Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18558 del 03/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18558 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21676-2008 proposto da:
ABIUSO MARCO, ADDUCCI PIETRO, AGOSTINI ANTONIETTA,
AIELLO LUCIANO, ALBANO GIANPIERO, ALBORGHETTI
CLAUDIO, ALLA ROBERTO, AMADIO ANTONELLA, ANDREOLI
CARLA, ANDREONI GIGLIOLA, ANGELINO RITA, ANSELMI
MICHELA,AVALLONE GIUSEPPE,AVOLIO MARIO, AVOLIO
2014
1189

STEFANO, BANDINI ALESSANDRA, BARBATO MARIA ROSARIA,
BARBERI MARIA, BARTOLI GIANDOMENICO,BAZZI LORENA,
BELARDO ANGELO, BELLANTUONI CORRADINA, BELLONI
SILVIO, BELMESSIERI BRUNO, BERGAMASCO PAOLA, BIAGIONI
GIULIANA, BIFFI TERESIO, BONCI ROSSELLA, BONUCCI

Data pubblicazione: 03/09/2014

MASSIMO, BRONNER ALBERTO, BRUGIA LUCIANO, CAIAZ ZO
MARIA LUISA, CAIRO ANTONELLA, CALDARA FAUSTO, CALERI
PAOLA, CALLARI FRANCESCA ROMANA, CAMPANELLI GIUSEPPE,
CAMUFFO FEDERICA, CANNOLETTA ROMANO, CAPAS SO
MAURIZIO,

CARBONARO NICOLA,

CAROBOLANTE ENNIO,

MARCELLO, CASTELLUCCI MARCELLA, CATALIN I GIOVANNA,
CAVAZ ZUT I MARIO, CECCA CARLO, CELIO RACHELE,
CHIACCHIARARELLI ENZO, CHIARLI ITALO, CHIN ZARI RITA,
CIAMEI MARIA ROSARIA, CIATTAGLIA DOROTEA, CIN I
PATRIZIA, CIONCI ELENA, C IOSCHI ANNA MARIA, COLONNA
NADIA, COLONNETTA ORTENZ IO, COLTELLACCI GABRIELLA,
CONSOLI SILVANA, COPPARI MARIA CARLA, CORTESI
.

GIULIANA, CORTESI MARIA GRAZIA, CRUCIANI ANNA,
D’AGOSTINO OLIMPIA, DAL PASSO TANCREDI , D ‘ AMELIO

■■

GIULIO, D’ANDREA ISABELLA, D’ANDREA RINALDO, DE
ANGELI S RENZO, DE BLAS I I S BRUNO, DE CINTI CARLO, DE
GIOIA SAVARIO, DE LEONE VIRGILIO, DE PERSIO PIETRO,
DE ROSA MIRELLA, DE SANT IS FILIPPO, DE SCISCIOLO
FULVIO, DE SILVESTRI GIULIANA, DE VELLI S PATRIZIA, DE
VINCENZ I MASSIMO, DEL FERRO FRANCESCO, DI CICCO
DANIELA, DI DOMENICO ANTONIO, DI FELICE ROSSELLA, DI
GIORGIO ORIETTA, DI GIULI MAURIZIO, DI MARINO ANGELO,
DI MAURO LIDIA, DI SCIACCA MICHELANGELO, DIARA
AMELIO, EGI DI ANNAMARIA, ESPOSITO MARTINO, FABBRI

SANDRA, FABI ENRICO, FACCIOLI MARIA CONSOLATA, FADDA

– CARRARINI PAOLA, CASETTA SILVANO, CASSANELLI

RAFFAELLA, FANASCA MARIA RITA, FANTINI MASSIMO,
FAVORITO EMANUELA, FELIC IOTT I GIORGIO, FERRARA
ANTONIO, FERRARA CATALDO, FERRI ANNA MARIA, FERRUCCI
QUIRINO, FISCINA GREGORIO, FON Z I PATRIZIA, FORES I
STEFANIA, FRANCHI PAOLA, FRATARCANGEL I DANIELA,

GALASS I LUCIANO, GAL IGAN I MARIA GRAZIA, GANDIN I
PAOLO, GAZ ZOLA MARIA, GENT IL INI GINO, GIACOMIN I
GIOVANNI, GIAGNORI DONATELLA, GIAMMATTEO PIETRO,
GIANN IN I LORENZO, GIANQU INTERI PAOLA, GIULIANELL I
SANDRA, GIUNTA ALESSANDRO, GIURELL I DANIELA, GORGON I
LAURA, GORI GIUSEPPINA, GRANESE ROSA, GRASSO ELODIA,
GRAZIOSI CLAUDIA, GRECO DANIELA, GRILLI PAOLA, GRILLI
. SILVANO, GRIMALDI VINCENZO, GUASTI MARISA, IACHETT I
RICCARDO, IACOVITT I NATALINA, IAFRATE FRANCESCO,
V.

INNOCENZ I ROBERTA, INSARDI ANNA MARIA, LATTANZOLO
LILIANA, LAUDON IO GERARDO, LAURENT I MARIO, LAURETI
GIANFRANCO, LECHIANCOLE EULANIA, LEONI GERMANA,
LIBERATI CLAUDIO, LIBERO MANGIERI ANNA, LI SARELL I
GUGLIELMO, LOMBARDI ANTONIO, LOMBARDO SANTO, LUZ Z I
ENZO, MACCHIA ERMENEGILDO, MAGI STRI MONICA, MAI MARIA
UGHETTA, MAIO ESTHER ROSANNA, MAMMONE ROSELLA, MANCA
OLGA, MANCINI MAURO, MAN DUCA GIOVANNI, MAN IAS
GIUSEPPE, MANNINO MARCELLA, MANOLA NESTA, MARANO
BIANCA, MARCELLIN I MARCELLO, MARCON I DONATELLA,
MARCUCC I LAURA, MARGIOTTA MARIA, MARI CLAUDIO,

– GABRI ELL I CINZ IA, GABRI ELL I SILVIO, GAETANO GIOVANNI,

MARSICANO ANNA MARIA, MASULLO CONCETTA, MELCHIONNO
GIANFRANCO, MILITO PAGLIARA BRUNO, MORELLI PAOLINO,
MORETTI AMEDEO, MORODEI LUCIANO, MOSCATELLI MARIO,
MOSCHETTA ANTONIO, MOTTOLA ANTONIO, MUNDULA MARIA
TERESA, NARDI PAOLA PIERINA, NEGRI FRANCO, NIEDDU

ANTONIO, ONETO MAGDA, PACIONI GIUSEPPE, PAGANO
VINCENZO, PALESSE RENATO, PALOMBI PAOLO, PANICHI
ANNAMARIA, PASSERI LORETA, PAUER STEFANO, PAVESE
DINA, PECCHIOLI LUISA, PELLICCIONI GIUSEPPE, PEPE
ADELINA FRANCA, PEPE DOMENICO, PEREGO LILIANA, PESCE
MARIO, PETONE ROBERTO, PIETRASANTA RAFFAELLA, PINCI
AUGUSTO, PINNA MASSIMO, PISANI GRAZIELLA, PIZZI
STEFANO, PONCHIONE DANIELA, PROIETTI LUIGINO, PUDDU
ANNALISA, PUPILLO ORIETTA, PURI GIULIANO, QUADRANA
PASQUALE, RAMIERI ROBERTA, RAMPINI ENRICO, RIMOLA
LUCIA, RISPOLI ASSUNTA, RISTORI LUCIANO, RIVERA
ANDREA, RIZZO GIOVANNI, ROMAGNOLI MARA, ROMUALDI
ADELINA, RONCONI MARIA STEFANIA, ROSATI ERNESTO,
RUSSO CLAUDIA, RUTA MARIA BEATRICE, SACCHETTI FELICE,
SALVATI CHERUBINI ADRIANA, SANGIORGIO GIORGIO,
SANTINI FIORELLA, SANTINI PIETRO, SARDONE PAOLO,
SARTARELLI GABRIELLA, SARTOR PATRIZIA, SBARDELLA
ADELE, SCARFOGLIERO CIRETTA, SCARPARO MIRCA,SCIALLERO
ERMINIA OLGA, SCILIPOTI ROBERTO, SEGONI SILVIA,
SEMPLICINO ALESSANDRA, SESTINI DANIELA, SILIATO

SUSANNA, OLIVA PIERLUIGI, OLIVIERO MARINA, OMIRI

NICOLA,

SILVAGNI RAFFAELLO,

SILVERIO GIANCARLO,

SPARICA LUCIANA, SPECIALE ANGELA, SPINELLI ENNIO,
SPIRITO LAURA, TANINI MATILDE, TARQUINI ROBERTO,
TELONI MARINA, TONIELLI ALDO, TOPPETTA ROBERTO, TORRI
ANNALIDA, TUFARIELLO ROSANNA, TULLI RITA, UGHI PAOLA,

GIUSEPPE, VALLONE FABIO, VENDETTI SERGIO, VERDERAME
MONICA, VERONESI ASSUNTA, VIGIANI MASSIMO, VINCENTI
STEFANO, VINCENZONI LUCA, VITALE DINA, VOLPE MASSIMO,
ZAMBON DANIELA, ZANGARI RAFFAELLA, ZANIER BRUNO,
ZANOTTI STEFANO, ZIINO CARASI GIUSEPPINA, ZUCCARINI
ROSANNA,(EREDI AVALLONE ERNESTO: AVALLONE PAOLO,
LAMBERTI ANTONIETTA, AVALLONE IVONNE, AVALLONE
DOMENICO), (EREDI BARTOLUCCI LUCIANO: LUCCHI
OMBRETTA, BARTOLUCCI NICO, BARTOLUCCI GIAN MARIA),
(EREDI CONTORNO LUCIANO: AMADEI STEFANIA, CONTORNO
GAETANO, CONTORNO PATRIZIA), (EREDI ESPOSITO
DOMENICO: RUSSO MARIA, ESPOSITO ANNA, ESPOSITO
BONAVENTURA), (EREDI FIORI LUCIANO: FIORI DANIELE,
FIORELLA DANIELA, FIORI ELENA), (EREDI PARIGINI
ANGELO: CARPI RENZA LUIGINA, PARIGINI LAURA), (EREDI
SCARPELLINO VINCENZO: SCARPELLINO SERGIO, SCARPELLINO
GIUSEPPE, SCARPELLINO MARCO, VERDERAME GIUSEPPINA),
tutti domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo
studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

UGOLINI LARA, URBANO ANNA, VALENZI PAOLO, VALERI

- ricorrenti , contro

COMPAGNIA TIRRENA

DI

ASSICURAZIONI

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimata –

COMPAGNIA TIRRENA DI

ASSICURAZIONI

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI N. 15,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI ENRICO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

ABIUSO MARCO, ADDUCCI PIETRO, AGOSTINI ANTONIETTA,
AIELLO LUCIANO, ALBANO GIANPIERO, ALBORGHETTI
CLAUDIO, ALLA ROBERTO, AMADIO ANTONELLA, ANDREOLI
CARLA, ANDREONI GIGLIOLA, ANGELINO RITA, ANSELMI
MICHELA,AVALLONE GIUSEPPE,AVOLIO MARIO, AVOLIO
STEFANO, BANDINI ALESSANDRA, BARBATO MARIA ROSARIA,
BARBERI MARIA, BARTOLI GIANDOMENICO,BAZZI LORENA,
BELARDO ANGELO, BELLANTUONI CORRADINA, BELLONI
SILVIO, BELMESSIERI BRUNO, BERGAMASCO PAOLA, BIAGIONI
GIULIANA, BIFFI TERESIO, BONCI ROSSELLA, BONUCCI
MASSIMO, BRONNER ALBERTO, BRUGIA LUCIANO, CAIAZZO
MARIA LUISA, CAIRO ANTONELLA, CALDARA FAUSTO, CALERI

Nonché da:

PAOLA, CALLARI FRANCESCA ROMANA, CAMPANELLI GIUSEPPE,
CAMUFFO
MAURIZIO,

FEDERICA,

CANNOLETTA

CARBONARO NICOLA,

ROMANO,

CAPASSO

CAROBOLANTE ENNIO,

CARRARIN I PAOLA, CASETTA SILVANO, CAS SANELL I
MARCELLO, CASTELLUCC I MARCELLA, CATALINI GIOVANNA,

CHIACCHIARARELLI ENZO, CHIARLI ITALO, CHINZARI RITA,
CIAME I MARIA ROSARIA, C IATTAGLIA DOROTEA, CINI
PATRIZIA, CIONCI ELENA, C IOSCHI ANNA MARIA, COLONNA
NADIA, COLONNETTA ORTENZ IO, COLTELLACCI GABRIELLA,
CONSOLI SILVANA, COPPARI MARIA CARLA, CORTESI
GIULIANA, CORTESI MARIA GRAZIA, CRUCIANI ANNA,
D’AGOSTINO OLIMPIA, DAL PASSO TANCREDI , D ‘ AMELIO
GIULIO, D’ANDREA ISABELLA, D’ANDREA RINAL DO, DE
ANGELIS RENZO, DE BLAS I I S BRUNO, DE CINTI CARLO, DE
GIOIA SAVARIO, DE LEONE VIRGILIO, DE PERS IO PIETRO,
DE ROSA MIRELLA, DE SANT I S FILIPPO, DE SCI SCIOLO
FULVIO, DE SILVESTRI GIULIANA, DE VELLI S PATRIZIA, DE
VINCENZ I MASSIMO, DEL FERRO FRANCESCO, DI CICCO
DANIELA, DI DOMENICO ANTONIO, DI FELICE ROSSELLA, DI
GIORGIO ORIETTA, DI GIULI MAURIZIO, DI MARINO ANGELO,
DI MAURO LIDIA, DI SCIACCA MICHELANGELO, DIARA
AMELIO, EGI DI ANNAMARIA, ESPOSITO MARTINO, FABBRI
SANDRA, FABI ENRICO, FACCIOLI MARIA CONSOLATA, FADDA
RAFFAELLA, FANASCA MARIA RITA, FANTINI MASSIMO,
FAVORITO EMANUELA, FELIC IOTT I GIORGIO, FERRARA

CAVAZ ZUT I MARIO, CECCA CARLO, CELIO RACHELE,

ANTONIO, FERRARA CATALDO, FERRI ANNA MARIA, FERRUCCI
QUIRINO, FISCINA GREGORIO, FON Z I PATRIZIA, FORES I
STEFANIA, FRANCHI PAOLA, FRATARCANGEL I DANIELA,
GABRIELL I CINZ IA, GABRIELL I SILVIO, GAETANO GIOVANNI,
GALAS S I LUCIANO, GALIGAN I MARIA GRAZIA, GANDINI

GIOVANNI, GIAGNORI DONATELLA, GIAMMATTEO PIETRO,
GIANNINI LORENZO, GIANQUINTERI PAOLA, GIULIANELL I
SANDRA, GIUNTA ALESSANDRO, GIURELL I DANIELA, GORGON I
LAURA, GORI GIUSEPPINA, GRANESE ROSA, GRASSO ELODIA,
GRAZIOSI CLAUDIA, GRECO DANIELA, GRILLI PAOLA, GRILLI
SILVANO, GRIMALDI VINCENZO, GUASTI MARISA, IACHETT I
RICCARDO, IACOVITT I NATALINA, IAFRATE FRANCESCO,
INNOCENZ I ROBERTA, INSARDI ANNA MARIA, LATTANZOLO
LILIANA, LAUDON IO GERARDO, LAURENT I MARIO, LAURETI
GIANFRANCO, LECHIANCOLE EULANIA, LEONI GERMANA,
LIBERATI CLAUDIO, LIBERO MANGIERI ANNA, L I SARELL I
GUGLIELMO, LOMBARDI ANTONIO, LOMBARDO SANTO, LUZ Z I
ENZO, MACCHIA ERMENEGILDO, MAGI STRI MONICA, MAI MARIA
UGHETTA, MAIO ESTHER ROSANNA, MAMMONE ROSELLA, MANCA
OLGA, MANCINI MAURO, MANDUCA GIOVANNI, MANIAS
GIUSEPPE, MANN INO MARCELLA, MANOLA NESTA, MARANO
BIANCA, MARCELL IN I MARCELLO, MARCONI DONATELLA,
MARCUCCI LAURA, MARGIOTTA MARIA, MARI CLAUDIO,
MARSICANO ANNA MARIA, MASULLO CONCETTA, MELCHIONNO
*

