Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18556 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31576-2007 proposto da:

V.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l’avvocato DI CELMO

MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SALVI & CARONNA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Rag. F.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso l’avvocato

GEREMIA RINALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTENGO EMANUELE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MANTOVANI BRUNO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per di rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 101, L. Fall. V.R. chiese di essere ammesso al passivo del fallimento della società Salvi e Carolina S.r.l. alle cui dipendenze aveva svolto attività lavorativa di guardiania presso lo stabilimento industriale, nel periodo di gennaio 1992 – 30 maggio 2000, maturando il credito privilegiato di Euro 71.078,60, a titolo di tfr, differenze retributive e indennità di preavviso.

Il curatore si oppose e il tribunale rigettò la domanda, ritenendo provate le prestazioni ma non in termini di rapporto subordinato. La corte di appello di Torino con sentenza 31 luglio 2007 ha confermato la decisione, rilevando che gli elementi raccolti attraverso la prova testimoniale lasciassero propendere per la natura di rapporto autonomo.

Propone ricorso con un motivo V.R.; resiste con controricorso il fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo il ricorrente denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso, al di là della prospettazione di vizi plurimi di motivazione, tra loro incompatibili – quali la omissione, a fronte della insufficienza e della contraddittorietà – è inammissibile in quanto carente della specificazione del fatto controverso e delle ragioni per le quali la motivazione non è idonee a sorreggere la decisione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in vigore ratione temporis. La norma infatti stabilisce che “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 la illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. E’ giurisprudenza di questa Corte secondo cui, al fine di rendere appropriato il motivo con il quale si denunzia il vizio di motivazione, è necessario che la illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi valutati in mondo illogico e logicamente trascurati, del percorso in base al quale si sarebbe dovuto pervenire alla decisione se l’errore non vi fosse stato. La censura infatti deve contenere un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto contemplato per le ipotesi di denunzia di violazione di norme di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità ( Cass. SS. UU. 25.117/2008; 26.014/1008; 20603/2008;

Cass. 4556/2009; 4589/2009, 8897/2008; 4646/2008; 2652/2008); e deve consistere in una parte che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, al punto che non è possibile ritenere la norma rispettata quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito di cui si tratta, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assume omessa, contraddittoria o insufficiente la motivazione e quali siano le ragioni per le quali essa è conseguentemente inidonea a sorreggere la motivazione ( Cass. 16.002/2007; 4309/2008; 4311/2008; SS.UU. 20603/2007). Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente in Euro 2200,00, di cui 200,00 per esborsi e 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro 2200,00, di cui 200,00 per esborsi e 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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