Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18554 del 21/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25557-2014 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

PAULUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MAGRI’, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO DAMIANO SPAGNOLO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BEICCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DEELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 503/2014 della CORTE, D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA dell’al /03/2014, depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che, in adesione agli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, aveva respinto la domanda di retrodatazione, a partire dal 6 settembre 2005, dell’indennità di accompagnamento riconosciuta in via amministrativa con decorrenza dal (OMISSIS).

Il giudice di appello, premesso che le allegazioni dell’originario ricorrente in punto di diritto alla retrodatazione della prestazione erano fondate esclusivamente sul certificato medico allegato all’istanza amministrativa, ha ritenuto tale certificato non probante nel senso preteso dal B. in quanto, oltre a non provenire da struttura pubblica, non supportato da alcun esame strumentale; esso riportava un esame obiettivo che non consentiva la verifica del grado di incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero sulla capacità di organizzarsi per la sopravvivenza in modo autonomo; nessun elemento utile a ricostruire la evoluzione delle patologie diagnosticate e alla verifica di quando pregresse situazioni di difficoltà persistenti si erano aggravate al punto da comportare la necessità di assistenza continua era quindi stato offerto dal ricorrente.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Francesco B. sulla base di un unico motivo; l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo parte ricorrente ha dedotto insufficienza ed erroneità della motivazione su un fatto decisivo della controversia, censurando, in sintesi, la decisione in punto di valore probatorio del certificato medico prodotto e della sua idoneità a sostenere la richiesta retrodatazione della prestazione. Ha sostenuto l’assoluta carenza del criterio logico che aveva condotto il giudice di appello a disattendere le doglianze formulate in secondo grado.

Il motivo è da respingere.

Si premette che in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata – il 15.10.2014 – trova applicazione il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella attuale formulazione, risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Questa Corte ha chiarito che la attuale configurazione del vizio di motivazione ne impone la interpretazione, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n.8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto dì discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha sviluppato il morivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni.

Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell’art. art. 360 c.p.c., n. 5, non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza della motivazione, si rileva che l’odierno ricorrente non ha individuato alcun fatto storico, avente carattere di decisività, oggetto di discussione fra le parti il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. Le censure svolte con l’unico motivo di ricorso si incentrano, infatti, essenzialmente sulla valenza probatoria da attribuirsi al certificato medico, allegato all’originaria istanza amministrativa, documento che è stato espressamente preso in considerazione del giudice di appello il quale, all’esito di una esaustiva disamina dello stesso, ha escluso che esso offrisse elementi idonei a giustificare la retrodatazione della prestazione.

Neppure configura un vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 rinvio per relationem alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado avendo questa Corte ripetutamente chiarito che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito (v. tra le altre, Cass. n. 23503 del 2013, n. 10222 del 2009).

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale. In base alle considerazioni che precedono, pertanto, rilevata la inidoneità delle censure alla valida impugnazione della decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA