Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1856 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1856 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 9465-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MAURO PRASEDI ANTIQUARIO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 184/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 15/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/01/2014

udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2007 la CTR-Lombardia ha parzialmente
accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della
società MAURO PRASEDI ANTIQUARIO S.r.l. e, riformando per quanto di
ragione la sentenza che in primo grado, per l’anno d’imposta 1998,
aveva accolto i ricorsi contro avvisi di accertamento per recupero di

117,278,22 il reddito imponibile.
Il giudice d’appello, ritenuta (diversamente dal giudice di prime cure)
legittima acquisizione di dati a documenti in virtù di valida
autorizzazione del pubblico ministero, ha osservato che se era stato
corretto determinare presuntivamente il reddito imponibile (articoli 32
DPR 600/73 e 51 DPR 633/72) considerando i versamenti in c/c quali
ricavi, altrettanto non poteva dirsi per i prelevamenti «che più si
avvicinavano al concetto di costi che non di ricavi». Perciò «in via di
valutazione … sommaria ed equitativa» ha valutato «i costi … pari alla
metà (50%) dei prelievi effettuati», così rideterminando il reddito
imponibile.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,

l’Agenzia delle entrate. La società contribuente non ha spiegato alcuna
difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, si rileva che in data 17 giugno 2008 l’Agenzia delle
entrate ha.depositato visura camerale dalla quale risulta che la società
MAURO PRASEDI ANTIQUARIO S.r.l., messa in liquidazione il 10
settembre 1998, è stata cancellata dal registro delle imprese il 27
giugno 2003.

4. In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle
imprese

determina

l’immediata

estinzione

della

società,

indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti
capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in
data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, che, modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha
attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.
200809465_5.doc

1

maggiore i.v.a. e maggiori imposte dirette, ha rideterminato in C

A tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della
disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge,
con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo
tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della
cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le
società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione
opera solo a partire dalla predetta data. (Sez. U, Sentenza n. 4060 del

5. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal
momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la
società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione
della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fall.).
Pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio
del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,
disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale
prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori
della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ..
Qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia
verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato
possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della
società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità,
dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale
di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale
l’evento estintivo è occorso. (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013,
Rv. 625324).

6. Nella specie, dalla visura depositata dalla stessa difesa erariale,
risulta che la società MAURO PRASEDI ANTIQUARIO Srl è stata è stata
cancellata dal registro delle imprese il 27 giugno 2003 e che, dunque,
dal 1° gennaio 2004 l’estinzione della società è pienamente operante,
cioè ben prima che la CTP di Varese emettesse la sentenza di primo
grado n. 140/01/2004.
Ne deriva che l’appello depositato il 22 marzo 2006 avrebbe dovuto
essere proposto dal Fisco, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., nei
confronti delle persona fisica del socio o dei soci superstiti e non, a pena
d’inammissibilità, nei confronti di una persona giuridica oramai estinta.

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2

22/02/2010, Rv. 612083).

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MAI L.RIA i i

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