Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18559 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. II, 07/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 07/09/2020), n.18559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20228/2019 proposto da:

Q.S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

PACIARONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 6165/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 12/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.S.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè, a seguito della morte del padre funzionario governativo, i parenti iniziarono a premere acchè la sua famiglia di religione mussulmana aderisse alla confessione sciita e tali pressioni, anche di natura minatoria, non cessarono nonostante il trasferimento di residenza e le denunzie alla Polizia, sicchè, anche per provvedere alle esigenze economiche della famiglia, il Q. si decise a lasciare il suo Paese.

Il Collegio marchigiano ha rigettato il ricorso ritenendo non concorrenti situazioni di persecuzione, presupposto per l’asilo, e nemmeno le condizioni fattuali previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, stante la non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo e l’attuale situazione sociopolitica della zona del Pakistan, in cui il richiedente asilo viveva.

Il Q. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale anconetano articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal Q. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce nullità per vizio di ultrapetizione od extrapetizione posto che il Tribunale marchigiano ebbe a pronunziare anche in ordine all’asilo ed alle ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), mentre egli aveva richiesto, in sede giudiziale, esclusivamente la protezione sussidiaria ex lett. c) citato articolo ovvero la protezione umanitaria.

La censura s’appalesa siccome inammissibile, posto che il ricorrente non ha interesse giuridico a proporre la questione, posto che non avendo avanzate le relativa domande nemmeno assume rilievo il loro rigetto, ancorchè errato – utile pro inutile non vitiatur.

Con la seconda ragione di doglianza il Q. lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè omesso esame di fatto decisivo in quanto il Collegio dorico ebbe ad accertare l’insussistenza delle condizioni previste dalle norme,citate siccome violate, omettendo di assumere informazioni circa l’attuale situazione socio-politica del Pakistan e malamente valutando le informazioni desumibili dalle fonti internazionali consultate.

La censura appare generica eppertanto inammissibile, posto che il ricorrente si limita a contrapporre propria valutazione a quella elaborata dal Collegio anconetano circa l’attuale situazione socio-politica nella zona del Pakistan di sua provenienza.

Difatti il Tribunale, con puntuale richiamo alle informazioni desumibili da indicate rapporti redatti da Organismi internazionale, ha escluso che nella zona del Punjab da cui proviene il Q., attualmente, sia in essere situazione socio-politica qualificabile siccome pervasa da violenza diffusa tale da rappresentare concreto pericolo per la popolazione civile residente.

Il ricorrente contesta detta valutazione sulla mera scorta di propria rielaborazione de medesimi elementi fattuali, esaminati dai Giudici di prime cure, ovvero evocando precedente decisione afferente altro richiedente asilo, la cui posizione venne – necessariamente – apprezzata sulla scorta della peculiare posizione dello stesso.

Dunque la censura nè in effetti svolge argomento relativo alla dedotta violazione di legge e nemmeno indica il fatto non valutato dal Collegio di prime cure, palesandosi così generica.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter, poichè il Collegio anconetano ebbe ad escludere il riconoscimento della chiesta protezione sussidiaria non adeguatamente valutando la situazione esistente in Pakistan in relazione la rispetto dei diritti umani fondamentali e malamente comparando la situazione di vita esistente in Italia rispetto a quella del suo Paese d’origine.

La critica svolta s’appalesa siccome astratta e non correlata alla puntuale argomentazione illustrata dal Tribunale per escludere il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria sia in relazione alla situazione socio-politica del Pakistan, anche con riguardo al rispetto e tutela effettiva dei diritti umani, sia in relazione alle condizioni di vulnerabilità ed inserimento nella società italiana del richiedente asilo.

Su detti punti il Tribunale svolge una puntuale ed analitica motivazione che il ricorrente tenta di superare con richiami astratti ai fondamenti teorici dell’istituto ovvero con richiami ad arresti afferenti la posizione di altri richiedenti asilo, come sopra detto, necessariamente – per dettato legislativo – determinati dalle peculiarità delle singole situazioni esaminate,sicchè le relative statuizioni non consentono utilizzazione in via analogica per altri casi solo perchè anche essi cittadini del Pakistan.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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