Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18555 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18859-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio delle II.DD. di Siracusa per Irpef, SSN e tassa per l’Europa per l’anno d’imposta 1996 sulla base di parametri di congruità fissati dalla L. 28 dicembre 1995, art. 3, commi 179 e 189 eccependo la carenza dei requisiti di precisione, concordanza e gravità.

L’ufficio, costituitosi, dedusse la legittimità dell’atto.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio sostenendo che l’accertamento mediante l’utilizzo dei parametri era stato legittimamente effettuato, in quanto i dati ottenuti assurgevano a presunzioni legali relative, con onere a carico del contribuente di dedurre e provare circa le cause della differenza tra il dichiarato e l’accertato.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con motivo unico.

Il contribuente non controdeduce.

Tanto premesso, la Corte, rilevato che il ricorso in esame è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate; che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della valida instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008); che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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