Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18561 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. II, 07/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 07/09/2020), n.18561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20032/2019 proposto da:

I.M., non ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Zuppelli, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in Brescia – via Moretto

n. 70;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t. – elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici della

Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e lo difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 4682/2019 emesso dal Tribunale di Venezia –

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione

Europea – in data 27.05.2019 e notificato il 27.05.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che il sig. I.M. ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Treviso;

– il ricorrente ha quindi impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Venezia di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– con riferimento al suo allontanamento dal paese d’origine, la Nigeria, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito a causa del timore di essere perseguitato in quanto omossessuale;

il tribunale di Venezia ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria ritenendo di non potere accogliere la domanda avanzata dal ricorrente in quanto il racconto di quest’ultimo risulterebbe estremamente generico, incoerente, e privo di elementi idonei a corroborarlo;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 26/06/2019 ed affidato a due motivi;

l’intimato Ministero dell’interno si costituisce con controricorso tempestivamente notificato il 19 agosto 2019 chiedendo di accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo perchè infondato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14;

– secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla presentazione della domanda a sostegno delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale ovvero di protezione umanitaria;

– il motivo appare inammissibile per difetto di specificità in ordine alla documentazione asseritamente non considerata dal Tribunale di Venezia e perchè non si confronta con la dettagliata motivazione del provvedimento impugnato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha esaminato la situazione della Nigeria, paese di origine del richiedente asilo alla stregua dei rapporti ufficiali di Easo ed altre fonti ufficiali distinguendo fra le varie regioni che lo compongono e concludendo che rispetto all’Edo State, dal quale il ricorrente proviene, non è ravvisabile la situazione di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. a) e b), nè la violenza indiscriminata nell’accezione in cui va intesa la previsione dell’art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit.;

– con il secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione del provvedimento impugnato per essere mancante, insufficiente e contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio;

– secondo il ricorrente, il Tribunale ha motivato la propria valutazione di inattendibilità del racconto del ricorrente sulla base di mere asserzioni inidonee a far comprendere le ragioni per cui è stata considerata priva di autenticità e di contenuto generico e vago la vicenda che lo stesso ha posto a fondamento della propria richiesta di protezione internazionale;

– il motivo è inammissibile;

come stabilito da questa Corte nella sentenza delle sezioni unite civili n. 8053/2014, l’omesso esame denunciabile in sede di legittimità è solo quello relativo a un fatto decisivo per il giudizio e nell’ambito della violazione del minimo costituzionale previsto per la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali;

– nel caso di specie, il ricorrente denuncia un vizio di insufficienza motivazionale che non rientra fra quelli ammessi poichè il tribunale veneziano ha motivato esplicitamente il mancato riconoscimento della protezione internazionale argomentando diffusamente ed alla luce dei report ufficiali in merito all’inesistenza, avuto riguardo alle specifiche condizioni allegate dal richiedente ed in particolare la sua omosessualità, dei presupposti previsti dalla legge per l’accogli con riferimento a ciascuna delle forme di protezione richieste;

– il ricorrente solleva poi questione di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione del requisito di straordinaria necessità e urgenza, nonchè per violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15;

– secondo il ricorrente, non ricorrerebbero i presupposti costituzionali per l’adozione dello strumento del decreto-legge e perchè il rito camerale predisposto in materia nell’attuale previsione di un unico grado di merito con una udienza eventuale avanti al tribunale specializzato oltre a essere contraria ai principi processuale dell’oralità, violerebbe sia il diritto di difesa che quello del giusto processo;

– la questione è manifestamente infondata;

– come già ritenuto da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte;

– parimenti manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018; id. 28119/2018); – pertanto, atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applicazione della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA