Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1856 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10962/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CAD La Spezia s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Sara Armella e dall’Avv. Maria Antonelli, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, piazza

Gondar, n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 37, depositata il 29 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso principale e dell’incidentale;

udito per la ricorrente l’Avv. Emanuele Valenzano per l’Avvocatura

dello Stato;

udita per la ricorrente in via incidentale l’Avv. Sara Armella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ne ha rigettato l’appello avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente relativo ad una pluralità di avvisi di accertamento finalizzati al recupero dei dazi in relazione ad importazioni, effettuate in procedura semplificata tramite il CAD La Spezia s.r.l., negli anni 2004 e 2005, dalla società Raccorderie Metalliche s.p.a.; dette importazioni avevano avuto ad oggetto partite di curve di riduttori metallici, dichiarate di origine filippina e risultati invece, a seguito di indagine svolta dall’OLAF, di origine della Repubblica popolare cinese.

Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione del contribuente sul presupposto della mancanza di motivazione degli avvisi.

Nel rigettare il gravame di merito agenziale la Commissione tributaria regionale ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado sulla base di diversa motivazione, segnatamente evidenziando che: “la società di spedizionieri…snaturando il tipo di mendato esercitato, ossia di rappresentanza diretta, è stata costretta di fatto ad operare dalle dogane in regime di rappresentanza indiretta con il conseguente regime di responsabilità solidale con l’operatore”; che “la procedura c.d. domiciliata non è ex se sufficiente per affermare che il regime contrattuale in forza del quale lo spedizioniere… esegue le operazioni per conto dell’operatore vada necessariamente ascritto al tipo di rappresentanza indiretta”.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso e spiega altresì ricorso incidentale articolato su due motivi.

Con ordinanza emessa in esito all’udienza camerale del 15 maggio 2019, la causa veniva rimessa sul ruolo perchè venisse trattata in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, L’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 76 Codice doganale comunitario, e del Reg. CEE n. 2454 del 1993, artt. 263 e 267, per avere il giudice d’appello trascurato che, qualora il titolare della c.d. procedura di domiciliazione sia un CAD, esso rimane tenuto ad agire come rappresentante indiretto.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 5 e 201 Codice doganale comunitario, per avere il giudice d’appello prospettato una responsabilità per fatto altrui, anzichè per fatto proprio della CAD La Spezia s.r.l., ancorchè debba ritenersi che quest’ultima risponda dell’obbligazione doganale per fatto proprio, in relazione al fatto oggettivo della presentazione della dichiarazione in dogana in nome proprio e conto terzi.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, CAD La Spezia denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 5-bis, per avere il giudice d’appello motivato la propria decisione per relationem senza allegare il rapporto dell’Ufficio europeo antifrode (OLAF) e il documento emesso dal Bureau of Customs della Repubblica delle Filippine, dai quali emergerebbe l’incalidità dei certificati attestanti l’origine delle merci importate.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 220 Codice doganale comunitario, comma 2, lett. b, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto valore scriminante all’errore in cui CAD La Spezia è incorsa.

I motivi del ricorso principale si prestano a trattazione congiunta per logica connessione; essi si palesano infondati e vanno disattesi.

La questione controversa attiene alla compatibilità della procedura domiciliata ex art. 76 Codice doganale comunitario, par. 1, con il regime di rappresentanza diretta, in ispecie da parte del CAD.

Assume l’Ufficio, in particolare, che la procedura semplificata in questione, per le connotazioni sue proprie, sia suscettibile d’essere adoperata soltanto dall’importatore in persona oppure da soggetto che agisca necessariamente in nome proprio e per conto del primo.

L’interpretazione sostenuta dall’Agenzia delle dogane non è condivisibile.

Giova precisare, in primo luogo, la disciplina rilevante. Segnatamente: quanto alla speciale procedura semplificata l’art. 76 Codice doganale comunitario, par. 1, lett. c, prevede che “per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l’espletamento delle formalità e delle procedure, l’autorità doganale consente.. c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l’autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana”; l’art. 64 Codice doganale comunitario, par. 1, in punto di presentazione della dichiarazione doganale, dispone che “fatto salvo l’art. 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata”; la citata norma, par. 2, lett. a, stabilisce, in determinati casi, una condizione più rigorosa poichè “quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto”; l’art. 5 Codice doganale comunitario, infine, dispone che “alle condizioni previste all’art. 64, paragrafo 2, e fatte salve le Disp. adottate nel quadro dell’art. 243, paragrafo 2, lett. b), chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. La rappresentanza può essere: – diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi”;

La tratteggiata cornice normativa fa emergere che l’importatore, titolare di autorizzazione unica (ex art. 1 Codice doganale comunitario, n. 13), può “domiciliare” direttamente le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle merci nelle scritture contabili e in base, ex art. 253 Codice doganale comunitario, par. 3, ad una dichiarazione semplificata, che può essere presentata dallo stesso importatore o da altro soggetto “per suo conto”.

Da nessuna delle richiamate disposizioni, tuttavia, risulta anche che l’eventuale intermediario debba operare necessariamente in regime di rappresentanza indiretta.

Non rileva, in senso contrario, l’art. 64, par. 2, che afferma sì che la dichiarazione può essere presentata “per suo conto” ma non limita la scelta alla rappresentanza indiretta.

L’unica distinzione che appare possibile operare, invero, discende dal TULD, art. 40, ratione temporis applicabile, per il quale i soli spedizionieri doganali possono operare in regime di rappresentanza diretta (esclusi, quindi, altri eventuali intermediari) ma è indubbio che analoga facoltà deve ritenersi estesa ai CAD che, obbligatoriamente, debbono essere costituiti da spedizionieri doganali della L. n. 66 del 1992, ex art. 1-septies.

Mette in conto rilevare, sul punto, che l’art. 5 Codice doganale comunitario, par. 2, consente ai Paesi membri di limitare il ricorso alla rappresentanza diretta che può essere riservato ai soli doganalisti e, quindi, la disciplina interna, che esclude solo gli altri soggetti da questa possibilità, è, sul punto, coerente e compatibile con quella unionale (quantomeno con riguardo al Codice doganale comunitario, atteso che il CDU – artt. 18, 19 e 170 – elimina la facoltà per gli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale in rappresentanza diretta).

Va sottolineato, infine, che la soluzione qui raggiunta trova conforto anche nel parere espresso dalla Commissione Europea (EU Pilot 3670/12/TAXUD), secondo la quale ai sensi dell’art. 5 codice doganale, “si può limitare la rappresentanza di qualsiasi altro agente, ma non quella degli spedizionieri doganali… la rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve essere sempre consentita, che sia diretta o indiretta”, soluzione a cui la stessa Agenzia, con la circolare 19 gennaio 2015, n. 1/D, si è adeguata.

Resta assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata in controricorso.

Il ricorso incidentale, da qualificare come condizionato e relativo alle questioni, preliminari o di merito, decise in senso sfavorevole alla contribuente (difetto di motivazione dell’avviso di rettifica, applicazione dell’art. 220 Codice doganale comunitario, lett. b, decadenza del potere di accertamento e vizio di motivazione), resta parimenti assorbito.

Rigettato il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, va disposta la compensazione delle spese attesa la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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