Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18557 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 08/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA M. LETIZIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna dep. il 08/07/2005 confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che aveva parzialmente accolto il ricorso di M. V. avverso l’avviso di accertamento per reddito d’impresa per l’anno 1982.

La CTR aveva ritenuto applicabile la percentuale di ricarico del 6,38% e non quella del 12,38% che a dire dell’Ufficio sarebbe quella applicata nel 1981, l’anno precedente, ma della quale non si trovava riscontro in atti.

Si dolgono i ricorrenti di vizio motivazionale e di violazione e falsa applicazione di legge. La contribuente non resisteva. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero , che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Con l’unico articolato motivo l’Agenzia deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per essere incorsa in errore nell’interpretazione dell’avviso di accertamento per avere ritenuto la percentuale di ricarico del 6,38% quella applicata dall’Ufficio mentre era quella dichiarata dal contribuente, con ciò motivando insufficientemente su punto e violando la superiore norma in tema di metodologia di accertamento.

Il motivo pecca di autosufficienza.

La ricorrente deduce un errore interpretativo(ai limiti dell’errore revocatorio) da parte del giudice del merito del contenuto dell’avviso di accertamento circa la percentuale di ricarico applicata dagli accertatori che sarebbe il 12,38%, laddove quella applicata in sentenza, del 6,38% sarebbe quella risultante dai dati esposti dalla contribuente.

Nella sentenza si legge: “L’Ufficio sostiene di avere adottato per il 1982 una percentuale di ricarico del 12,38%, pari a quella adottata per il 1981. Ma nell’avviso di accertamento oggetto del ricorso si riferiscono, per il 1981, valori pari al 6,38% e non risulta da alcun documento che tale valore sia stato definito poi in 12,38%.”.

Orbene per verificare quanto assunto, consistente in un accertamento di fatto adeguatamente motivato, sarebbe stato necessario trascrivere le parti del superiore avviso che comprovavano l’errore interpretativo, non potendo certo la Corte esaminare direttamente tale atto.

Il motivo è inammissibile e il ricorso deve essere rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi la contribuente difesa.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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