Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18556 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. II, 07/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 07/09/2020), n.18556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20378/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato VITTORIA LUPI,

presso il cui studio a Porto San Giorgio, via Cotechini 48,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

nonchè

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2986/2018 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.M., nato l'(OMISSIS), ha impugnato il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.

Il tribunale di Ancona, con ordinanza del 6/2/2018, ha rigettato l’impugnazione.

L’istante ha proposto appello che la corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.

K.M., con ricorso notificato in data 15.20/6/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno e la commissione territoriale di (OMISSIS) sono rimasti intimati al pari del procuratore generale della Repubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè la violazione e l’errata applicazione delle norme di diritto e l’erronea valutazione dei fatti e l’eccesso di potere per carenza assolta di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del motivo relativo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato sul rilievo che la censura proposta non sottopone a critica le motivazioni espresse sul punto dalla decisione di primo grado ed in ogni caso non spiega affatto la ragione per la quale il richiedente avrebbe diritto al riconoscimento di tale status. Rileva, al riguardo, il ricorrente che non risponde al vero l’assunto di non aver criticato le conclusioni della commissione e del giudice di primo grado. La sentenza impugnata, del resto, ha aggiunto il ricorrente, non fa alcun cenno alla situazione politica del Senegal. Il richiedente, in effetti, ha il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, visto che, se tornasse nel suo Paese, lo attenderebbe un giudizio che si prospetta come discriminatorio e persecutorio nei suoi confronti, visto che lo arresterebbero per la denuncia pendente a suo carico, specie se si considera che il Paese è ancora lontano dalla stabilizzazione.

1.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la ratio sottostante alla sentenza impugnata: la quale, in effetti, oltre ad aver dichiarato l’inammissibilità del motivo d’appello relativo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, sul rilievo che la censura proposta non aveva sottoposto a critica le motivazioni espresse sul punto dalla decisione di primo grado ed in ogni caso non aveva illustrato affatto la ragione per la quale il richiedente avrebbe avuto diritto al riconoscimento di tale status, ne ha anche ritenuto l’infondatezza evidenziando, con statuizione che non è stata specificamente censurata dal ricorrente, come, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla commissione, le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il proprio Paese sono di carattere personale e familiare e, più precisamente, economiche e non rientrano certamente nelle specifiche ipotesi di persecuzione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in presenza delle quali soltanto può essere riconosciuto lo status di rifugiato. Nè, del resto, può rilevare il riferimento, operato dal ricorrente, alla denuncia pendente a suo carico ed al conseguente rischio di un processo discriminatorio e persecutorio nei suoi confronti. Si tratta, invero, di una questione che non risulta trattata dalla sentenza impugnata: ed è noto come, nel giudizio di legittimità, non possono prospettarsi questioni nuove, quand’anche si tratti di questioni di puro diritto, se esse presuppongono nuovi ed ulteriori accertamenti di fatto. Questa è la ragione per la quale la legge esige, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che il ricorrente indichi dove e quando abbia prospettato, nei precedenti gradi, le questioni proposte col ricorso, se dalla sentenza impugnata non risultano dibattute nei gradi di merito. In mancanza dell’assolvimento di tale onere, il ricorso dovrà perciò dichiararsi inammissibile, a nulla rilevando che la questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità fosse rilevabile d’ufficio. E poichè la ricorrente non ha indicato se e quando quella questione fu sollevata dinanzi al giudice di merito, il motivo di ricorso va dichiarato in parte qua inammissibile.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, l’erronea valutazione dei fatti e l’eccesso di potere per carenza assolta di motivazione ed, in subordine, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 14 e 16, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che le complessive condizioni di sicurezza del Paese, anche nella regione di Casamance, non configurano l’ipotesi di concreto rischio di un danno grave di cui all’art. 14, lett. c) cit., tale per cui la sola presenza fisica del ricorrente sul territorio interessato determinerebbe un rischio concreto ed effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita. Rileva, al riguardo, il ricorrente che, se si ha riguardo alla condizione del suo Paese d’origine, in cui vi sono continui disordini con atti di banditismo e strade minate, si comprendono i gravi pericoli in cui incorrerebbe il ricorrente se vi facesse ritorno.

2.2. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che, in effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sentenza impugnata, a seguito di un accertamento in fatto che non è stato oggetto di una specifica censura per il mancato esame di uno o più fatti decisivi, ha ritenuto l’insussistenza di tale eventualità: la corte, in particolare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha accertato, indicando le fonti a tal fine utilizzate, che “le complessive condizioni di sicurezza del Paese,… anche nella regione del Casamance, non configurano per l’istante l’ipotesi di concreto rischio di danno grave di cui all’art. 14, lett. c), cit., tale per cui la sola presenza fisica del ricorrente sul territorio interessato determinerebbe un rischio concreto ed effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita”.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, l’erronea valutazione dei fatti e l’eccesso di potere per carenza assolta di motivazione ed, in subordine, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari sul rilievo che non erano state specificamente allegate nè potevano ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare tale concessione non avendo l’istante dimostrate di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali sono ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità. Il ricorrente, al riguardo, ha osservato che, al contrario, sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del fatto che l’attuale situazione del Senegal è ancora caratterizzata da instabilità politica con episodi di violenza da parte dei gruppi ribelli. La corte, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha omesso di tener conto della giovane età del ricorrente e del suo buon inserimento socio-lavorativo in Italia.

4. Con il quanto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 738 c.p.c., commi 3 e segg., art. 345 c.p.c., commi 3 e segg., artt. 359 e 184 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha proceduto all’assunzione della prova orale proposta dal richiedente, così erroneamente interpretando ed applicando la normativa in vigore in materia di status di rifugiato per ciò che riguarda l’onere della prova che grava sul richiedente. La corte d’appello, in particolare, non ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, l’erronea valutazione dei fatti e l’eccesso di potere per carenza assolta di motivazione ed, in subordine, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente, al riguardo, ha osservato di essere ormai in Italia da quasi tre anni, di essere inserito positivamente nel tessuto italiano e di non poter far rientro nel suo Paese d’origine per il rischio di essere arrestato per accuse prive di alcun fondamento giuridico.

6. Il terzo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La protezione umanitaria è, in effetti, una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, a seguito di un accertamento in fatto che il ricorrente non ha specificamente impugnato per omesso esame di uno o più fatti decisivi, ha ritenuto che non risultano dimostrate (e neppure allegate) specifiche situazioni soggettive tali da giustificare la concessione della protezione umanitaria: “l’istante infatti non appare rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità nè è possibile ravvisare, nella situazione personale rappresentata dall’istante una situazione di vulnerabilità non rientrante tra le misure tipiche… ma caratterizzata da una esigenza comunque qualificabile come umanitaria…”. E tanto basta per escludere che la sentenza si esponga alle censure sollevate dal ricorrente.

7. Il quarto motivo è del pari infondato. Ed invero questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019, il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata). Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzale dal giudice di merito (la “Scheda Paese Senegal” in (OMISSIS), la “Scheda paese Senegal” in (OMISSIS), la scheda “Country of Origin Information Report” relativa al Senegal, redatta dal Foreign Travel Office, la Scheda del U.S. Department of State “Country Report of Human Right Practices 2017: Senegal” del 29/5/2018) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione. Quanto al resto, la Corte osserva che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

8. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

9. Nulla per spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del ministero resistente.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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