Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1856 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9425-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RITA MENNA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.A. ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise, in controversia concernente avviso di accertamento relativo ad iva anno 1999, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo che nelle prestazioni di servizio il rilascio della cambiali, indipendentemente dal fatto che lo stesso avvenga pro soluto o pro solvendo, realizza l’ipotesi dell’effettuazione dell’operazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, in quanto il prestatore di servizio, con il possesso del titolo, può anche immediatamente realizzare, attraverso l’operazione di sconto o di cessione del titolo, il corrispettivo dell’operazione a fronte della quale è stato emesso il titolo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo, rubricato: omesso esame ed omessa motivazione in ordine a questioni di fatto decisive ai fini della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in fatto della sentenza impugnata laddove, in giudizio, era stata fornita la prova che non era stato ricevuto corrispettivo alcuno in virtù delle cambiali emesse.

La censura è infondata. La sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha, infatti, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso in esame, non solo con il mezzo non si individua un “fatto” nell’accezione di cui sopra quanto, piuttosto, si reintroduce la questione di diritto affrontata in giudizio (ovvero l’obbligo o meno di emissione di fattura in caso di rilascio di pagherò cambiari) ma, in ogni caso, il fatto il cui esame si deduce essere stato omesso non è connotato dal carattere della decisività.

Ed invero, oltre alla circostanza che la Commissione regionale fonda la propria decisione sull’argomentazione in diritto, rimasta incensurata, secondo cui nelle prestazioni di servizio, il rilascio delle cambiali, e con il possesso del titolo, indipendentemente dal fatto che lo stesso avvenga pro soluto o pro solvendo, realizza l’ipotesi dell’effettuazione dell’operazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, in quanto il prestatore di servizio, con il possesso del titolo, può anche immediatamente realizzare, attraverso l’operazione di sconto o di cessione del titolo, il corrispettivo dell’operazione a fronte della quale è stato emesso il titolo, va rilevato che i fatti dedotti (ovvero la produzione delle cambiali, l’atto di precetto e l’insinuazione al passivo fallimentare) non sono indicativi di un definitiva impossibilità di percepire il corrispettivo della prestazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso. La peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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