Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18556 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18556 Anno 2018
Presidente: SESTINI DANILO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 22530-2016 proposto da:
MORELLO AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

POMPEO MAGNO

N

10/B,

presso

lo

studio

dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MASSIMO
TISCORNIA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018
1280

ERESIA ALLUMINIO SPA, in persona del suo legale
rappresentante sig. ENZO ERESIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 57, presso
lo studio dell’avvocato DOMENICO CAPPUCCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

GIOVANNI

PIRAS

giusta

procura

in

calce

al

controricorso;
SCALETTA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI

che

la

CRISTINA RONCALLO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrentí nonchè contro

LETIZIA ERMANNO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2016 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/04/2018 dal Consigliere Dott.
MARILENA GORGONI;

Th

2

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

N.R.G. 22530/2016

FATTI DI CAUSA
1. Francesca Scaletta e il marito Ermanno Letizia – rimasto contumace venivano chiamati in giudizio dalla Fresia Allumunio s.pa., a fronte delle

dichiarata inopponibile nei suoi confronti o, in subordine revocata ex art. 2901
c.c., la convenzione matrimoniale con cui i coniugi Scaletta e Letizia, in data
4.10.2004, con l’assistenza del notaio Aurelio Morello, avevano optato per il
regime di separazione dei beni e si erano contestualmente accordati per
l’assegnazione alla convenuta della quota del 50% della nuda proprietà di un
immobile in Genova, in precedenza caduto in comunione, e per l’assegnazione
al marito del 25% – già spettante a Francesca Scaletta, in virtù della, 4,
k\
legale – della partecipazione nella società L.L. Serramenti di Longo\\
Giuseppe e Letizia Ermanno s.n.c.
1.1. Francesca Scaletta otteneva la chiamata in garanzia di Aurelio Morello,
al fine di essere manlevata dei danni subiti per l’intempestività con cui era
stata annotata a margine dell’atto di matrimonio la convenzione matrimoniale.
La convenzione, infatti, risultava trascritta tempestivamente presso la
Conservatoria dei registri immobiliari (9/11/2004), ma annotata, ai sensi
dell’art. 162 c.c., solo dopo che la Fresia Allunnio s.p.a., munita di decreto
ingiuntivo contro Ermanno Letizia, aveva agito in giudizio contro i coniugi
Scaletta e Letizia.
2.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 4182/2010, dichiarava

inopponibile la convenzione matrimoniale nei confronti della Fresia Alluminio
s.p.a. e condannava Francesca Scaletta alla rifusione delle spese legali;
accoglieva la domanda di manleva nei confronti di Aurelio Morello che veniva,
dunque, condannato a favore della convenuta a: a) rimborsare le spese
processuali

dovute alla Fresia Alluminio S.p.a; b) corrispondere il valore

venale della quota di nuda proprietà dell’immobile espropriando; c) a rifondere
le spese di giudizio sostenute.
3

ragioni di credito da essa vantate verso Ermanno Letizia, perché venisse

3. La Corte di Appello di Genova, investita del gravame da Aurelio Morello,
confermava, con sentenza n. 2161/2016, depositata 1’8/03/2016, la
inopponibilità della convenzione matrimoniale nei confronti della Fresia
Alluminio s.p.a e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
4.

