Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18557 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CREDIFARMA S.P.A., in persona del presidente p.t. G.C., in

qualità di procuratrice speciale di R.E.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, unitamente agli avv.

MAROTTA ALESSANDRO ed ALDO CORVINO, dai quali è rappresentata e

difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORE DELL’UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS)

DELLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Direttore generale p.t. dell’Azienda

Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) C.P., in qualità

di

Commissario liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al

Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l’avv. MANFREDONIA MASSIMO,

unitamente all’avv. MANFREDONIA SERGIO, dal quale è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1302/04,

pubblicata il 20 aprile 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

maggio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CESQUI Elisabetta il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Credifarma S.p.a., in qualità di procuratrice speciale di R.E., titolare di una farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, convenne in giudizio le Unità Sanitarie Locali nn. (OMISSIS) della Regione Campania, chiedendo la condanna dell’una o dell’altra alla corresponsione degl’interessi ed al risarcimento dei danni per il ritardo nel pagamento del corrispettivo per la fornitura di medicinali agli assistiti, oltre agl’interessi anatocistici.

1.1. – Con sentenza del 30 marzo 2001, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente la domanda, condannando l’Usl n. (OMISSIS) al pagamento dei soli interessi moratori e degl’interessi anatocistici.

2. – L’impugnazione proposta dalla Gestione liquidatoria dell’Usl n. (OMISSIS) è stata accolta dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza del 20 aprile 2004 ha rigettato la domanda proposta in primo grado e l’appello incidentale della Credifarma.

Premesso che, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo nazionale approvato con D.P.R. 15 settembre 1979, le somme dovute ai farmacisti dovevano essere corrisposte entro il giorno 25 del mese successivo alla trasmissione delle relative ricette, la Corte ha ritenuto che la scadenza di detto termine non assumesse alcun rilievo ai fini della decorrenza degl’interessi corrispettivi, presupponendo quest’ultima la liquidità e l’esigibilità del credito, che per i crediti pecuniari vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione si determinano soltanto a seguito dell’emissione del titolo di spesa.

Quanto agl’interessi moratori, la Corte ha escluso che la scadenza del termine comportasse l’automatica costituzione in mora dell’Usl, trattandosi di debito pagabile presso il domicilio del debitore, ai sensi delle disposizioni che disciplinano i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ed ha ritenuto che le lettere inviate dalla Credifarma non costituissero atti idonei a costituire in mora l’Amministrazione, in quanto, pur essendo state inviate successivamente alla scadenza del termine, facevano riferimento ad un debito non ancora scaduto.

Per quest’ultimo motivo, ha confermato anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento, aggiungendo che non era stata fornita la prova che il farmacista fosse stato costretto a ricorrere con regolarità al mercato creditizio.

3. – Avverso la predetta sentenza la Credifarma propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Gestione liquidatoria resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità della memoria presentata dalla Gestione liquidatoria, la quale risulta depositata in cancelleria il 23 maggio 2011, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ., con la conseguenza che ai fini della decisione non può tenersi conto delle argomentazioni in essa contenute.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1182, 1183, 1219, 1219 e 1224 cod. civ., della L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, artt. 37, 38 e 39 e dei principi generali in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento degl’interessi moratori, ha escluso che il debito fosse pagabile presso il domicilio del creditore. Osserva infatti che gli artt. 38 e 39 cit., prescrivendo l’indicazione nei mandati di pagamento degli estremi del conto corrente del creditore e del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, implicano da un lato che il pagamento possa essere effettuato in un luogo diverso dall’ufficio di tesoreria dell’ente, dall’altro che l’emissione del mandato non comporti l’estinzione dell’obbligazione, la quale si verifica solo con l’accreditamento della somma sul conto corrente del creditore.

2.1. – Il motivo è infondato.

Con riferimento ai debiti delle Usl nei confronti dei farmacisti per il corrispettivo delle prestazioni erogate in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, questa Corte ha ormai da tempo affermato che il sopraggiungere della scadenza fissata dall’art. 10 dell’Accordo Nazionale tra le Usl e i farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979, non implica l’automatica costituzione in mora dell’Usl (cd. mora ex re), non trovando applicazione l’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, in quanto l’assoggettamento delle Usl alla disciplina della contabilità di Stato comporta che, in deroga all’art. 1182 c.c., comma 3, le relative obbligazioni devono essere adempiute presso il domicilio del debitore, ovverosia presso la sede dell’ufficio di tesoreria dell’Usl, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1219 cit., comma 1 la costituzione in mora presuppone una richiesta di pagamento specificamente formulata per iscritto (cd. mora ex persona) (cfr.

