Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18560 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20255-2006 proposto da:

PILKINGTON ITALIA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), già Pilkington

SIV spa, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso

l’avvocato GARGIANI LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

INGRASCI’ GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA BIGLAS SISTEMI SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 302/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell’8.7.2005, depositata in cancelleria il 31 marzo 2006, la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto da PILKINGTON – SIV s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 9.10-11.11.2000, con la quale detto giudice aveva rigettato la opposizione allo stato passivo del Fallimento della Biglas Sistemi Sud s.p.a., proposta dalla PILKINGTON – SIV, lamentando che l’ufficio fallimentare, in sede di verifica, aveva solo parzialmente ammesso al passivo il credito dalla stessa vantato (per complessive L. 727.628.388), limitando l’accoglimento al solo importo di L. 135.292.600.

Avverso detta sentenza Pilkington – Siv ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. La intimata curatela del Fallimento della Biglas Sistemi Sud s.p.a. non ha spiegato difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con il secondo motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio sotto altro profilo diverso da quello di cui al primo motivo.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 stabilisce che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere , a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; che nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In virtù dell’art. 27, comma 2, del citato Decreto Legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (3 marzo 2006).

Questa Suprema Corte, in particolare, ha affermato che nel caso previsto dall’art. 360 c.p., comma 1, n. 5 detta censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Nel caso che ne occupa risulta dalla sentenza impugnata che è stata depositata in cancelleria il 31 marzo 2006, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c..

La ricorrente ha denunciato con il primo motivo sia un vizio di violazione della legge processuale, che un vizio di motivazione; con il secondo motivo soltanto un vizio di motivazione. Entrambi i motivi di ricorso sono sprovvisti, per quanto riguarda il primo e del quesito di diritto e dell’omologo momento di sintesi, e per quanto riguarda il secondo della formulazione del momento di sintesi.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi controparte costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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