Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18559 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8384-2005 proposto da:

COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO AMBROSINI 200, presso l’avvocato

BISCARI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BISCARI

SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.S.I. S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di Impresa

mandataria della Riunione Temporanea d’Imprese con la mandante

Impresa EDIL SCAVI srl, in persona dell’Amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FILANGIERI 4,

presso l’avvocato VETERE ANNA MARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VETERE GIUSEPPE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE VETERE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società S.E.S.I. s.r.l., quale impresa mandataria della R.T.I. con la EDIL SCAVI s.r.l., impresa mandante, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa il Comune di Vittoria, esponendo: che il Comune convenuto, con contratto di appalto del 30.12.1991, le aveva affidato in appalto i lavori relativi alla costruzione di 36 alloggi nel comprensorio nel campo (OMISSIS) da permutare con l’ex campo prigionieri di guerraYVirtoria, di cui alla licitazione privata avviata in data 1.8.1991, lavori aggiudicati alla riunione temporanea di imprese S.E.S.I. s.r.l., impresa capogruppo, EDIL SCAVI s.p.a. impresa mandante, con ribasso del 13,91% sui prezzi di capitolato; che il contratto prevedeva il pagamento a misura di una parte delle opere per un importo netto di L. 3.201.765.521 e il pagamento del resto “a corpo” per un importo di L. 700 milioni; che i lavori erano stati consegnati in data 8 gennaio 1992, con termine di diciotto mesi per l’ultimazione dell’opera; che immediatamente dopo la consegna dei lavori, il 10.3.1992, era stata redatta dal direttore dei lavori, ai sensi della L.R. n. 21 del 1985, art. 23 una perizia di variante e suppletiva, poi approvata, in linea tecnica, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vittoria; che, per l’esecuzione dei lavori di cui a tale perizia, aveva sottoscritto, in data 30.4.1992, regolare atto di sottomissione, con un nuovo importo dei lavori salito a L. 3.988.080.994, comportante una maggiore spesa di L. 786.315.474 (aumento pari al 24,558% dell’intero importo dei lavori appaltati) e protrazione del termine di ultimazione al 7.12.1993; che in tale contesto era rimasto fermo l’importo di L. 700.000.000 per i lavori da compensare a corpo, nonostante la perizia di variante riguardasse proprio le “sistemazioni esterne”, valutate e comprese nell’importo a corpo: che, fino al 10.11.1993, erano stati eseguiti e contabilizzati lavori per complessive L. 2.577.108.995 ed emessi n. 16 S.A.L., per un ammontare complessivo di L. 2.218.633.134, e n. 16 certificati di pagamento, per un totale di L. 1.985.670.000.oltre a L. 320.176.552, quale anticipazione del 10% sul prezzo di appalto; che, in data 30.11.1993, l’ingegnere capo dei lavori aveva proceduto alla sospensione dei lavori giustificandola con l’esistenza di un “preoccupante contenzioso” tra la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori in ordine all’esecuzione dei lavori stessi e alla loro prosecuzione; che tale contenzioso era scaturito dall’avere essa esponente rilevato, elaborando i progetti esecutivi relativi alle opere da compensarsi a corpo, una differenza di diverse centinaia di milioni tra quanto stimato dal progettista e quanto da essa computato applicando i prezzi ufficiali di cui all’epoca dell’appalto; che tale sospensione era illegittima in quanto le motivazioni di essa esulavano da quelle previste dall’art. 30 del capitolato generale di appalto n. (OMISSIS), nonchè per essersi la stessa sospensione protratta oltremodo, con grave danno per essa appaltatrice; che detto contenzioso era scaturito dalla mancata redazione, da parte del progettista, degli atti tecnici e amministrativi riguardanti i lavori a corpo e dalla mancata stima di questi ultimi, tant’è che essa, con atto dichiaratorio notificato il 24.9.1993 al Comune, all’ingegnere capo e al progettista, aveva chiesto di conoscere quali fossero gli atti tecnici e amministrativi, da cui poter desumere i parametri di riferimento che avevano condotto a stimare in L. 700 milioni il prezzo a corpo di alcuni lavori, ma l’amministrazione comunale aveva sempre taciuto, mentre il direttore dei lavori, con nota 27.9.1993, aveva risposto dichiarando di ritenere priva di significato logico quella richiesta, che involgeva la verificazione di elaborati costituenti atti interni dell’amministrazione; che detta sospensione era stata anche determinata dalla necessità di pervenire ad una novazione contrattuale con l’Amministrazione Militare, proprietaria del suolo su cui sorgevano i 36 alloggi, costituenti, per quest’ultima amministrazione, la contropartita della cessione dell’area in favore del Comune di Vittoria; che essa, in data 1.6.1994, aveva inviato al Comune, all’ingegnere capo, e al collaudatore in corso d’opera, una lettera raccomandata A.R., con la quale, ritenendo illegittima la sospensione dei lavori, chiedeva la risoluzione del contratto; che, nel silenzio dei destinatari, essa aveva poi notificato al Comune di Vittoria, in data 30.9.1994, un atto extragiudiziario con il quale sollecitava i pagamenti per i lavori eseguiti e non contabilizzati per L. 354.677.638 e a dar corso allo scioglimento del contratto ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30; che essa, nella seconda decade di febbraio 1995, aveva sottoscritto la relazione e verbale di visita di collaudo in corso d’opera, nella quale si dava atto della buona e regolare esecuzione di tutte le opere e dell’ottimo stato di conservazione di esse e si invitava il direttore dei lavori a fornire la copia dei documenti contabili ed i relativi disegni;

che essa, in data 24.2.1995, aveva notificato al Comune, all’ingegnere capo e al direttore dei lavori ulteriore atto stragiudiziario, con il quale diffidava l’Amministrazione appaltante a dare corso ai pagamenti suddetti, al richiesto scioglimento del rapporto ed allo scioglimento delle riserve; che il Comune aveva contestato l’atto extragiudiziario del 24.2.1995, respingendo implicitamente la richiesta di scioglimento del contratto, provvedendo poi ad invitarla a varie conferenze di servizio; che dall’ultima conferenza di servizio era emerso che il Comune non intendeva recedere dalla sua posizione; tanto esposto la Società attrice chiedeva al Tribunale che, ritenuta e dichiarata, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 la risoluzione del contratto di appalto per colpa e inadempimento dell’amministrazione comunale di Vittoria, nonchè la fondatezza delle richieste di cui alle riserve da essa avanzate, condannasse il Comune di Vittoria al pagamento in suo favore della somma complessiva di L. 1.691.072.107, con rivalutazione ed interessi legali. Costituitosi in giudizio, il Comune di Vittoria si opponeva alla domanda, assumendo che l’attrice si era resa responsabile di gravi ritardi nell’esecuzione dell’opera, che aveva avanzato una illegittima pretesa di un corrispettivo ulteriore per le opere aggiudicate con compenso a corpo, senza peraltro avere mai formulato alcuna riserva; che non aveva redatto, obblighi cui era tenuta, i progetti esecutivi e relativi calcoli degli impianti idrico e fognante, interni ed esterni; che infondata era la richiesta di risoluzione del contratto per una sospensione dei lavori, accettata senza riserva dall’impresa; che la risoluzione del contratto andava, quindi, pronunciata per inadempimento della attrice, con condanna della stessa al risarcimento dei darmi; che l’inadempimento dell’impresa aveva determinato l’inadempimento del Comune nei confronti dell’Amministrazione Militare in relazione all’obbligo di consegna degli alloggi nel termine pattuito.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della stessa attrice e la condanna di questa al risarcimento del danno nella misura di 3 miliardi, oltre rivalutazione e interessi. Il Tribunale accoglieva la domanda della attrice, dichiarando la risoluzione del contratto di appalto e condannando il Comune al pagamento a favore della attrice stessa della complessiva somma di L. 765.794.183, con rivalutazione ed interessi. Rigettava, invece, le domande riconvenzionali del convenuto.

