Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18556 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA M. LETIZIA, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.E.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 61/05 dep. il 24/05/2005 della Commissione Regionale della Lombardia confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che aveva respinto il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento per reddito di partecipazione relativo all’anno dal 1990, non avendo il contribuente aderito al concordato di massa effettuato dalla società.

La CTR escludeva la decadenza dell’Ufficio dall’accertamento e ne confermava la legittimità. Il ricorrente fonda il ricorso su tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che ratione temporis era inapplicabile da disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., in ordine alla proposizione dei quesiti, onde la valutazione dei motivi deve essere effettuata in relazione al contenuto sostanziale dei medesimi.

Col primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa,-, applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, conv. con modificazioni nella L. n. 140 del 1997 e della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, dovendo escludersi che la proroga disposta dalla prima norma sopraindicata potesse ritenersi proroga di quella disposta dall’art. 57 medesimo, in quanto la proroga del 1991 era finalizzata a consentire agli Uffici di potere espletare gli accertamenti ordinari nei confronti di tutti i contribuenti che non avessero presentato istanza di condono, laddove la proroga del 1997 si riferiva genericamente a tutte le persone fisiche che non avessero definito i redditi prodotti in forma associata e il relativo termine era quello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e pertanto entro il 31 dicembre 1998, laddove il presente accertamento era stato notificato il 13 aprile 1999.

Il motivo è infondato.

Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, comma 18 conv. in L. n. 140 del 1997, stabilisce che “i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, sono prorogati di due anni” … “nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata”.

Sostiene il ricorrente che tale proroga si dovrebbe riferire al termine originariamente fissato nell’art. 43 (corrispondente, nel caso in esame, al 31/12/1996) e non al medesimo termine prorogato di due anni dall’art. 57 predetto (31/12/1998).

Di conseguenza il termine ultimo per l’accertamento nei confronti del ricorrente sarebbe scaduto il 31/12/1998 e non il 31/12/2000, con la conseguenza che l’avviso di accertamento notificato il 13 aprile 1999 era tardivo. La superiore interpretazione non tiene conto del dato testuale che il termine “proroga” presuppone un termine in corso, laddove a seguire la tesi del contribuente il termine era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, pubblicato il 29 dello stesso mese.

Pertanto la proroga in questione non può che riferirsi al termine già prorogato dall’art. 57 predetto onde l’accertamento deve ritenersi tempestivo.

Si conferma per quanto sopra l’indirizzo segnato da Cass. n. 12882/2007 che ha affermato che “la “proroga” disposta dalla norma, limitata expressis verbis solo a tale caso, assume una sua logica e razionalità perchè il “titolo per l’accertamento” nei confronti del socio sorge soltanto con la presentazione della domanda di definizione della società, quindi in epoca successiva alla (presentazione della) dichiarazione dei redditi di partecipazione che la norma impone di rettificare in conseguenza: la proroga, pertanto, si è resa necessaria per attribuire all’Ufficio lo spazio temporale ragionevolmente necessario per le opportune verifiche, prima, e per la successiva attivazione delle procedure di accertamento fondate sul nuovo titolo costituito dalla definizione chiesta dalla società.” E ha affermato il principio secondo cui” in base al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, comma 18 (aggiunto dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, di conversione), in ipotesi di accertamento delle imposte avente “titolo” sulla “intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5”, i “termini” previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 sono “prorogati di due anni”, oltre i termini già prorogati in via generale dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, nei confronti dei soci che non hanno presentato dichiarazione integrativa del reddito di partecipazione dichiarato.” Così anche Cass. n. 8473/2009.

Tra l’altro tale interpretazione appare conforme ai principi affermati in Cass. n. 2461/2007 che, richiamando giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 375 del 2002) che aveva affermato che “deve considerarsi immune da censure una disposizione, … (L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2), che in via preventiva preveda, per un limitato periodo di tempo, la sospensione di tali termini in una situazione di effettivo e concreto rischio di disservizio conseguente alla gestione amministrativa del condono. Nè tale sospensione contraddice la finalità del condono fiscale che mira anche a definire le pendenze tributarie (sentenze nn. 361 del 1992 e n. 321 del 1995); questa finalità non è affatto compromessa dalla sorte delle pendenze non condonabili o per le quali in concreto non sia stata esercitata dal contribuente la facoltà di avvalersi del condono” ha individuato la funzionalità della norma in esame nel fine di “liberare temporaneamente risorse umane e materiali in vista del maggior carico di lavoro derivante dal condono fiscale”.

Col secondo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.

Col terzo motivo deduce contraddittoria motivazione per avere ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento perchè motivato per relationem perchè proposta solo in appello.

I motivi sono inammissibili perchè non proposti nel ricorso introduttivo.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese sostenute dall’Agenzia che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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