Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18561 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DCD EUR SRL in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio

dell’avvocato FUCCI CESARE, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.K., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato BELLI BRUNO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9.1.07, depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il recesso dal contratto di formazione lavoro, intimato dalla DCD EUR s.r.l. a D.C.K., per l’assenza della preventiva contestazione degli addebiti e la mancata affissione del codice disciplinare.

2. La DCD EUR s.r.l. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

3. D.C.K. resiste con controricorso.

4. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare dell’art. 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 1324 c.c..

5. Il secondo motivo di ricorso denunzia motivazione contraddittoria circa un punto determinante della controversia.

6. I due motivi di ricorso si concludono con i seguenti quesiti:

“dica il supremo collegio se alla luce delle censure elaborate con il presente ricorso si possa configurare una violazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 1324 e 1362 c.c. e se la prova testimoniale negata aveva al contrario un valore fondamentale ai fini della decisione”.

7. Il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto.

(v. per tutte, Cass. 4044/2009).

8. Valutato in base a tale, pacifico, principio giurisprudenziale, il quesito formulato dalla società ricorrente con riferimento al denunziato vizio di violazione di legge non è conforme a quanto richiede l’art. 366 bis c.p.c..

9. In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, (v. per tutte, Cass. Sez. Un., 20603/2007).

10. Con riferimento al denunziato vizio di motivazione il quesito, nel quale non si rinviene in alcun modo il momento di sintesi richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi anch’esso non conforme alla regola stabilita dall’art. 366 bis c.p.c..

11. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi, e in Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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