Detta sentenza veniva impugnata dal Comune di Vittoria dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, che con sentenza 16.7-24.11.2004 rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza il Comune di Vittoria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La S.E.S.I. s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 326 e 323 (allegato F) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione della norma citata.

Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere che il rallentamento dei lavori da parte dell’impresa derivasse necessariamente dalla controversia esistente sulla congruità dei lavori a corpo, avrebbe commesso un error in iudicando, atteso che in virtù della L. n. 2248 del 1865, art. 326, all. F, (richiamato dalla L. n. 109 del 1994, art. 19, comma 4) il prezzo per le opere a corpo è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere.

Tale disposizione sarebbe stata riprodotta nell’art. 81 del capitolato speciale d’appalto, in cui sarebbe previsto che i prezzi e compensi a corpo sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l’applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

La dichiarazione e diffida del 23.9.1993 dell’ impresa appaltatrice dei lavori – con la quale aveva fatto presente al Comune che il prezzo dell’opera a corpo era notevolmente inferiore a quello reale, ed alla quale il direttore dei lavori aveva risposto, respingendo la richiesta di revisione dei prezzi – si porrebbe in contrasto con tali disposizioni di legge. Detta impresa allora, e soltanto quando stava per scadere il termine per la ultimazione dei lavori, che erano stati eseguiti soltanto nella misura del 56%, aveva dato vita ad un aperto contenzioso, che, secondo il ricorrente, sarebbe stato rivolto a mascherare il proprio inadempimento. Nell’addebitare la responsabilità per inadempimento al Comune il giudice a quo avrebbe omesso di considerare detta documentazione, dando esclusivo rilievo ad una c.t.u., che non avrebbe ravvisato per entrambe le partì comportamenti che potrebbero consentire di ritenere inadempiente l’una o l’altra parte, mentre le dichiarazioni rese dal teste ing. B., già ingegnere capo dei lavori e dipendente del Comune di Vittoria, sarebbero tendenziose ed in contrasto con le su citate disposizioni normative.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 16, art. 30 del capitolato generale D.P.R. n. 1063 del 1962 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omissione di pronuncia. Il giudice a quo avrebbe affermato, in ordine alla disposta sospensione dei lavori, che dagli atti non emerge che il Comune avesse mai prima lamentato la violazione di obblighi contrattuali consistente nella omissione della redazione dei progetti esecutivi idrico-sanitario e fognante, nel ritardo nella trasmissione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici interni ed esterni, di riscaldamento, che sarebbe stata di ostacolo alla prosecuzione dell’opera. Tale motivazione non terrebbe conto di alcuni atti prodotti e precisamente: dell’ordine di servizio n. 3 del 5.6.1993, con il quale veniva ordinato all’impresa di produrre i progetti esecutivi degli impianti idrico-sanitario e fognante e nel quale si dava atto che l’impresa aveva prodotto i progetti esecutivi degli impianti di riscaldamento con un ritardo di un anno e mezzo dalla consegna dei lavori; della relazione tecnica del 9.11.1993 del direttore dei lavori e di quella dell’ingegnere capo L.B. del 17.6.1995, che metterebbero in evidenza i ritardi, le omissioni, le inottemperanze della S.E.S.I.; del verbale visita di collaudo in corso d’opera.

In ordine alla sospensione dei lavori l’impresa, poi, non avrebbe avanzato alcuna riserva. Pertanto non potrebbe sostenersi che la sospensione fosse illegittima. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1455 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, falsa applicazione della norma e insufficiente motivazione della sentenza. Il giudice a quo avrebbe illegittimamente ritenuto che le assunte inadempienze del Comune potessero sanare l’inadempimento della impresa appaltatrice dei lavori, facilmente riscontrabili nello stato dei lavori a otto giorni dalla scadenza dei termini, nel rifiuto di proseguire i lavori e nell’abbandono degli stessi, violando così il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 29 nonostante il Comune avesse provocato conferenze di servizi provvedendo a richiedere il ripristino dei lavori.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, art. 64, comma 2 in relazione all’art. 360, n. 3, falsa applicazione della norma di legge, costituendo la riserva una condizione dell’azione per richiedere da parte dell’appaltatore compensi ed indennizzi connessi con l’esecuzione dei lavori.

La sua mancanza comporterebbe la decadenza dalle pretese riconosciute con la sentenza impugnata.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia errores in procedendo.

Non potevano essere liquidate le somme riconosciute in mancanza delle relative riserve e per contro non avrebbe dovuto essere respinta la domanda riconvenzionale proposta per i ritardi intervenuti nella esecuzione dei lavori.

Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

Il giudice a quo, sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio e della deposizione del teste B. N., all’epoca dei fatti dipendente del Comune ed ingegnere capo dei lavori, che ha confermato quanto accertato dal c.t.u., ha accertato ed affermato che il progetto dei lavori era affetto da notevoli e gravi carenze, in quanto non era dotato di tutti gli elaborati previsti dal D.M. 29 maggio 1895; mancava dell’analisi dei prezzi e di un proprio elenco dei prezzi, facendosi genericamente riferimento al prezziario valido per l’anno 1989 nella Regione Sicilia; era privo del rilievo plano altimetrico dell’area di insediamento, dell’analisi geotecnica e dell’analisi delle rocce; nel computo metrico erano contenute gravi e pesanti sottostime di varie categorie di lavori e mancavano previsioni di categorie di lavori indispensabili; il progetto non possedeva sin dall’inizio il requisito della esecutività; la stima dei lavori a misura ed a corpo era stata effettuata in maniera molto approssimata; in particolare la stima dei lavori a corpo era stata effettuata dal progettista solamente sulla base di una descrizione delle caratteristiche e qualità dei lavori e dei materiali riportata nel capitolato speciale di appalto in totale assenza di supporti grafici dai quali desumere le posizioni, le distanze, le sezioni etc..

Il giudice a quo ha correttamente ritenuto che tali gravi carenze progettuali e specialmente quelle relative ai lavori a corpo, che avevano determinato serie contestazioni da parte della impresa appaltatrice, giustificassero il fatto che, a solo otto giorni dalla data prevista per il completamento dei lavori questi fossero stati eseguiti soltanto nella misura del 56% e che, quindi, nella comparazione tra gli assunti reciproci inadempimenti: ritardo nella ultimazione dei lavori da parte della impresa e carenze progettuali imputabili alla pubblica amministrazione, dovesse darsi rilievo, al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, ai difetti di progettazione e di stima, imputabili all’amministrazione, ai quali era conseguito il ritardo nella esecuzione dei lavori, anche questo quindi imputabile al comportamento illecito della pubblica amministrazione.

Con il primo motivo di ricorso il Comune sostiene che il giudice a quo non avrebbe dovuto ritenere giustificate le contestazioni dell’impresa per i lavori a corpo e, quindi il ritardo nella ultimazione dei lavori, in considerazione del fatto che il prezzo per i lavori a corpo, per il disposto della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 326 (T.U. delle leggi sui lavori pubblici), deve essere fisso ed invariabile.

Il collegio osserva che tale disposizione comporta che il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria, rispetto a quella prevedibile, grava sull’appaltatore, che è obbligato a fornire l’opera per il prezzo globale pattuito, senza poter chiedere al riguardo particolari misurazioni.

