Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18555 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18859-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 104/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SIRACUSA, depositata il 26/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine il rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.A. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio delle II.DD. di Siracusa per Irpef, SSN e tassa per l’Europa per l’anno d’imposta 1996 sulla base di parametri di congruità fissati dalla L. 28 dicembre 1995, art. 3, commi 179 e 189 eccependo la carenza dei requisiti di precisione, concordanza e gravità.
L’ufficio, costituitosi, dedusse la legittimità dell’atto.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio sostenendo che l’accertamento mediante l’utilizzo dei parametri era stato legittimamente effettuato, in quanto i dati ottenuti assurgevano a presunzioni legali relative, con onere a carico del contribuente di dedurre e provare circa le cause della differenza tra il dichiarato e l’accertato.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.
Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con motivo unico.
Il contribuente non controdeduce.
Tanto premesso, la Corte, rilevato che il ricorso in esame è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate; che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della valida instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008); che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010