Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18560 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18560 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 8873-2016 proposto da:
CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI
SPA FGVS, in persona del proprio Presidente
Amministratore Delegato e legale rappresentante Prof.
MAURO MASI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MORETTI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

DI GIULIO GINO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FABRIZIO COLAZZINA giusta procura

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Data pubblicazione: 13/07/2018

speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 351/2015 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

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FATTI DI CAUSA
La Consap S.p.A. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Massa il
sig. Gino Di Giulio per sentirlo dichiarare responsabile dei danni
provocati a Valeria Lattanzi in occasione di un sinistro stradale. Il
Tribunale di Massa, con sentenza del 1996, dichiarò che l’incidente era

condannato, in solido con la Sipea S.p.A., a risarcire il danno. La
Lattanzi allora azionò nei confronti di Consap, in qualità di gestore del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, un atto di precetto per €
33.111,268, somma liquidata dalla mandataria Sipea. La Consap
rimborsò la Sipea della somma pagata ed agì in regresso nei confronti
del responsabile civile, privo di patente di guida all’atto del sinistro,
chiedendo il rimborso della somma di L. 46.281.000 oltre interessi. La
Consap agì in giudizio e il Di Giulio eccepì la prescrizione del diritto di
regresso ex art. 18 I. n. 990/1969 e l’infondatezza nel merito delle
pretese attoree. Il Tribunale di Massa respinse la domanda, sul
presupposto dell’intervenuta prescrizione annuale del diritto di
regresso di Consap, e questa impugnò la sentenza in appello. La Corte
d’Appello di Genova, per quanto ancora rileva in questa sede, ha, con
sentenza dell’11/3/2015, ritenuto che il destinatario dell’azione di
rivalsa debba coincidere con il soggetto che ha stipulato il contratto di
assicurazione, intestatario della relativa polizza, sia nel caso in cui il
terzo sia stato risarcito dalla compagnia contraente sia nel caso in cui
quest’ultima, posta in liquidazione coatta amministrativa, sia sostituita
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada tramite l’impresa
mandataria. Ciò premesso, il giudice ha ritenuto fondata l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva sollevata dal Di Giulio fin dal primo
grado del giudizio, in ordine alla domanda risarcitoria, in quanto il
contratto di assicurazione era stato stipulato da Giuseppina Rigano,
intestataria dell’auto e della polizza assicurativa. La carenza di

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avvenuto per esclusiva responsabilità del Di Giulio che venne

legittimazione passiva del convenuto ha escluso la possibilità di
accogliere la domanda di Consap, il cui gravame è stato, pertanto,
rigettato con compensazione delle spese.
Avverso la sentenza Consap propone ricorso per cassazione affidato ad
un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste Gino Di Giulio con

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia l’art. 360, n. 2 —
violazione e falsa applicazione dell’art. 292 D.Lgs. 7 settembre 2005 n.
209 (codice delle assicurazioni private) che vizierebbe l’impugnata
sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva
del danneggiante. Ad avviso della ricorrente, in base alle norme
indicate in epigrafe, il Fondo di Garanzia, dopo aver rimborsato la
compagnia che ha, in concreto, liquidato l’indennizzo, si surroga
nell’azione di regresso da esperire nei confronti dei responsabili civili
dei sinistri per il recupero degli indennizzi pagati, cioè nei confronti del
proprietario e conducente del veicolo non identificato o non assicurato
per il recupero dell’intero risarcimento corrisposto al danneggiato
(Cass., 3, 19/12/1990 n. 12036: “Poiché l’obbligazione del fondo di
garanzia per le vittime della strada, di cui agli artt. 19 e 29 della legge
990 del 1969, ha natura non indennitaria ma risarcitoria strettamente
conseguenziale alla responsabilità del soggetto al quale il fondo si
sostituisce (perché rimasto sconosciuto o non assicurato), il fondo
stesso viene ad assumere la qualità di “responsabile”, nel senso di
soggetto obbligato al risarcimento del danno; conseguentemente esso
è assoggettabile all’azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ.
dell’assicuratore, che abbia corrisposto l’indennità, prevista dalla
polizza infortuni, al suo assicurato rimasto danneggiato dall’azione del
soggetto sostituito dal fondo, atteso che l’art. 28 della legge n. 990 del
1969 non ha modificato la detta normativa codicistica essendosi
limitato a disciplinare le modalità del diritto e dell’azione di rivalsa che

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controricorso illustrato da memoria.

spettano agli enti di gestione delle assicurazioni sociali”; Cass., 3, n.
18401 del 19/8/2009; Cass., 3, n. 2963 del 28/2/2002; Cass. 1, n.
16494 del 27/9/2012: “In caso di liquidazione coatta amministrativa di
impresa esercente l’assicurazione della responsabilità civile da
circolazione di veicoli, l’impresa designata che risarcisce il danno

sia dell’assicurato e sia del danneggiato verso l’impresa in liquidazione
e, nell’ipotesi di rimborso dell’impresa designata da parte della Consap,
quale ente di gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada,
l’eventuale sostituzione di quest’ultima all’impresa designata in sede di
distribuzione del ricavato non incide sullo stato passivo della
liquidazione, non modificando le aspettative di soddisfacimento degli
altri creditori, e non legittima, pertanto, l’impugnazione ai sensi
dell’art. 100 (ora 38, comma 3,) legge fall. La Consap può insinuarsi al
passivo, a titolo di surrogazione legale nei diritti del danneggiato,
anche per il pagamento eseguito in favore di questi ai sensi dell’art. 9
del d.l. n. 857 del 1976, conv. in legge n. 39 del 1977, atteso che essa
paga non quale debitore “ex lege”, ma in luogo dell’impresa designata.)
L’art. 292 dispone che l’impresa designata che ha risarcito il danno ha
azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro, obbligati
in solido nei confronti di Consap sicchè la Corte d’Appello avrebbe
errato nel ritenere il difetto di legittimazione passiva del conducente
del veicolo danneggiante senza menzionare il proprietario del veicolo.
Il motivo è manifestamente infondato. E’ circostanza non contestata
che l’assicurato, con l’impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa, non era Di Giulio ma Giuseppina Rigano, proprietaria
del mezzo, e che il giudizio si è svolto senza integrare il contraddittorio
nei confronti della medesima. E’ evidente che, essendo il diritto di
rivalsa azionabile soltanto nei confronti del soggetto che ha stipulato il
contratto di assicurazione e che è destinatario della relativa polizza, la

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subentra, per l’importo pagato, a titolo di surrogazione legale, nei diritti

Corte d’Appello ha legittimamente sollevato il difetto di legittimazione
passiva del Di Giulio, che non era titolare della polizza.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della
ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
in dispositivo, ed il raddoppio del contributo unificato.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi),
più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24/4/2018

T=
DEPOSI.

P.Q.M.

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