Tale disposizione, però, deve essere letta alla luce dell’art. 1175 c.c., che costituisce una clausola generale cardine della disciplina delle obbligazionì e dei contratti, compresi quelli stipulati con la P.A., che obbliga sia il debitore che il creditore a comportarsi secondo le regole della correttezza.

Alla stregua di tale principio devesi ritenere che per la parte di opere, il cui prezzo è previsto a corpo, il rischio summenzionato possa addossarsi all’appaltatore, soltanto quando il progetto dell’opera individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare ed il relativo costo; vale a dire quando siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell’appaltatore, potendosi, solo in tal caso, ritenere alla stregua del principio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c. che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto.

Pertanto, qualora l’amministrazione per negligenza o imperizia in sede di progettazione, per insufficienza di indagini tecniche o studi, abbia ingenerato nell’appaltatore una erronea rappresentazione – che non avrebbe potuto evitare usando la diligenza media richiesta dall’attività da lui esercitata – in ordine ai costi ed alle modalità di realizzazione dell’opera secondo le previsioni progettuali, rendendo così imprevedibili le eventuali eccessiva onerosità dell’opera e difficoltà di esecuzione della stessa, come, da quanto risulta nella sentenza di merito, sembra essere accaduto nel caso di specie, le verificatesi eccessiva onerosità dell’opera e difficoltà di esecuzione della stessa, sempre alla stregua del principio di cui all’art. 1175, non potranno essere poste a carico dell’appaltatore, non potendosi, in tal caso, ritenere, data la loro imprevedibilità (principio questo di cui si trova uno specifico riconoscimento nell’art. 1664 c.c., comma 2 in materia di appalti privati, ma applicabile anche negli appalti di opere pubbliche), che rientrino nella normale alea del contratto di appalto.

Giustamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che fosse ininfluente il fatto, dedotto dal Comune, che con la presentazione dell’offerta la impresa appaltatrice avesse accettato i prezzi sia per i lavori, il cui prezzo era regolato a corpo, sia per quelli il cui prezzo era regolato a misura, atteso che, come si evince dalla sentenza impugnata, la stazione appaltante non aveva, al momento della gara, fornito tutti gli elementi necessari perchè i partecipanti potessero valutare e determinare consapevolmente il proprio ribasso.

Si legge nella sentenza impugnata che “le sussistenti carenze ed approssimazioni nella stima erano di rilievo tale da indurre lo stesso Comune a sospendere i lavori in considerazione del contenzioso insorto e già tale valutazione operata dall’ente pubblico fa ritenere che esse effettivamente inducessero nuovi elementi di valutazione ed imponessero una complessa riconsiderazione degli oneri economici a carico della ditta appaltatrice”.

Il secondo motivo di ricorso appare inammissibile, atteso che con detto motivo si pone una questione di merito, cui il giudice a quo ha dato risposta con una motivazione del tutto adeguata e logicamente e giuridicamente ineccepibile, chiedendo, peraltro, di rivedere la motivazione della sentenza impugnata sulla base di documentazione, di cui, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, non è riprodotto il contenuto.

Anche con gli ulteriori tre motivi si pongono questioni di merito, esaminate dal giudice a quo ed alle quali ha dato, con la motivazione, logica ed adeguata risposta.

Il giudice a quo ha proceduto, infatti ad un esame comparativo dei comportamenti di entrambe le parti in causa, indicando le condivisibili ragioni giuridiche e fattuali per le quali il ritardo nella esecuzione dei lavori non potesse essere ascritto ad inadempimento dell’appaltatore, ma trovasse giustificazione nella situazione venutasi a creare per l’illegittimo comportamento della stazione appaltante.

Il quarto ed il quinto motivo, peraltro, hanno carattere generico, in quanto non si specificano neppure quali fossero le somme riconosciute all’appaltatore senza che questo avesse formulato le relative riserve.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento a favore della società resistente delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore e della difficoltà della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.200,00 ( dodicimiladuecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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