Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1856 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1856 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19346/2017 R.G.,
sollevato dal Tribunale di N ,Tibo Valentia con ordinanza in data
21/07/2017

nel procedimento venente tra GAMBARDELLA

CARMELA MARIA MONTAGNA, da una parte, e
AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIBO VALENTIA,
ed iscritto al n. 1265/2014 R.G. di cluell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha
chiesto che codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il
regolamento di competenza di ufficio, assumendo i provvedimenti di
cui all’art. 49 comma 2 c.p.c..

Data pubblicazione: 25/01/2018

19346/2017

La Corte

rilevato che il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 24 luglio 2017 emessa a
scioglimento di riserva assunta all’udienza del 21 luglio 2017, ha rilevato che il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli aveva “dichiarato la propria incompetenza

ratione

materiae individuando il Tribunale di Vibo Valentia come giudice competente” ed osservato che
“trattandosi di giudizi in cui è parte una Amministrazione dello Stato” sussisterebbe invece, ai

ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro nel cui distretto ricade il Tribunale di
Vibo Valentia, ravvisando conflitto di competenza e chiedendo pertanto d’ufficio, ex articolo 45
c.p.c., regolamento di competenza a questa Suprema Corte;
rilevato che non si sono difese le parti della causa, Carmela Maria Montagna Gannbardella e
Comune di Vibo Valentia, e che il Procuratore Generale ha chiesto che il regolamento sia
dichiarato inammissibile;
rilevato che il conflitto di competenza è stato sollevato appunto in ordinanza con cui è stata
sciolta riserva assunta all’udienza del 21 luglio 2017, laddove l’incompetenza per materia o
territoriale inderogabile deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la
prima udienza di trattazione ex articolo 38 c.p.c. (v. Cass. sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2017 n.
3220; Cass. sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015 n. 161432, Cass. sez. 6-3, ord. 5 marzo 2014 n.
5225; Cass. sez. 1, 2 aprile 2012 n. 5257; Cass. sez. 1, ord. 6 ottobre 2005 n. 19488; Cass.
sez. 3, ord. 5 febbraio 2002 n. 1553; e cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord. 17 aprile 2015 n. 7834,
Cass. sez. 6-3, ord. 17 maggio 2011 n. 10845 e Cass. sez. 3, ord. 7 maggio 2008 n. 11185),
che, nel caso di specie, si era tenuta in data 11 marzo 2015, con conseguente concessione, a
mezzo di ordinanza riservata sciolta il 12 marzo 2015, dei termini di cui all’articolo 183, sesto
comma, c.p.c.; e recente giurigírudenza di questa Suprema Corte ha altresì precisato che è
inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal giudice dopo la prima udienza di
trattazione e la concessione alle parti dei termini per le memorie ex articolo 183, sesto comma,
c.p.c. ( v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23106 e Cass. sez. 6-2, ord. 5 luglio 2013
n. 16888; e cfr. pure S.U. 22 settembre 2016 n. 18567);
ritenuto pertanto che il regolamento di competenza d’ufficio deve essere dichiarato
_
inammissibile, essendo stato sollevato tardivamente il relativo conflitto;
ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di regolamento di competenza
richiesto d’ufficio ai sensi dell’articolo 45 c.p.c.;

P.Q.M.

sensi dell’articolo 25 c.p.c., competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Catanzaro ove

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA