Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1856 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. III, 26/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA

3, presso lo studio dell’avvocato MICIONI GIULIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PORTALURI SALVATORE NICOLA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, (già Istituto Italiano di Credito Fondiario Spa),

nella sua qualità di procuratore della “SPV IEFFE TRE SRL”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 14, presso lo

studio dell’avvocato CAPRINO GAETANO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), SOBARIT SPA, C.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 7822/07 del TRIBUNALE di LECCE dell’11/02/08,

depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.A.M. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 12 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Lecce in composizione collegiale ha respinto il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. da lei proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione presso lo stesso Tribunale, investito di un’opposizione agli atti esecutivi, aveva respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione di una procedura esecutiva nei suoi confronti promossa dalla SPV Ieffe Tre s.r.l.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Italfondiario s.p.a.

qualificandosi come procuratore della s.r.l., mentre non hanno svolto attività difensiva la Sobarit s.p.a., C.D. ed il Condominio (OMISSIS).

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento al quale non può riconoscersi la natura di sentenza impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Ciò è stato più volte ritenuto dalla Corte: si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 11243 del 2010, secondo cui: ®E’ inammissibile, tanto nel regime dell’art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell’istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).; adde, ex multis Cass. (ord.) n. 22486 del 2009; (ord.) n. 22488 del 2009; (ord.) n. 17266 del 2009).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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