Cass., Sez. 3, 6 agosto 2010, n. 18377; 26 aprile 2010, n. 9918).

La sottoposizione della disciplina amministrativo-contabile delle Usl ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, espressamente sancita dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50, n. 1 fu integrata dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (poi abrogato e sostituito dalla L. 20 marzo 1981, n. 119, art. 35), che fece obbligo alle Usl di affidare il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e succ. mod. e int. aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Tale disciplina non ha subito modificazioni sostanziali per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, pur prevedendo che le Usl si costituiscono in aziende dotate di autonomia imprenditoriale la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con atti aziendali di diritto privato, ha ribadito che esse sono dotate di personalità giuridica pubblica, imponendo di conformare detta disciplina ai principi ed ai criteri previsti da disposizioni regionali (art. 3, comma 1-bis), ed ha demandato in particolare alle regioni l’emanazione di norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Usl e delle aziende ospedaliere, prevedendo che le stesse debbono essere informate ai principi di cui al codice civile (art. 5, comma 5), ma imponendo nel contempo l’osservanza degli adempimenti previsti dalle norme di contabilità pubblica (art. 5, comma 7).

Trovano pertanto applicazione, nei confronti delle Usl, il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e 68-bis e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 417 e ss. che per le spese dello Stato individuano l’istituto incaricato del servizio di tesoreria quale soggetto preposto al pagamento, nonchè il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325 (oggi sostituiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 185 e 208 e ss.), che estendono la predetta disciplina ai comuni ed alle province, in tal modo imponendo al creditore di presentarsi presso il relativo ufficio per ricevere il pagamento.

Nell’ambito della Regione Campania, la contabilità delle Usl continua peraltro ad essere regolata dalla L.R. 11 novembre 1980, n. 63, la quale non detta una disciplina sostanzialmente diversa da quella statale, in quanto, nel confermare che il servizio di tesoreria è affidato ad un’azienda di credito di cui al R.D.L. n. 375 del 1936, art. 5 e succ. mod. e int. prevede che il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati tratti sulla tesoreria (art. 37), precisando che il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei predetti mandati (art. 39), e richiamando comunque, per quanto non espressamente disciplinato, le norme statali e regionali vigenti in materia (art. 93). E’ pur vero che l’art. 38, L.R., nel disciplinare il contenuto dei mandati, prevede, nei casi consentiti dalla legge, l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale deve effettuarsi il pagamento e del luogo in cui lo stesso dev’essere eseguito. Ma, indipendentemente dalla considerazione che lo stesso R.D. n. 827 del 1924, art. 409 richiede l’indicazione del luogo di pagamento, unitamente a quella della tesoreria incaricata, senza che tale disposizione abbia mai indotto a ritenere modificato il luogo di pagamento per i mandati emessi da Amministrazioni dello Stato, la norma in esame non detta una disciplina diversa da quella prevista dalle norme statali che, al fine di agevolare i creditori, consentono alle Amministrazioni statali (R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, sostituito dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, art. 1 e successivamente dal D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21) ed agli enti territoriali (del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, art. 17) di estinguere il mandato, su richiesta del creditore, mediante accreditamento del relativo importo in conto corrente bancario o postale o mediante commutazione in vaglia cambiario o postale. La previsione di tali forme di pagamento come modalità meramente facoltative di estinzione del mandato conferma che il ricorso alle stesse non comporta una modificazione del luogo dell’adempimento, da individuarsi pur sempre in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria, conformemente alle finalità pubblicistiche perseguite dalla disciplina in esame, consistenti nell’assicurare l’ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi (cfr.

Cass., Sez. 3, 6 giugno 2006, n. 13252; 14 luglio 2004, n. 13100).

Ai fini della costituzione in mora dell’Usl, non è pertanto sufficiente che sia scaduto il termine per l’adempimento, ma è necessario che il creditore formuli una apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare, ai sensi dell’Accordo nazionale di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese.

L’invio delle distinte risponde infatti a finalità meramente contabili e di controllo, volte a consentire all’ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente e al pagamento di un acconto su quelle relative al mese in corso; fino a quando non sia decorso quest’ultimo termine, il debito non può quindi considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l’avvenuta scadenza del debito (cfr. Cass., Sez. 3, 26 aprile 2010, n. 9918, cit.; Cass., Sez. 1, 12 giugno 2008, n. 15697; 30 agosto 2007, n. 18308).

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1219, 1324 e 1362 cod. civ. e dell’Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie approvato con D.P.R. 21 febbraio 1989, nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’idoneità delle lettere inviate da essa ricorrente a costituire in mora l’USL. Sostiene infatti che la Corte d’Appello ha omesso di valutare l’intero contenuto delle missive, le quali, oltre a recare una chiara manifestazione della volontà di ottenere il pagamento e a riportare tutti gli elementi necessari per individuare l’obbligazione, erano state spedite successivamente alla scadenza del debito.

3.1. – La censura è inammissibile.

Com’è noto, la costituzione in mora, in quanto dichiarazione alla quale la legge ricollega effetti tipici indipendentemente dalla volontà dell’intimante diretta a produrli, si configura come atto giuridico in senso stretto, nei confronti del quale, pur non operando il rinvio alla disciplina dei contratti disposto dall’art. 1324 cod. civ. per i negozi unilaterali, possono trovare applicazione, in via analogica e nei limiti della compatibilità, le regole di ermeneutica dettate dall’art. 1362 e ss. cod. civ. (cfr. Cass., Sez. 3, 30 giugno 2005, n. 13970; Cass., Sez. lav., 16 maggio 1983, n. 3380). Pertanto, l’interpretazione dell’atto di costituzione in mora, al pari di quella degli atti negoziali, si configura come un’indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni ermeneutici o per inadeguatezza della motivazione (cfr. Cass., Sez. 2, 22 febbraio 2001, n. 2600).

La deduzione di tali vizi postula peraltro che il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, provveda a trascrivere nel ricorso il testo dell’atto di cui contesta l’interpretazione ed a specificare le regole ermeneutiche che assume violate ed il modo in cui il giudice di merito se ne è asseritamele discostato, nonchè le ragioni dell’obiettiva deficienza o contraddittorietà dell’iter argomentativo risultante dalla sentenza impugnata, non potendo egli limitarsi a richiamare genericamente l’art. 1362 e ss. cod. civ. e ad insistere nella propria ricostruzione del contenuto dell’atto, in tal modo contrapponendo una diversa interpretazione a quella fatta propria dal giudice di merito (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 2, 3 settembre 2010, n. 19044; Cass., Sez. 3, 12 luglio 2007, n. 15604; Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2007, n. 4178).

Tale onere di deduzione, nella specie, non può ritenersi assolto, avendo la Credifarma riportato nel ricorso soltanto brevi frammenti delle lettere invocate, già peraltro citati dalla Corte d’Appello, richiamando a sostegno della propria tesi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la necessaria osservanza di forme rigorose per la costituzione in mora, e ribadendo di aver inviato le predette lettere successivamente alla scadenza del termine fissato per il pagamento. Quest’ultima circostanza non è stata tuttavia negata dal giudice di merito, il quale non si è neppure discostato dal citato orientamento giurisprudenziale, ma lo ha fatto anzi proprio, escludendo la possibilità di ravvisare nei documenti prodotti una valida costituzione in mora soltanto in virtù dell’equivocità del loro contenuto. La ricorrente contesta tale interpretazione, ma si astiene dall’indicare specificamente le regole ermeneutiche che ritiene violate e gli errori logici commessi dalla Corte d’Appello, in tal modo sostanzialmente invocando una revisione dell’apprezzamento risultante dalla sentenza impugnata, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione compiuta dal giudice del merito.

4. – L’inammissibilità del secondo motivo, rendendo incontestabile la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’avvenuta costituzione in mora dell’Usl, comporta anche l’infondatezza del quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1282 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 421, 429 e 437 cod. proc. civ., nonchè il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il ritardo nell’adempimento.

4.1. – Al di fuori delle ipotesi, previste dall’art. 1219 cod. civ., comma 2 in cui non è necessaria un’intimazione o richiesta scritta del creditore, il mero ritardo nell’adempimento dell’obbligazione non è infatti sufficiente ai fini della configurabilità della mora del debitore, occorrendo, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, un’apposita dichiarazione, a lui rivolta, da cui si ricavi inequivocabilmente l’intenzione del creditore di non tollerare ulteriori ritardi. Nella specie, pertanto, una volta accertata l’insussistenza di tale dichiarazione, è irrilevante la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che l’Usl non abbia contestato di aver adempiuto l’obbligazione in ritardo rispetto alla scadenza del termine previsto dall’Accordo collettivo, e che tale ritardo fosse stato documentato mediante la produzione di lettere recanti la data di emissione dei mandati di pagamento.

5. – Il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la configurabilità della mora del debitore, comporta altresì l’infondatezza del quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè dei principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie della Pubblica Amministrazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento, a causa della mancata prova del ricorso al mercato creditizio.

5.1. – Il risarcimento del maggior danno previsto dall’art. 1224 c.c., comma 2 in quanto volto a reintegrare il creditore del pregiudizio subito a causa dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento, nella misura eccedente quella che trova forfetariamente ristoro negli interessi legali dovuti ai sensi del primo comma della medesima disposizione, presuppone, al pari del riconoscimento di questi ultimi, la mora del debitore (cfr. Cass., Sez. 2, 19 settembre 1968, n. 2963). L’esclusione della configurabilità della mora rende pertanto irrilevante la circostanza che, nella specie, fosse stata fornita la prova del pregiudizio in questione, mediante la produzione della documentazione comprovante gli importi anticipati dalla ricorrente al farmacista a fronte delle distinte contabili rappresentative del credito vantato nei confronti dell’Usl, nonchè gl’interessi passivi addebitati al farmacista, e che la qualità d’imprenditore di quest’ultimo integrasse un elemento presuntivo idoneo ai fini dell’individuazione e della quantificazione del danno.

6. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta infine, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione della L.R. Campania n. 63 del 1980, artt. 37, 38 e 39 nonchè dei principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie della Pubblica Amministrazione, in riferimento agli artt. 1224 e ss. e 1282 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la decorrenza degl’interessi corrispettivi, a causa della mancata emissione del mandato di pagamento. Afferma infatti che, al pari dei crediti vantati nei confronti di soggetti privati, quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione divengono liquidi ed esigibili quando ne sia determinato l’ammontare e se ne possa ottenere il pagamento alla scadenza, con la conseguenza che essi sono produttivi di interessi ai sensi dell’art. 1282 cod. civ,, il quale, costituendo una norma di legge, prevale su quella regolamentare di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 270 che va pertanto disapplicata. Precisa al riguardo che l’accoglimento della relativa domanda non è impedito dalla mancata qualificazione degl’interessi richiesti, in quanto, in assenza di qualificazione, la domanda deve essere intesa come rivolta ad ottenere gl’interessi corrispettivi.

6.1. – Il motivo è infondato.

Al riguardo, va richiamato l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidità ed esigibilità del credito, necessarie perchè questo produca interessi ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell’obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da atti aventi efficacia solo regolamentare, come le disposizioni del R.D. n. 827 del 1924, artt. 269 e 270 secondo cui tutte le spese dello Stato devono passare per gli stadi dell’impegno, della liquidazione e dell’ordinazione e pagamento. Pertanto, quando ai fini della decorrenza degli interessi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso un’Amministrazione statale è divenuto liquido ed esigibile, l’accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell’emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della Pubblica Amministrazione (la quale ripete la sua efficacia vincolante interna da una norma di legge), condiziona e realizza il requisito suddetto (cfr. Cass., Sez. 3, 6 agosto 2010, n. 18377; Cass., Sez. 1, 4 settembre 2004, n. 17909; 24 settembre 2002, n. 13859).

7. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Credifarma S.p.a. al pagamento in favore della Gestione liquidatoria dell’Usl n. (OMISSIS) della Regione Campania delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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