GIANFRANCO, MILITO PAGLIARA BRUNO, MORELLI PAOLINO,

. PAOLO, GAZZOLA MARIA, GENT IL INI GINO, GIACOMIN I

MORETTI AMEDEO, MORODEI LUCIANO, MOSCATELLI MARIO,
MOSCHETTA ANTONIO, MOTTOLA ANTONIO, MUNDULA MARIA
TERESA, NARDI PAOLA P IERINA, NEGRI FRANCO, NIEDDU
SUSANNA, OLIVA PIERLUIGI, OLIVIERO MARINA, OMIRI
ANTONIO, ONETO MAGDA, PACIONI GIUSEPPE, PAGANO

ANNAMARIA, PASSERI LORETA, PAUER STEFANO, PAVESE
DINA, PECCHIOL I LUISA, PELLICCIONI GIUSEPPE, PEPE
ADELINA FRANCA, PEPE DOMENICO, PEREGO LILIANA, PESCE
MARIO, PETONE ROBERTO, PIETRASANTA RAFFAELLA, PINCI
AUGUSTO, PINNA MASSIMO, PI SANI GRAZIELLA, PIZZI
STEFANO, PONCHIONE DANIELA, PROIETTI LUIGINO, PUDDU
ANNALISA, PUPILLO ORIETTA, PURI GIULIANO, QUADRANA
PASQUALE, RAMIERI ROBERTA, RAMPINI ENRICO, RIMOLA
LUCIA, RIS POL I ASSUNTA, RISTORI LUCIANO, RIVERA
ANDREA, RIZZO GIOVANNI, ROMAGNOLI MARA, ROMUALDI
ADELINA, RONCONI MARIA STEFANIA, ROSATI ERNESTO,
RUSSO CLAUDIA, RUTA MARIA BEATRICE, SACCHETTI FELICE,
SALVATI CHERUBINI ADRIANA, SANGIORGIO GIORGIO,
SANTINI FIORELLA, SANTINI PIETRO, SARDONE PAOLO,
SARTARELL I GABRIELLA, SARTOR PATRIZIA, SBARDELLA
ADELE, SCARFOGLIERO CIRETTA, SCARPARO MIRCA, SCIALLERO
ERMINIA OLGA, SC IL I POTI ROBERTO, SEGONI SILVIA,
SEMPLICINO ALESSANDRA, SESTINI DANIELA, S IL IATO
NICOLA,

SILVAGNI RAFFAELLO,

SILVERIO GIANCARLO,

SPARICA LUCIANA, SPECIALE ANGELA, S P INELL I ENNIO,

VINCENZO, PALESSE RENATO, PALOMBI PAOLO, PANICHI

SPIRITO LAURA, TANINI MATILDE, TARQUINI ROBERTO,
TELONI MARINA, TONIELLI ALDO, TOPPETTA ROBERTO, TORRI
ANNALIDA, TUFARIELLO ROSANNA, TULLI RITA, UGHI PAOLA,
UGOLINI LARA, URBANO ANNA, VALENZI PAOLO, VALERI
GIUSEPPE, VALLONE FABIO, VENDETTI SERGIO, VERDERAME

STEFANO, VINCENZONI LUCA, VITALE DINA, VOLPE MASSIMO,
ZAMBON DANIELA, ZANGARI RAFFAELLA, ZANIER BRUNO,
ZANOTTI STEFANO, ZIINO CARASI GIUSEPPINA, ZUCCARINI
ROSANNA,(EREDI AVALLONE ERNESTO: AVALLONE PAOLO,
LAMBERTI ANTONIETTA, AVALLONE IVONNE, AVALLONE
DOMENICO), (EREDI BARTOLUCCI LUCIANO: LUCCHI
OMBRETTA, BARTOLUCCI NICO, BARTOLUCCI GIAN MARIA),
(EREDI CONTORNO LUCIANO: AMADEI STEFANIA, CONTORNO
GAETANO, CONTORNO PATRIZIA), (EREDI ESPOSITO
DOMENICO: RUSSO MARIA, ESPOSITO ANNA, ESPOSITO
BONAVENTURA), (EREDI FIORI LUCIANO: FIORI DANIELE,
FIORELLA DANIELA, FIORI ELENA), (EREDI PARIGINI
ANGELO: CARPI RENZA LUIGINA, PARIGINI LAURA), (EREDI
SCARPELLINO VINCENZO: SCARPELLINO SERGIO, SCARPELLINO
GIUSEPPE, SCARPELLINO MARCO, VERDERAME GIUSEPPINA);
– Intimati avverso la sentenza n. 5052/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2007 R.G.N.
6852/2004u
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MONICA, VERONESI ASSUNTA, VIGIANI MASSIMO, VINCENTI

udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ANDREONI AMOS;
udito l’Avvocato GABRIELLI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16/7/2004 i sopra elencati 335
ex-dipendenti della Compagnia di assicurazione Tirrena, ora in
liquidazione coatta amministrativa, proponevano appello avverso
la sentenza del Tribunale di Roma n. 618 del 12.1.04, con la
quale era stata respinta la loro opposizione al diniego di
ammissione allo stato passivo della ex-datrice di lavoro per

festività coincidenti con la domenica ed interessi legali e
rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento delle loro
competenze (t.f.r.), contestando la legittimità delle motivazioni
addotte dal giudice primo giudice a giustificazione del rigetto:
infatti, quanto all’indennità di preavviso, quest’ultimo aveva
tenuto conto della loro riassunzione da parte del Commissario
liquidatore e della conseguenza che tale circostanza aveva
comportato ai fini della disciplina applicabile: non più l’art.5 D.L.
576\78 (riguardante le agevolazioni al trasferimento del
portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in
liquidazione coatta amministrativa) ma, stante la veste ai
pubblico ufficiale del liquidatore e la conseguente, sopravvenuta
natura pubblicistica della parte datoriale, le direttive comunitarie
in materia che tale emolumento loro comunque garantivano,
indipendentemente dalla immediata riassunzione intervenuta;
quanto alle maggiorazioni retributive per festività coincidenti con
la domenica, osservavano che nel periodo infraquinquennale non
prescritto vi erano state sette giornate che avrebbero dovuto
essere retribuite e che la prescrizione presuntiva annuale opposta
da controparte era stata vanificata dalla sua stessa affermazione
di inesistenza del debito, incompatibile ex 2959 c.c. con la
presunzione di cui all’invocato art. 2955 n.2) c.c.; quanto infine al
ritardo nel pagamento di tutto quanto di loro competenza (e
segnatamente il t.f.r.), avvenuto anziché il 26.7.93 solo tre mesi
dopo, il 25.10.93, osservavano che la giustificazione con esigenze

3

spettanze a titolo di indennità di preavviso, maggiorazione per

burocratiche necessarie – prospettata in sentenza come motivo di
ritardo incolpevole, insuscettibile di indennizzo- non poteva
comunque costituire ragione idonea a vanificare un loro preciso
diritto. Chiedevano quindi che, in integrale riforma della decisione
impugnata, fosse disposta la loro ammissione allo stato passivo
della Compagnia, per tutti i crediti riferiti, secondo gli importi di
competenza di ciascuno, analiticamente indicati nell’atto di

Si costituiva in giudizio la gestione liquidatoria che contestava in
toto le doglianze awersarie 4nto all’indennità di mancato
preawiso, sottolineava l’artificiosità della prospettazione di una
evoluzione dell’originario rapporto di lavoro con una Compagnia
di assicurazione privata in rapporto di diritto pubblico
esclusivamente per via della qualifica di pubblico ufficiale del
liquidatore della Compagnia fallita, al fine ai applicare, in luogo
della legge nazionale, le diretWecomunitarie
operanti solo nei
_
rapporti in cui sono coinvolti Stato o Enti pubblici: l’applicabilità
nella fattispecie della normativa nazionale era dunque sotto il
profilo considerato del tutto incontrovertibile, così come fuori
discussione era l’inoperatività degli artt.2118 e 2119 c.c., non
trovando lo scioglimento del rapporto ragione in un recesso
unilaterale della parte datoriale, ma in un effetto ex lege del tutto
estraneo ad ogni forma di scelta volontaria; la normativa di
riferimento invece non poteva che essere – come stabilito nella
sentenza impugnata – quella fissata dal D.L. n. 576\78 che
escludeva la spettanza dell’indennità in questione, anche per
l’insussistenza della rado stessa dell’istituto del preawiso, non
dovendo i lavoratori nel caso di specie affrontare alcun “vuoto”
lavorativo prima di trovare un nuova occupazione, essendo per
legge la Compagnia cessionaria del portafoglio della fallita
obbligata ad assumere immediatamente il personale della
cedente posta in liquidazione.

4

appello.

Quanto ai compensi per le sette festività coincidenti con la
domenica, veniva reiterata l’eccezione di prescrizione annuale ex
art. 2955 cc, già sollevata in primo grado, mentre per la richiesta
di interessi e rivalutazione per il ritardo trimestrale nella
corresponsione delle spettanze reclamate (e segnatamente il
t.f.r.), rilevava l’appellata, quanto alla prima voce, la sospensione
del relativo corso stabilita dal combinato disposto degli artt. 55 e

dell’art.429 c.p.c., limitata solo alla sorte e non pure alla
rivalutazione dei compensi spettanti, nonché la disposizione
dell’art. 59 L.F. ostativa al computo della rivalutazione medesima
dopo la data di deposito dello stato passivo.
Con sentenza depositata il 3 dicembre 2007, la Corte d’appello di
Roma, in parziale accoglimento del gravame, ammetteva in
chirografo allo stato passivo della anzidetta Compagnia in I.c.a. le
somme corrispondenti agli interessi legali pel periodo 26.725.10.93 in ordine al t.f.r.
Per la cassazione propongono ricorso gli ex dipendenti, affidato a
sei motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste

la Compagnia Tirrena di Assicurazioni in I.c.a. con

controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico
motivo, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi proposti avverso la
medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c.
1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 10, d.l. n. 857\76, conv. in L. n. 39\77, in
combinato disposto con l’art. 2119 c.c. Vizio di motivazione (art.
360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamentano, quanto all’indennità di preavviso, che il d.m. di
sottoposizione in I.c.a. era del 31.5.93 e non già del 23.7.93, con
riassunzione immediata dei lavoratori da parte del Commissario
liquidatore il 9.6.93 e non già dalla cessionaria Praevidentia,

5

201 L.F. e dell’art.1283 c.c. e, quanto alla seconda, la previsione

dovendo trovare così applicazione l’art. 10 L. n. 39\77 e non l’art.
1 L. n. 738\78.
Formulano il seguente quesito di diritto: “se l’art. 10 d.l. n.
857176, conv. in L. n. 39177, possa essere applicato in combinato
disposto con l’art. 2119 c.c. con l’effetto di riconoscere al
personale licenziato ope legis ed immediatamente riassunto dal
Commissario liquidatore l’indennità di mancato preavviso”.

dell’art. 2112 c.c. in combinato disposto con l’art. 4 Dir. CEE n.
77\187.
Deducono in sostanza i ricorrenti che la disciplina in tema di
trasferimento di azienda, come modificato dall’art. 4 della dir.
77\187 CEE (e quindi del d.lgs. n. 18\01), prevede che esso non
costituisce di per sé motivo di licenziamento, mentre l’art. 2119
c.c. stabilisce che non costituisce giusta causa di recesso la
liquidazione coatta amministrativa.
Formulano il seguente quesito di diritto: “se in presenza di una
fattispecie regolata dall’art. 10 L. n. 39177, spetti al personale
licenziato ope legis ed immediatamente riassunto dal
Commissario Liquidatore l’indennità di mancato preavviso ai sensi
del combinato disposto ex art. 2112 c. c. ed art. 4 Dir. CEE n.
771187′.
2.1- I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi
congiuntamente, sono infondati.
Ed invero questa Corte ha più volte osservato che in tema di
liquidazione coatta amministrativa delle società esercenti
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, l’art. 10, comma secondo,
del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26
febbraio 1977, n. 39 -a norma del quale il commissario
liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente,
con la retribuzione nei minimi dei contratti collettivi di categoriapresuppone l’estinzione “ope legis” del precedente rapporto in

6

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione

capo a tutti i dipendenti. Pertanto, ai medesimi non compete
(anche nel caso in cui il commissario liquidatore abbia inviato loro
la lettera di licenziamento, che costituisce atto superfluo ed
ininfluente) l’indennità di preawiso, sia perché questa costituisce
un istituto strettamente ed univocamente collegato al recesso dal
contratto e, quindi, ad una libera manifestazione delle parti, sia

riassunti senza soluzione di continuità rispetto al momento della
cessazione di diritto del precedente rapporto ex L. n. 576\78),
viene meno il suo scopo di consentire al lavoratore un certo lasso
di tempo per ricercare altra occupazione (Cass. n. 7544\98,
Cass. nn. 8177-79\98, Cass. n. 7883\98)
Del resto nel caso in esame non si realizza alcun trasferimento di
azienda, essendo l’originario rapporto già estinto “ope legis” (o
risolto di diritto, art. 5 L. n. 738\78, disciplina speciale rispetto al
denunciato art. 2119, comma 2, c.c.), sicché non è configurabile
neppure la violazione della disciplina contenuta nell’art. 2119 c.c.,
precedente alla L. n. 39\77 e L. n.738\78, prevedendo poi l’art. 5
di tale ultima legge che “Con effetto dal giorno successivo (alla
risoluzione del rapporto) l’impresa cessionaria ha l’obbligo di
riassumere i predetti lavoratori ai minimi retributivi previsti dai
c.c.n.l. di categoria..”. Lo stesso art. 5 stabilisce poi che “I
lavoratori riassunti a norma del precedente comma hanno diritto
alla corresponsione da parte del liquidatore della sola indennità di
anzianità”. Parimenti l’art. 10, comma secondo, del D.L. 23
dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977,
n. 39 stabilisce che il commissario liquidatore provvede a
riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in
liquidazione (salvo i dirigenti). Ne consegue che, a differenza di
quanto ipotizzato dai ricorrenti, sono tali disposizioni ad avere
carattere speciale rispetto alle norme codicistiche invocate, e
natura più favorevole rispetto alla disciplina ordinaria (peraltro
fatta salva dall’art. 7 della Dir. CEE n. 77/187) che non prevede

7

perché, nel caso di specie (in cui i dipendenti devono essere

alcuna garanzia di prosecuzione (ancorché di fatto) senza
soluzione di continuità dei rapporti di lavoro dei dipendenti di
impresa in crisi con altra azienda, senza considerare che in caso
di I.c.a. di compagnie assicuratrici entrano in gioco anche
interessi diversi, parimenti meritevoli di tutela da parte
dell’ordinamento, quali quelli riconducibili ai soggetti assicurati ed
a quelli danneggiati. La disciplina nazionale in materia di

risoluzione (di cui qui non si discute) di diritto dei rapporti
(teoricamente in contrasto con l’art.2119 c.c.), prevede tuttavia
la prosecuzione immediata dei rapporti di lavoro medesimi, non
ponendosi così neppure in (legittimo, non trattandosi di norma
inderogabile e disposto da “lex specialis posterior”) contrasto con
la disciplina del preavviso ivi indirettamente prevista, di cui qui si
discute.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli
artt. 4 e 24 L. n. 223\91
Lamentano che ove dovesse escludersi nella fattispecie un
trasferimento di azienda, dovrebbe allora ritenersi che si tratti di
licenziamento collettivo, che ai sensi dell’art. 4, comma 9,
prevede la necessità del preavviso.
Il motivo è infondato in quanto le specifiche disposizioni di legge,
a tutela dei lavoratori interessati e degli interessi in gioco in caso
di dissesto di compagnia assicuratrice, prevedono espressamente
la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in essere e la
immediata riassunzione da parte della compagnia subentrante,
senza alcuna possibilità di ravvisare un licenziamento collettivo,
per la natura evidentemente speciale della disciplina legale “de
qua”.
4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione
dell’art. 10 L. n. 39\77, in combinato disposto con gli artt. 3 e 36
Cost. Lamentano che nell’awersata ipotesi si avrebbe una
ingiustificata disparità di trattamento poiché mentre il soggetto

8

personale di compagnie assicurative in I.c.a., pur prevedendo la

licenziato da una ordinaria impresa posta in I.c.a. avrebbe diritto
all’indennità sostitutiva del preawiso, il lavoratore licenziato da
impresa assicuratrice r.c.a. si vedrebbe negato il medesimo
diritto.
Il motivo, e la relativa questione di costituzionalità eccepita, sono
manifestamente infondati. Ed invero mentre nel primo caso il
lavoratore non ha alcuna garanzia di essere, immediatamente e

secondi beneficiano di tale garanzia, risultando così ragionevole
la mancata corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.
5.- Con il quinto motivo i lavoratori denunciano la violazione
dell’art. 2955 n. 2 c.c. in combinato disposto con l’art. 2959 e con
gli artt. 1 e 2, L. n. 260\49, oltre ad omessa motivazione.
Lamentano l’inoperatività della prescrizione presuntiva annuale,
eccepita dalla società e recepita dalla Corte di merito, a fronte
dell’ammissione dell’inesistenza, o mancanza di prova del credito
ex art. 2959 c.c.
Formulano il seguente quesito di diritto: “se la circostanza che le
buste paga abbiano documentato il mancato pagamento di una
indennità retributiva sia sufficiente ad escludere la sussistenza di
una prescrizione presuntiva annuale ai sensi dell’art. 2955 c. c., in
combinato disposto con l’art. 2959 c. c.”.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In
primo luogo in quanto i ricorrenti contestano l’interpretazione
della comparsa di costituzione in primo grado della Tirrena
(riservata al giudice di merito, implicando valutazioni di fatto che
la Corte di Cassazione ha il potere di controllare soltanto sotto il
profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e
della logicità del suo esito, Cass. sez.un. 25.2.11 n. 4617; Cass. 9
settembre 2008 n. 22893; Cass. 1°febbraio 2007 n. 2217; Cass.
22 febbraio 2005 n. 3538). Nella specie la sentenza impugnata
ha ritenuto che tale comparsa non conteneva alcun
disconoscimento del debito, e non può ritenersi idonea ad

9

senza soluzione di continuità, riassunto da altra impresa, i

integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del
risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si
risolva solamente nella contrapposizione di una diversa
interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. ord. 27.3.12 n.
4919; Cass. 27.2.09 n. 4851; Cass. 18.4.08 n. 10203; Cass. n.
17323\04; Cass. n. 219\04). In secondo luogo laddove i ricorrenti
evidenziano che tale ammissione di debito emergeva anche dalle

al pari della memoria di costituzione di cui sopra, non risultano
prodotti in questo giudizio di legittimità, impedendo così alla
Corte l’esame della censura.
Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di
un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere
di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o
l’integrale contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di
cui all’art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la sua esatta ubicazione
all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011
n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse,
che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione,
la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915;
Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).
6.- Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione
dell’art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1194 c.c.,
oltre ad omessa motivazione.
Lamentano di aver ricevuto il t.f.r. il 25.10.93, mentre la Corte di
merito ritenne erroneamente che il ritardo di soli tre mesi era
compatibile con i tempi tecnici occorsi al liquidatore e dunque
incolpevole.

10

buste paga in atti; occorre tuttavia osservare che tali documenti,

Lamentano inoltre che gli accessori non corrisposti al momento
della liquidazione del capitale costituiscono essa stessa un credito
di lavoro, suscettibili di ulteriori interessi e rivalutazione, senza
incorrere nel divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.).
Formulano il seguente quesito di diritto: “se l’art. 429 c.p.c. in
combinato disposto con l’art. 1194 cod.civ. debba essere
interpretato nel senso che 17 pagamento effettuato tardivamente

intera posizione debitoria di ciascun dipendente, debba essere
imputato in primo luogo agli interessi e successivamente alla
rivalutazione ed al capitale, onde il residuo debba ritenersi quale
sorte produttiva di interessi e rivalutazione sino alla esecutività
dello stato passivd’.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato (ex aliis, Cass. n. 5823\94),
che il termine finale per il calcolo degli interessi e rivalutazione
monetaria sulla maggiore indennità di anzianità reclamata va
individuato nella data di deposito dello stato passivo.
Più in particolare (Cass. n. 11692\05 e n. 14758\10) che alla luce
della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui
crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato
fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al
periodo successivo all’apertura del fallimento, ma soltanto fino al
momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli
interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di
fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma
primo, della legge fall., sono dovuti senza il limite predetto, dalla
maturazione del titolo al saldo.
Ha quindi affermato (Cass. n. 13213\08), che in riferimento agli
interessi che maturano, unitamente alla rivalutazione monetaria,
sui crediti soggetti alla disciplina dettata dall’art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ., tra cuitz5~12e./ anche i crediti
previdenziali ed assistenziali divenuti esigibili prima dell’entrata in

Il

da una liquidazione coatta amministrativa, non satisfattivo della

vigore dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, non
può trovare applicazione il regime giuridico proprio delle
obbligazioni pecuniarie, non avendo essi la natura di veri e propri
“accessori” del credito “principale”, bensì di componenti essenziali
di una prestazione unitaria, cosicché, per un verso, il pagamento
del solo credito originario viene a configurarsi come
l’adempimento soltanto parziale della prestazione e, per altro

domanda giudiziale. Con la conseguenza che, ove si domandi in
giudizio l’adempimento del residuo credito per rivalutazione
monetaria ed interessi legali, la somma richiesta a tale titolo deve
essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali,
in cumulo tra loro, non potendo operare in relazione agli interessi
legali, la disciplina generale in materia di anatocismo recata
dall’art. 1283 cod. civ.
Il sesto motivo va dunque accolto, dovendosi affermare che il
divieto di anatocismo non opera per i crediti di lavoro, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e
rinvio ad altro giudice per determinare i quanta.
7.-Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società Tirrena in
1.c.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e
55 del r.d. 16.3.42 n. 267, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio.
Lamenta che la sentenza impugnata ammise erroneamente in via
chirografaria, al passivo della Liquidazione le somme
corrispondenti agli interessi legali per il periodo 26.7.93-25.10.93
su quanto dovuto ai ricorrenti a titolo di arretrati e t.f.r., laddove
avrebbe dovuto applicare il principio della sospensione del corso
degli interessi sui crediti garantiti da privilegio generale, come
desumibile dal combinato disposto degli artt. 54 e 55 L. Fallim.

12

verso, il giudice è tenuto a determinarli anche in assenza di

nella formulazione precedente l’intervento – della C. Cost. con
sentenza n. 162 del 28 maggio 2001.
7.1-Il motivo è infondato. Occorre infatti richiamare la sentenza
della C. Cost. n. 162\01 che così dispone: È costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 54, terzo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non
richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli

alcuna ragione giustificatrice, esclude che gli interessi su crediti
privilegiati possano essere ammessi al passivo fallimentare in via
principale, discriminando così i creditori privilegiati che agiscono
in sede concorsuale da quelli che agiscono in sede esecutiva
ordinaria.
Avendo le sentenze che dichiarano l’incostituzionalità di una
norma di legge effetto retroattivo, con il solo limite delle
situazioni esaurite e del giudicato, non si vede perché la Corte
capitolina avrebbe dovuto applicare la norma dichiarata
incostituzionale nel periodo precedente la relativa pronuncia,
come in effetti erroneamente ha fatto. Occorre inoltre richiamare
C.Cost. n. 204\89, secondo cui nell’ambito della procedura
fallimentare, l’omessa estensione – risultante dal coordinamento
degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16
marzo 1942 n. 267 – del diritto di prelazione, che assiste i crediti
da lavoro, agli interessi su detti crediti, è lesiva degli artt. 3 e 36
Cost., in quanto la garanzia costituzionale per il lavoratore
subordinato opera non soltanto per le somme oggetto dei crediti
da lavoro, ma anche per gli interessi sulle somme stesse. Sono
pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 54, terzo comma, e
55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in
cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di
lavoro. Nonché C. Cost. sent. n. 567\89, secondo cui nei
.

confronti

dei

creditori,

effetti

gli

13

dell’amministrazione

interessi, l’art. 2749 del codice civile. Tale norma, infatti, senza

straordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della
liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicché anche
nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono
beneficiare del trattamento ad essi assicurato – per effetto di
precedenti decisioni di incostituzionalità – nelle seconde. Sono
pertanto costituzionalmente illegittimi – per contrasto con gli artt.
3 e 36 Cost. – gli artt. 54, comma terzo e 55, comma primo, r.d.

n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n.
95, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi
dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di
amministrazione straordinaria.
8.-Deve essere in definitiva accolto il sesto motivo del ricorso
principale, rigettati i restanti, così come il ricorso incidentale.
Avendo la domanda ad oggetto la condanna specifica al
pagamento delle somme dovute a titolo di interessi legali e
rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo
indicato, il quale prowederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il sesto motivo del ricorso
principale e rigetta i restanti. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa
la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2014
Il Consigliere est.

Il esidente

16 marzo 1942 n. 267, in relazione all’art. 1, d.l. 30 gennaio 1979

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