
ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputato D’Acunzo, nonostante la
sentenza sia stata prodotta solo in allegato alla comparsa conclusionale
in spregio alle preclusioni previste dall’art. 345 e dall’art. 101 c.p.c.
L’ammissione di mezzi di prova, oltre le preclusioni processuali
determina, ad avviso delle ricorrenti la violazione del diritto di difesa
delle parti non potendo la sentenza penale irrevocabile di condanna
produrre effetto di giudicato, limitato solo nei confronti del condannato
o del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel
processo.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 112 e dell’art. 342 c.p.c. – nullità della sentenza – denunziabile
in sede di legittimità in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.
La sentenza sarebbe da censurare per ultrapetizione nella parte in cui
ha condannato le parti appellate alla restituzione delle somme pagate
da Axa in esecuzione della sentenza di primo grado. Non avendo la

7

Ad avviso delle ricorrenti, la mancata proposizione di querela di falso

Axa mai formulato domanda di restituzione delle somme sarebbe
evidente il vizio di ultrapetizione.
Con il quinto motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione in ordine al governo delle spese di lite,
censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5.

dell’appellato contumace.
La sentenza sarebbe da censurare nella parte in cui ha compensato le
spese di lite del primo grado di giudizio ed ha condannato le appellate
al pagamento in favore di Axa delle spese di appello mandando esente
l’unico responsabile dell’intera vicenda, il Gennaro D’Acunzo, in spregio
al principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.
Tutti i motivi di ricorso sono destinati a cadere in relazione
all’argomento principe dell’impugnata sentenza che ha accolto l’appello
di Axa in ragione del fatto che la polizza assicurativa dell’autovettura
Fiat Punto era palesemente contraffatta. L’acquisizione della sentenza
penale al giudizio è avvenuta nel momento in cui la stessa è stata
disponibile di guisa che, in applicazione della giurisprudenza
consolidata di questa Corte, la prova fornita dall’attore – danneggiato
sull’esistenza del certificato assicurativo vale fino a quando questo
risulti autentico, non potendo gravare sull’assicuratore l’eventuale
attività illecita di falsificazione di tali documenti impegnandolo a
risarcire il danno (Cass. n. 16726 del 17/07/2009 “In forza del
combinato disposto dell’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell’art. 1901
cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte
dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni
causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio
assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione
non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della
promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del

8

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. – Omessa condanna

responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del
rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7
mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto,
anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità
dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato

l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo
ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura
assicurativa”; Cass., 3, n. 25130; Cass., 3, n. 14636 del 27/6/2014;
Cass., 6-3, n. 20374 del 8/10/2015; Cass. 6-3 n. 21896 de20/9/2017).
E’ evidente che l’inesistenza del contratto assicurativo è certamente
opponibile anche al terzo danneggiato.
Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenti statuizioni
sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e
sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio
di cassazione, liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi), più
accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24/4/2018
Il Pre ente

occorre che risulti esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA