Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18555 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18555 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 9756-2015 proposto da:
SILJAC JADRANKA, CERVELLERA GIANCARLO in proprio e
quali eredi di CEVELLERA FRANCESCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA B. PETROCELLI 224, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA GIACANI, rappresentati e
difesi dagli avvocati PIER ANDREA MILANINI, MAURIZIO
SALERNO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore
Dott. ROBERTO GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato
FERNANDO CIAVARDINI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 13/07/2018

dall’avvocato GIULIANA LETIZIA giusta procura speciale
in calce al controricorso;
GENERALI ITALIA SPA (già ALLEANZA TORO SPA) in persona
del Procuratore Speciale Dott. VITTORIO PASCOLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO
RODOLFI, FILIPPO MARTINI giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

DE VIRGILIO TEODORO, MUCCIO DONATO, DI PRESA RITA,
D’AGNANO ROCCO, GIGLIO ANGELA, DE VIRGILIO GIUSEPPE,
DE VIRGILIO EMANUELA, CERVELLERA COSIMO, GIORGINI
LUIGIA, CERVELLERA PETRAS FRANCESCO VEDRAN, RENNA
LAURA;
– intimati nonchè da

MUCCIO DONATO in proprio e quali eredi di NOEMI
MUCCIO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato dall’avvocato FRANCESCO DE JACO
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore

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presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la

Dott. ROBERTO GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato
FERNANDO CIAVARDINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIULIANA LETIZIA giusta procura speciale
in calce al controricorso;

del Procuratore Speciale Dott. VITTORIO PASCOLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO
RODOLFI, FILIPPO MARTINI giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti nonché da
JADRANKA SILIAC, CERVELLERA GIANCARLO, DE VIRGILIO
TEODORO, D’AGNANO ROCCO, GIGLIO ANGELA, DE VIRGILIO
GIUSEPPE, DE VIRGILIO EMANUELA, CERVELLERA COSIMO,
GIORGINI LUIGIA, CERVELLERA PETRAS FRANCESCO VEDRAN,
RENNA LAURA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 495/2014 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

3

GENERALI ITALIA SPA (già ALLEANZA TORO SPA) in persona

in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO

MISTRI, che ha chiesto per il rigetto del ricorso;

4

FATTI DI CAUSA
Giancarlo Cervellera e 3adranka Siljac, eredi quali madre e fratello di
Francesco Cervellera, convenivano in giudizio Teodoro De Virgilio e la Milano
assicurazioni, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla
morte del “de cuius” cagionata da un incidente stradale occorso con
l’automobile, assicurata dalla citata società, di proprietà del convenuto e

anch’esso privato della vita nella stessa occasione.
Con distinto ricorso, analoga domanda veniva proposta da Donato Muccio
e Rita Di Presa in relazione alla morte della figlia Noemi Muccio, anch’essa
trasportata dall’automezzo condotto dal De Virgilio.
Nei due giudizi, sempre per quanto ancora qui rileva, i convenuti
chiedevano e ottenevano la chiamata in causa, con conseguente costituzione in
giudizio, del proprietario e conducente antagonista, Rocco D’Agnano, e del suo
ente assicurativo, Toro Assicurazioni, s.p.a.
Il tribunale, riuniti i giudizi per connessione, accertava l’esclusiva
responsabilità di Marco De Virgilio, che aveva perso il controllo del mezzo
invadendo la corsia opposta e determinando lo scontro frontale. Pronunciava,
quindi, le conseguenti condanne risarcitorie solidali.
La corte di appello, pronunciando sul gravame principale di Giancarlo
Cervellera e Jadranka Siljac e su quello incidentale di Donato Muccio e Rita Di
Presa, li rigettava rilevando che, essendo i decessi avvenuti sul colpo, non
poteva ipotizzarsi l’ulteriore danno biologico terminale richiesto, a titolo
ereditario, in ragione della perdita della vita, e, inoltre, che non era emersa
prova del danno patrimoniale domandato dalla Siljiac per la perdita del
sostentamento economico del figlio deceduto.
Di questa decisione, con due distinti ricorsi, chiedono la cassazione
Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac, formulando due motivi, e Donato
Muccio e Rita Di Presa, affidandosi a un motivo.