Avverso la decisione della corte territoriale propone ricorso per

cassazione Aurelio Morello, articolato in quattro motivi e illustrato da memoria

5. Resistono con controricorso Fresia Alluminio S.p.a. e Francesca Scaletta;
quest’ultima deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso, affidato al paradigma dell’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In
concreto, al di là della rubrica del motivo, egli ritiene che la Corte territoriale
sia incorsa in vizio di ultrapetizione, perché, non avendo rilevato, come
avrebbe dovuto, anche d’ufficio, la carenza di interesse ad agire della Fresia
Alluminio s.p.a. ne aveva esteso la domanda anche all’atto di divisione, mentre
invece la richiesta della Fresia Alluminio spa era rivolta esclusivamente contro
la convenzione di scioglimento del regime di comunione legale.
7. Con il secondo motivo – rubricato “ricorso ex art. 360, III c. c.p.c. (art.
162 c.c., in relazione agli artt. 2646, 2650, 2643, 2647 e 1372 dello stesso
codice, nonché in relazione ai principi in materia di atti prodromici quali
presupposto di atti successivi” – il ricorrente lamenta che la corte territoriale,
pur avendo ritenuto sussistenti due diversi accordi, la cessazione della
comunione legale e l’atto divisionale, li abbia poi ritenuti legati da un vincolo
logico e giuridico per effetto del quale la convenzione costituiva il presupposto
della divisione e l’opponibilità del primo condizionava l’opponibilità del secondo.
8. Con il terzo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
L’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata sarebbe consistito nel non
aver considerato, ai fini della determinazione dell’ammontare del danno,
l’eventualità dell’accoglimento della domanda di cui all’art. 2901 c.c., formulata
4

ex art. 378 c.p.c..

in subordine dalla Fresia Alluminio s.p.a.: assume il ricorrente che «il fatto del
creditore, costituito dall’essersi reso passibile di una revocatoria», integrava
«un comportamento colposo idoneo a interrompere il nesso eziologico» con la
condotta del notaio, poiché la Scaletta avrebbe perso egualmente la
disponibilità dell’appartamento a seguito del vittorioso esperimento della
revocatoria.

specifica categoria giuridica corrispondente, l’omessa o perplessa motivazione
ex Cass. S. U. n. 21948 del 2015 e 19881 del 2014. Per il ricorrente la corte
territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di estendere lo
schema dell’atto presupposto e dell’atto conseguenza sul piano della efficacia.
La corte dà conto di una condizione che rende l’atto divisionale inopponibile in
assenza dell’opponibilità dello scioglimento della comunione legale, ma non
spiega sulla base di quali norme e di quali principi avrebbe operato tale

condizione.

\\”13

10. Il primo motivo è inammissibile.

10.1. In primo luogo, va osservato che la denuncia, pur essendo
presentata nei termini di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
discussione tra le parti, sembra rivolgersi non già verso la obliterazione di
elementi che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa, bensì verso
un preteso vizio di attività – inosservanza dei principi della domanda e della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – in astratto riconducibile al
numero 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., anziché all’art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c.
10.2. La Corte, alla quale spettava interpretare la domanda,
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, in verità, si è pronunciata (p.
8 della sentenza) sulle ragioni per le quali non ha ritenuto che la domanda
della Fresia Alluminio s.p.a fosse rivolta esclusivamente verso la convenzione
matrimoniale e non anche verso l’atto divisionale, escludendo che la società
avesse proposto una domanda nuova o esteso la domanda inizialmente
proposta.
10.3. Va premesso che nell’esercizio del potere di interpretazione e
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9. Con il quarto e ultimo motivo viene denunciata, senza indicare la

qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non è condizionato
dalle espressioni adoperate dalla parte, dall’altro, ha il potere-dovere di
accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile
non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende
rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso
del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i

d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata (Cass. 07/07/2009, n. 15904).
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte di appello, valutando il
complesso della vicenda rappresentata – la presenza di una contestualità
cronologica e logica tra convenzione di scioglimento della comunione legale e
atto divisionale – e il contenuto della richiesta – ottenere un provvedimento
che attestasse l’inopponibilità dell’atto in tutto il suo contenuto -ha ritenuto,
con una motivazione incensurabile da questa Corte, che la domanda fosse
rivolta contro la convenzione stipulata, nel suo intero contenuto, dai coniugi
Scaletta

e

Letizia.

11. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
11.1. La premessa da cui il ricorrente parte è che lo scioglimento della
comunione legale abbia dato luogo a due distinti ordini di effetti giuridici,
contemplati in due distinte disposizioni – artt. 191 e 194 c.c. – l’uno
modificativo del regime patrimoniale, l’altro di natura divisionale. Posto che
l’opzione per la cessazione della comunione legale e per il correlativo passaggio
alla separazione dei beni aveva esaurito l’incidenza sul regime dei rapporti
patrimoniali, essa sola era soggetta al regime “speciale” in tema di
opponibilità. La convenzione in virtù della quale era avvenuto il passaggio
della situazione potenziale di divisibilità (conseguente al pregresso
scioglimento) all’attualità (derivante dal compimento della divisione)
dell’attribuzione a ciascuno dei coniugi della esclusiva titolarità di uno o più
diritti o cespiti precedentemente comuni, non incidendo su una situazione
giuridica di comunione legale, che più non esisteva, non era sottoposta al
regime speciale della prima (cfr. Cass. 11/11/1986, n. 9846 in merito alla
forma dell’atto di divisione conseguente allo scioglimento della comunione
6

soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire

legale).
11.2. Il problema, però, è quello della tutela dei terzi. E a tal proposito
acquista rilievo la circostanza che l’atto di mutamento del regime patrimoniale
abbia natura, per così dire, programmatica e quello divisionale natura
esecutiva: il primo è il presupposto del secondo, anche secondo il
ragionamento della corte di appello e quello seguito dal ricorrente. Tanto

funzionale tra i due atti produca effetti anche sul regime di opponibilità. La
convenzione di scioglimento della comunione legale è sottoposta ad un regime
pubblicitario speciale che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, non ammette equipollenti: l’annotazione a margine dell’atto
di matrimonio, cui si attribuisce funzione di pubblicità dichiarativa, e la
trascrizione, degradata a strumento di pubblicità-notizia (Cass. sez. un.,
13/10/2009, n. 21658, con riguardo al fondo patrimoniale; Cass. 23/05/2011
n. 11319).
11.3. L’atto divisionale, avente ad oggetto beni immobili, è invece soggetto
a trascrizione ai sensi dell’art. 2646 c.c. Tale trascrizione, però, non ha la
funzione dichiarativa che pretenderebbe avesse il ricorrente, bensì funzione di
pubblicità notizia, e non vale, dunque, a rendere l’atto opponibile a terzi. La
trascrizione della divisione avente ad oggetto beni immobili è richiesta dall’art.
2646 c.c. in ossequio al principio della continuità delle trascrizioni, ma non già
agli effetti di cui all’art. 2644 (opponibilità ai terzi), in ragione della natura
dichiarativa della divisione (cfr. Cass. 19/04/2006 n. 9041, per la quale “L’atto
di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, posto
che esso si limita ad assegnare con effetto retroattivo ad uno dei condividenti
un bene che già gli apparteneva, ha carattere semplicemente dichiarativo”).
Tale natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia
traslativa, poiché l’atto che la dispone non comporta un effetto di trasferimento
fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie ed i
singoli condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo
condividente è da farsi risalire non all’atto divisionale, ma all’originario titolo
che ha costituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione,
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premesso si tratta di stabilire se l’inevitabile collegamento ontologico e

senza che possa ritenersi che gli effetti dell’atto che ha dato origine alla
comunione si incrementino a seguito della divisione, poiché essi si modificano
soltanto sotto l’aspetto qualitativo, ovvero passando dalla quota indivisa al
bene attribuito con l'”apporzionamento” (Cass. 29/03/2006, n. 7231).
11.4. Occorre dunque risalire al titolo che ha rimosso la situazione di
comproprietà, la convenzione di separazione dei beni, e renderlo opponibile

equipollenti – per risolvere il conflitto venutosi a determinare.
11.5. Sempre con il secondo motivo, benché non indicandolo nella rubrica,
il ricorrente (p. 13 del ricorso) invoca l’erronea applicazione dell’art. 1113 c.c.,
ritenendo che, ove la corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di tale
norma, la divisione sarebbe stata opposta alla Fresia Alluminio s.p.a., in
quanto la stessa non aveva esercitato nessuna delle azioni ivi previste. Lo
stesso argomento viene ripreso nella memoria ex art. 378 c.p.c. (p. 11), per
replicare alle affermazioni del controricorso di Fresia Alluminio s.p.a. (p. 13 del
controricorso), ma risulta inconferente, riferendosi la norma ad una divisione
giudiziale (Cass. 08/10/2013, n. 22903) e non ad una divisione consensuale,
quale quella oggetto della odierna controversia.
11.6. Il ricorrente invoca anche il principio di continuità delle trascrizioni di
cui all’art. 2560 c.c., sostenendo che l’annotazione a margine dell’atto di
matrimonio non soddisfa il principio di continuità delle trascrizioni. Il richiamo è
mal posto. La convenzione matrimoniale è sottoposta, come si è detto, ad un
regime binario tipizzato ed escludente equipollenti: l’annotazione a margine
dell’atto di matrimonio e la trascrizione, degradata a pubblicità – notizia, che
soddisfa il principio di continuità delle trascrizioni.
12. Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione.
12.1. Premesso che, accolta la domanda principale, la Corte ha
correttamente omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ex art. 2901
c.c., deve tuttavia ritenersi che Morello lamenti con ragione la mancata verifica
circa l’accoglibilità della revocatoria in relazione alla determinazione del danno
risarcibile, giacché il positivo riscontro della fondatezza di tale domanda
sarebbe idoneo ad interrompere (o, comunque, a rendere irrilevante) il nesso
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nelle forme previste dalla legge – che, come si è detto, non ammettono

causale fra l’inadempimento del notaio e il danno di cui Francesca Scaletta ha
reclamato il risarcimento, non potendo evidentemente riconoscersi il rimborso
del valore venale della quota del bene espropriando nel caso in cui si dovesse
ritenere che il medesimo bene sarebbe stato egualmente aggredito dalla Fresia
Alluminio s.p.a. all’esito vittorioso della revocatoria.
12.2. Posto che l’elemento causale assolve alla duplice finalità di criterio di

accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si
traducono in danno risarcibile e constando il relativo accertamento di due fasi,
quella del nesso tra condotta ed evento e quella del nesso tra evento e danno,
risulta che la Corte territoriale, omettendo di esaminare l’ipotetica fondatezza
della domanda di cui all’art. 2901 c.c., non abbia tenuto conto delle sue
implicazioni sul nesso di derivazione causale del danno lamentato dalla
Scaletta. Coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno
conseguenza immediata e diretta della condotta, delimitati in base al giudizio
ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe
stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, la corte di appello di Genova
dovrà dunque verificare -ai limitati fini dell’accertamento del danno- se
ricorressero le condizioni per la revoca dell’atto convenzionale e, in caso
affermativo, se la revocabilità abbia interrotto il nesso di causalità
giuridicamente rilevante tra la condotta omissiva del notaio e l’evento di danno
lamentato dalla Scaletta (sì da potere ritenere che quest’ultima avrebbe
comunque perduto la proprietà dell’immobile anche in caso di tempestiva
annotazione della convenzione matrimoniale).
13. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, verosimilmente riconducibile
all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente ritorna sulla motivazione con cui
la corte territoriale ha ritenuto che tra la convenzione matrimoniale e l’atto
divisionale ricorresse un legame esplicante effetti anche sul piano della mera
efficacia, ritenendola “omessa” o “comunque perplessa”.
13.1. Il motivo è inammissibile.
13.2. Non ricorrono, infatti, né i presupposti della motivazione omessa né
quelli della motivazione perplessa. Il ricorrente sembra contestare non la
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imputazione del fatto illecito e di regola probatoria per il successivo

inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, bensì
la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata
(ma si confrontino a tal proposito Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.
04/08/2017, n. 19641) e anche quando invoca la motivazione perplessa si
limita a denunciare la incomprensibilità di un passaggio della sentenza (pp. 8 e
9 della sentenza) utilizzato dalla Corte non per giustificare il rapporto tra

Alluminio s.p.a. dovesse ritenersi rivolta verso l’intero contenuto della
convenzione, anche quello divisionale e non solo quello relativo al mutamento
del regime patrimoniale.
14. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese
del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Genova in diversa
composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione in data 20/04/2018.

adempimenti pubblicitari, ma per spiegare perché la domanda della Fresia

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