Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18558 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO

124, presso lo studio dell’avvocato LE ROSE ANTONELLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PETROZZIELLO ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania dep. il 29/09/2005 che aveva parzialmente riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di T.C. avverso gli avvisi di accertamento per Irpef e S.S.N. e rettifica IVA per il 1997.

La CTR aveva ridotto i ricavi a L. 65.000.000 contro le L. 88.168.000 accertati.

Si duole la ricorrente, con tre motivi, di violazione e falsa applicazione di legge e di vizio motivazionale. L’Agenzia delle Entrate non ha resistito. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve ritenersi ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di (OMISSIS), in virtù dei principi affermati da Cass. SS.UU n. 3118/2006 che hanno affermato che per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato.

Passando ora ad esaminare i motivi di ricorso, con il primo motivo la contribuente deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 e art. 327 c.p.c., per essere tardivo l’appello in quanto, essendo la ricorrente vittoriosa in primo grado e non avendo chiesto di usufruire del condono, dovevano applicarsi i termini ordinari, non potendo la superiore normativa interpretarsi nel senso che solo al contribuente vittorioso fosse inibita la possibilità di evitare la sospensione dei termini.

Il motivo è infondato.

La L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, dispone che, a decorrere dall’1.1.2003 (data di entrata in vigore della legge), “le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1^ giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1^ giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”. Secondo la contribuente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, la sospensione dei termini per l’impugnazione, non si applica al ricorso in oggetto, poichè essi non si sono avvalsi nei termini di legge, della normativa sulla definizione agevolata della lite ed essendo vittoriosi non avevano alcuna istanza di trattazione del giudizio da presentare. Questa Corte (Cass. n. 4515/2009) ha ritenuto che nell’ambito complessivo della disposizione, l’ultimo periodo, della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 (sulla sospensione dei termini d’impugnazione) appare concepito in termini di assoluta autonomia rispetto al periodo precedente (sulla sospensione del processo) e, conseguentemente, la sospensione dei termini d’impugnazione non appare necessariamente vincolata alle modalità operative previste dal primo periodo del comma per la sospensione del processo.

La lettera della disposizione (“sono, altresì, sospesi salvo …”) depone, peraltro, inequivocamente nel senso della categorica sospensione (dei termini d’impugnazione), con l’unica salvezza costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente. Si è anche osservato che la diversificazione delle modalità operative – mentre è congeniale ad una situazione di effettiva pendenza del processo (giacchè in relazione a queste è possibile distinguere l’ipotesi in cui l’udienza di trattazione sia già fissata da quella in cui l’udienza non sia fissata) – non lo è rispetto ad una situazione di mera pendenza del termine ad impugnare (in relazione alla quale l’ipotesi della già avvenuta fissazione dell’udienza di trattazione è connaturalmente improspettabile).

Tale interpretazione appare poi conforme alla ratio legis, individuata, nell’analogo caso della proroga dei termini di accertamento di cui alla L. n. 413 del 1992, art. 57, comma 2 e con evidenza sovrapponibile al caso in esame, nel fine di “liberare temporaneamente risorse umane e materiali in vista del maggior carico di lavoro derivante dal condono fiscale” (Cass. n. 2461/2007).

Dovendosi, dunque, applicare alla fattispecie la sospensione dei termini per l’impugnazione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, il ricorso in appello, notificato il 18/05/2004 dell’Amministrazione finanziaria in ordine a sentenza depositata il 31/03/2003, deve ritenersi tempestivo.

Col secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 2729 c.c., per non avere ritenuto sufficiente a legittimare l’accertamento induttivo la circostanza che la contribuente negli anni precedenti avesse indicato perdite o redditi al limite della perdita e il reddito medio fosse distante da un non meglio precisato reddito medio di settore.

Col terzo motivo deduce vizio motivazionale in ordine alle ragioni che avevano indotto la CTR a determinare i ricavi nella nuova misura.

I motivi che, per stretta connessione logica e giuridica, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte, per consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che può procedersi ad accertamento induttivo anche in caso di contabilità formalmente regolare (come nel caso in esame) quando l’attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie anche semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti (v. Cass. n. 7184 del 2009). Ed inoltre, ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo anche in caso di contabilità apparentemente regolare, in deroga ai limiti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, anche in caso di esistenza di “gravi incongruenze” tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dello stesso D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis.

La CTR, per quanto concerne le ragioni che avrebbero giustificato l’accertamento induttivo,pur in presenza di contabilità formalmente regolare, assume quale unico elemento la circostanza che la contribuente fosse stata reiteratamente segnalata avere dichiarato “perdite o ricavi al limite della perdita” e, pertanto, viola il principio sopra affermato della necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Non vi è riferimento ad altri elementi o preciso richiamo a studi di settore od indagini statistiche mirate.

La limitatezza della argomentazione presuntiva presa a fondamento postulerebbe che lo stato economico della ditta presentasse” caratteristiche di stranezza, singolarità, contrasto con elementari regole economiche di esperienza da essere immediatamente percepibile come inattendibile secondo il senso comune”. V. Cass. n. 2361/2009.

La CTR, pertanto, viola il principio sopra affermato della necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti.

In ordine al secondo motivo, ne è evidente la fondatezza, avendo la CTR provveduto alla determinazione dei ricavi in maniera equitativa, pur su un accertamento analitico – induttivo. (Cass. N. 25365/2007).

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio ad altra Sezione della CTR Campania, che si adeguerà ai superiori principi e provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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