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condotta dal figlio, Marco De Virgilio, da cui il deceduto era trasportato,

Resistono con controricorso la UnipolSai, s.p.a., già Milano Assicurazioni
s.p.a., che ha altresì depositato memoria, e Generali Italia s.p.a., già Alleanza
Toro Assicurazioni s.p.a.
Non hanno svolto difese gli altri intimati.
Ha formulato conclusioni scritte il pubblico ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE

prospettano la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, nonché la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., 2, 3, 13, 22,
27, 32, Cost., poiché la corte di appello avrebbe errato nel negare il danno da
perdita della vita, a sua volta massima espressione del diritto alla salute, quale
riconosciuto, a titolo ereditario, da parte della giurisprudenza, distintamente da
quello morale catastrofico, anche in ipotesi di morte istantanea.
Con il secondo motivo i suddetti ricorrenti prospettano la motivazione
insufficiente e illogica con cui la corte di appello, errando, aveva negato il
danno patrimoniale di cui in parte narrativa, non avendo ammesso la prova
testimoniale articolata sul punto, e avendo trascurato le risultanze con cui era
stato dimostrato che, prima del decesso, Francesco Cervellera era convivente
con la madre e aveva redditi chiaramente maggiori di quelli che aveva potuto
documentare.
1.1.

Con l’unico motivo di ricorso Donato Muccio e Rita Di Presa

prospettano la violazione degli artt. 2, 3, 32, 117 Cost., e 2 C.E.D.U., per
ragioni, inerenti l’esclusione del danno da morte, sovrapponibili a quelle
esposte in parte del primo motivo di ricorso degli altri ricorrenti avverso la
stessa sentenza, aggiungendo che, al riguardo, doveva ritenersi la capienza del
massimale, su cui non potevano incidere voci come quelle relative alle spese
processuali, e, in ogni caso, la sussistenza della responsabilità ultramassimale
della compagnia assicuratrice, che non aveva messo spontaneamente a
disposizione dei danneggiati le somme dovute.
2.

Il primo motivo di entrambi i ricorsi, da esaminare sul punto

congiuntamente per connessione, è infondato.

1. Con il primo motivo di ricorso Giancarlo Cervellera e Jadranka Siljac

In primo luogo deve rilevarsi l’inammissibilità della censura relativa al
vizio motivazionale. Infatti, preliminarmente a ogni altra delibazione sul punto,
va fatta applicazione dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che
esclude la deducibilità del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
nei casi, come quello qui in scrutinio, di conferma della sentenza di primo
grado da parte di quella di appello. La norma in parola risulta applicabile

18/12/2014, n. 26860, e succ. conf.).
Le censura, d’altro canto, anche quella dei ricorrenti Giancarlo Cervellera
e Jadranka Siljac, è essenzialmente “in iure”, chiedendosi, come visto, in
riconoscimento del danno da perdita della vita, a titolo ereditario.
Al riguardo deve darsi seguito alla nomofilachia secondo la quale in
materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il
pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico
autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile
di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi
immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve
escludersi la risarcibilità “iure haereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel
primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del
bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio,
ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo
(Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350 e succ. conf.). Si tratta, come noto,
della risoluzione di un contrasto emerso in specie a seguito di alcune pronunce
di legittimità appena precedenti e infatti citate nei ricorsi (cfr., soprattutto,
Cass., 23/01/2014, n. 1361).
Nella fattispecie qui in scrutinio, con accertamento incensurato, è stato
stabilito che il decesso delle persone coinvolte avvenne “sul colpo” (pagg. 6,
primo rigo, e 7, primo capoverso, della sentenza impugnata). Sicché non vi
sarebbe stato margine neppure per il danno morale catastrofale, da sofferenza
nell’attesa consapevole del decesso, che peraltro la corte territoriale ha

poiché il giudizio di secondo grado è stato introdotto nel dicembre 2013 (Cass.,

rilevato, anche qui senza censura, non essere stato domandato (pag. 7 della
decisione, secondo capoverso).
È opportuno sottolineare, alla luce delle ragioni esposte nei motivi, che la
decisione a Sezioni Unite citata, anche all’esito dell’esame della giurisprudenza
comparata (pag. 10), hanno escluso dubbi di costituzionalità del regime
normativo così ricostruito (pag. 14), in particolare valorizzando la scelta

struttura (prevalentemente) compensativa della responsabilità civile (nel
nostro ordinamento).
Infine, la nomofilachia ha puntualizzato che non può essere in contrario
invocato il “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere
generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non
detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba
esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni
derivanti da fatto illecito, impone necessariamente al legislatore nazionale
l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in alcuni interventi
normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività, ed è inidoneo a
modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto
di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato (Cass.,
20/07/2016, n. 14940).
2.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile sia per
le ragioni di cui all’incipit” del punto 2., sia per difetto di autosufficienza e
quindi specificità della censura, che neppure indica e trascrive quando e in che
termini sarebbero state richieste e offerte le prove di cui discorre mirando
comunque a ottenere, in sostanza, una rilettura istruttoria, con conseguente
inammissibilità anche a sotto tale profilo.
3. Le spese possono compensarsi, tenuto anche conto della disciplina
“ratione temporis” vigente, attesa la risoluzione del contrasto giurisprudenziale
di legittimità di cui si è dato conto, sopravvenuta ai ricorsi.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

legislativa di affidare la tutela degli interessi sottesi alla sanzione penale, e la

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 9 aprile 2018.

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