Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18559 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 10/07/2019), n.18559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9059-2014 proposto da:

G.P., B.E., BA.AN., P.L.,

M.N., T.C., F.A., tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MAIONE (Studio Maione) che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MATTIONI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GABRIELLA BATTAGLIOLI,

ANNALISA AVOLIO, VINCENZO AVOLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/12/2013 R.G.N. 112/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Brescia ha riformato, con sentenza n. 551/2013, due pronunce del Tribunale di Cremona ed ha quindi respinto, in cause riunite, le domande dispiegate nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe, per il pagamento della retribuzione per i periodi orari destinati alla vestizione e svestizione della divisa necessaria per lo svolgimento del lavoro di infermiere per turni cui essi erano addetti;

la Corte, sul presupposto in fatto che la vestizione doveva avvenire prima del turno di lavoro e che la svestizione doveva avvenire dopo la fine del turno stesso, riteneva tuttavia, che, sulla base della contrattazione collettiva integrativa, nella parte attinente alla contabilizzazione dell’orario (art. 10), tali eccedenze orarie potessero assumere rilievo solo in quanto superiori, di volta in volta, a trenta minuti e potessero essere conteggiate solo sulla base di segnalazione documentata e motivata dei responsabili e limitatamente ai budget di ore concordati ad inizio anno;

pertanto, tenuto conto che il Tribunale aveva individuato in circa sei minuti, tre per la vestizione e tre per la vestizione, i tempi necessari, respingeva le domande;

avverso tale pronuncia i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e resistiti con controricorso, anch’esso seguito da memoria difensiva, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST di Cremona, quale ente successore incorporante dell’Azienda originariamente convenuta.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo i ricorrenti sostengono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la Corte del merito avrebbe violato l’art. 4 c.c.n.l. 7 aprile 1999, non potendosi ritenere che la delega alla contrattazione aziendale, contenuta nella predetta norma, per la disciplina dei criteri per le politiche sull’orario di lavoro, chiaramente da intendere come attinente alle modalità organizzative dell’orario e della sua articolazione, potesse riguardare anche la disciplina oggetto della presente causa, negando, in particolare, che essa potesse stabilire se determinati periodi di attività lavorativa dovessero o meno ricevere remunerazione;

con il secondo motivo, dedotto sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, si afferma la violazione dell’art. 1418 c.c., del D.Lgs. n. 66 del 2003 e dell’art. 36 Cost., sul presupposto che, ove la clausola della contrattazione integrativa fosse da intendere nel senso che i trenta minuti prima e dopo il turno potessero essere irrilevanti al fine della remunerazione, essa si porrebbe in contrasto con la predetta normativa inderogabile e sarebbe pertanto da considerare in parte qua nulla;

infine, attraverso il terzo motivo di ricorso, si sostiene, denunciando (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1363 c.c.) che una disamina della norma integrativa nel contesto del sistema del c.c.n.l., avrebbe consentito di riferire la stessa alla disciplina del lavoro straordinario e dunque ad una vicenda diversa da quella attinente ai tempi necessari all’ordinaria vestizione delle divise da lavoro;

i tre motivi, data la loro intrinseca connessione, vanno esaminati congiuntamente;

in punto di fatto è accertato che le ricorrenti prestassero il servizio infermieristico sulla base di turni e che le attività di vestizione/svestizione si collocassero, per tre minuti in entrata e tre minuti in uscita e quindi per complessivi sei minuti a turno, al di fuori degli orari dei turni stessi;

la giurisprudenza di questa Corte ha già espresso il principio per cui “in materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva (…), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione (…), trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 24 maggio 2018, n. 12935), con regola che, evidentemente, sul presupposto che quella da fornire è comunque una prestazione in favore del datore di lavoro, assorbe in sè e rende superfluo ogni accertamento sui concreti profili di eterodirezione che si manifestino o meno di caso in caso;

d’altra parte, se è vero che la fissazione dell’orario di lavoro e quella della retribuzione sono in sè fenomeni giuridicamente diversi (nel senso che la retribuzione non necessariamente va fissata ad ore, ma può anche esser stabilita dalla contrattazione collettiva in ragione unitaria della prestazione del servizio quale in concreto esso si manifesta) è altresì vero che, tendenzialmente ed in assenza di esplicite e specifiche statuizioni contrarie, all’aumento della quantità di lavoro (arg. ex art. 36 Cost.) deve di norma corrispondere un incremento quantitativo della remunerazione;

è in tale quadro di principi che va collocata la contrattazione collettiva integrativa allorquando essa prevede (art. 10) che le eccedenze in entrata ed in uscita “non dovranno essere inferiori a trenta minuti”;

il ragionamento della Corte territoriale secondo cui l’art. 10 del c.c.i.a. andrebbe valutato nel contesto del regime della contabilizzazione dei crediti e debiti orari ed avrebbe il fine di escludere da tale contabilizzazione, per fini semplificatori, le eccedenze orarie inferiori ai trenta minuti non resiste alle critiche mosse dai ricorrenti attraverso il richiamo, con il terzo motivo, alle norme di legge sull’interpretazione dei contratti (art. 1363 c.c. e ss.);

premesso che in sede di legittimità non è consentita la interpretazione diretta dei contratti integrativi, potendo essere unicamente denunciata, come è avvenuto, la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale (fra le molte, v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 3508; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3681), va detto che, pur in tale più ristretta prospettiva, il predetto motivo è fondato;

con esso si imputa alla sentenza impugnata una lettura soltanto parziale della norma del c.c.i.a., non essendosi considerato che, regolando essa in parte qua le eccedenze orarie, andasse coordinata con l’ulteriore regola di cui all’art. 4 medesimo c.c.i.a. e dell’art. 40 del c.c.n.l., di disciplina del recupero o remunerazione delle eccedenze, da considerare come lavoro straordinario e ciò per concludere che l’art. 10, nel limitare le eccedenze orarie a quelle non inferiori a trenta minuti si riferisse appunto alle ipotesi di evenienze saltuarie od o occasionali proprie del lavoro straordinario stesso;

in effetti, i periodi di lavoro di cui si discute rientrano, per la loro stabilità, nel normale orario di lavoro che, come tale, non può soggiacere a limiti di budget preventivati o specifiche segnalazioni, cui fa riferimento l’art. 10 qui in esame; l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, fondata esclusivamente sulla labile finalità semplificatoria della contabilizzazione da essa ravvisata, trascura i predetti dati testuali della stessa contrattazione integrativa e non considera come le “eccedenze” ivi menzionate possano viceversa riferirsi a quanto esorbiti dalla normalità, con dubbio interpretativo eventualmente da risolvere, secondo il parametro di cui all’art. 1369 c.c., valorizzando, in ragione della natura e dell’oggetto del contratto, il summenzionato principio per cui, in assenza di deroghe certe, all’incremento di attività lavorativa deve corrispondere un incremento retributivo, come del resto si sostiene nell’ambito del secondo motivo;

ciò risulta assorbente – al fine della cassazione della sentenza – anche rispetto ad altre ipotesi interpretative, basate su ulteriori elementi fattuali (compensazione tra pause interne ai turni ed eccedenze inferiori ai trenta minuti) sollecitate dalle difese della A.O. e che dovranno semmai essere disaminate in sede di rinvio;

nè decisivo, nel senso sostenuto dalla sentenza impugnata, è il rinvio operato dalla contrattazione nazionale a quella integrativa per quanto attiene alle “politiche dell’orario di lavoro”, le quali, come in sostanza affermato nel primo motivo di ricorso, riguardano piuttosto le regole di articolazione di esso in turni o altre modalità di copertura del servizio, senza potersi estendere, in mancanza di espressa previsione, a profili destinati ad incidere indirettamente, attraverso interventi sul rilievo delle ore svolte, anche sulla misura della retribuzione del lavoro prestato;

quanto finora argomentato comporta dunque la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinchè essa giudichi, in diversa composizione, facendo applicazione dei principi qui espressi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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