Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18554 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18554 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 28719-2016 proposto da:
CABONA ALBA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MAZZINI

1213,

presso

lo

studio

dell’avvocato

SALVATORE VETERE, rappresentata e difesa
dall’avvocato IRENE CESENA giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
2018
1080

ROSSI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA P.S.MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO CICERCHIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FORTUNATO TAGLIORETTI giusta
procura a margine del controricorso;

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente
avverso

la

sentenza

n.

1677/2016

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

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FATTI DI CAUSA
Anna Rossi (figlia), convenne davanti al Tribunale di Milano Alba
Cabona (madre) chiedendo che fosse accertato l’inadempimento
della convenuta alle obbligazioni assunte con la scrittura privata
del 24/1/2000 e fosse pronunciata la condanna della medesima

la Cabona, titolare di una licenza di ricevitoria del Lotto in Milano,
per consolidare la posizione della figlia, coinvolta fin dal 1990
nella gestione dell’attività e già nominata “primo coadiutore” ai
sensi dell’art. 28 Legge 1293/1957, si era obbligata a non
revocare, in nessun caso e per nessun motivo, detta nomina,
autorizzata dal Ministero delle Finanze, prevedendo a conferma di
detto obbligo, il pagamento di una penale. La Rossi assunse che,
nonostante detta obbligazione, la madre in conseguenza di un
diverso assetto dei suoi rapporti personali (divorzio dal marito ed
unione con un nuovo compagno), aveva dapprima sciolto
l’impresa familiare costituita con il marito e con la figlia e,
successivamente, aveva licenziato la figlia assumendo quale
giusta causa, pretesi addebiti di distrazione a fini personali del
denaro della ricevitoria e falsificazione di firme di girata, risultati
del tutto inconsistenti. Dal 2007 titolare della ricevitoria era
diventato il nuovo compagno della madre, al quale la licenza era
stata volturata. In favore del nuovo compagno, in una vicenda
estranea al presente contenzioso ma che getta luce sul
deterioramento dei rapporti tra madre e figlia a seguito
dell’unione della prima con un nuovo compagno, la Cabona adottò
anche atti di disposizione del proprio patrimonio e la figlia si vide
costretta ad agire con azione revocatoria a tutela delle proprie

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al pagamento della penale ivi pattuita. Con la suddetta scrittura

ragioni creditorie, con una azione incardinata davanti al Tribunale
di Milano, conclusasi con la revoca del contratto di compravendita
di un immobile, stipulato tra la Cabona ed il nuovo compagno,
pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Milano con
sentenza passata in giudicato.

Rossi agì per sentir pronunciare l’inadempimento della Cabona
alla scrittura del 24/1/2000 e la condanna della medesima al
pagamento della penale, ridotta dalla stessa attrice all’importo di
C 340.000. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda,
compensando le spese. La Corte d’Appello di Milano con sentenza
del 29/4/2016 non notificata, ha accolto l’appello della Rossi
motivando, per quanto qui rileva: sulla avvenuta formazione del
giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda, proposta in
primo grado dalla Cabona, di disconoscimento della scrittura
privata, non impugnata con appello incidentale; sul rigetto del
primo motivo di appello, con il quale era stata eccepita la nullità
della sentenza per violazione del diritto di difesa e con
accoglimento del secondo e del quinto motivo di appello, relativi
all’erronea qualificazione giuridica della scrittura privata, da parte
del Tribunale, quale negozio a titolo gratuito, nullo perché privo
di causa meritevole di tutela nell’escludere unilateralmente la
libertà di agire della parte obbligata. Ad avviso del Giudice di
Appello il contratto, anziché prevedere obbligazioni a carico di una
sola parte, aveva natura corrispettiva in quanto dalla scrittura
derivava, non solo una protezione contrattuale della Rossi, ma
anche un’obbligazione, a carico della medesima, di sostituire la
madre in tutte le attività connesse alla gestione della ricevitoria,

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Nel giudizio relativo alla gestione della concessione del lotto la

con il vantaggio, per la madre, di poter contare su una persona
di famiglia. Ciò posto, il contratto, ancorchè atipico, era
certamente meritevole di tutela e rispetto ad esso la Cabona
aveva tenuto un comportamento inadempiente, revocando la
stipulazione (irrevocabile) nei confronti della figlia, la quale

tra le parti ma anche opponibile alla P.A., sicchè la rinuncia della
Cabona alla licenza amministrativa avrebbe potuto avvenire
esclusivamente in favore della figlia. Avendo violato
l’obbligazione assunta con il contratto, la Cabona, in riforma della
sentenza di primo grado, è stata condannata a pagare la somma
di 340.000 a titolo di penale, oltre interessi legali, nonché le
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza la Cabona propone ricorso per cassazione
affidato a tre motivi. Resiste Annamaria Rossi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la formulazione dei motivi
di ricorso non soddisfa il principio di autosufficienza di cui all’art.
366 n. 4 e n. 6 c.p.c. in quanto la ricorrente omette di indicare le
norme asseritamente violate, nonché gli atti processuali e i
documenti su cui il ricorso si fonda. Passando all’esame dei singoli
motivi di ricorso, con il primo denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
per la parte in cui la sentenza ha ritenuto il primo motivo di
appello, basato sulla mancata instaurazione del contraddittorio da
parte del giudice di primo grado, manifestamente inammissibile.
Il motivo è inammissibile per difetto di utilità concreta o di
interesse ad agire, che non può essere puramente astratto, ma

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godeva di una posizione giuridica soggettiva, non soltanto valida

deve essere concreto (Cass., n. 15353 del 2010; Cass., n. 25712
del 2014). La Corte d’Appello, dopo aver rilevato che il Tribunale
aveva deciso sulla base di una nullità rilevata d’ufficio, senza
sollecitare il contraddittorio sul punto, in conformità alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, ha deciso la causa nel

16/2/2016; Cass., 3, n. 16504 del 5/7/2017). Non esiste alcuna
utilità concreta che potrebbe derivare alla Cabona
dall’accoglimento del motivo perché non esisteva altra via,
esclusa la rimessione della causa al giudice di primo grado, che
decidere la causa nel merito.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riguardo
agli artt. 1322, 1325, e 1343 c.c. per aver interpretato la scrittura
intercorsa tra le parti quale contratto atipico con prestazioni
corrispettive e con causa meritevole di tutela, laddove, invece, il
contratto avrebbe dovuto ritenersi nullo perché contrario a norme
imperative di stampo pubblicistico, quale è quella che regola la
concessione delle ricevitorie del lotto.
Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha considerato la causa
concreta del contratto ed ha ritenuto che la facoltà discrezionale
della titolare della ricevitoria potesse esercitarsi attraverso
l’irrevocabilità della nomina di primo coadiutore, assimilando la
fattispecie al contratto dirigenziale o a quella del mandato
conferito nell’interesse del mandatario. La pretesa violazione
della normativa pubblicistica, oltre che inammissibile perché priva
di autosufficienza, è comunque infondata perché la Corte
d’Appello nell’affermare che la situazione giuridica soggettiva

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merito (Cass., 3, n. 15019 del 21/7/2016; Cass., 1, n. 2984 del

della Rossi, oltre che valida inter partes fosse anche opponibile
alla P.A. non ha voluto intendere che tale opponibilità fosse
assoluta, indipendente cioè dalle sorti della concessione, ma solo
ribadire un principio, già fatto proprio da questa Corte, secondo il
quale, in materia di posizioni giuridiche soggettive traenti origine

il regime concessorio della ricevitoria e la pattuizione privata volta
a rendere irrevocabile la nomina “a primo coadiutore”, salva la
possibilità, ancorchè non esplicitata, che l’amministrazione
concedente, per ragioni inerenti la disciplina pubblicistica, dichiari
o revochi la concessione stessa (Cass., 3, n. 7532 del 27/3/2009:
” Il contratto col quale il concessionario di un’area demaniale
affitti ad un terzo l’azienda, al cui esercizio quell’area sia
destinata, integra un contratto di cosiddetta subconcessione, che
non ha ad oggetto il bene demaniale in sé, ma implica il mero
trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti al
concessionario ed atteggiantisi, nei rapporti tra privati, come
diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che tale contratto è valido
ed efficace tra le parti stipulanti anche in assenza di
autorizzazione da parte della P.A. concedente, ferma restando in
questo caso la sua inopponibilità nei confronti
dell’Amministrazione concedente, che può dichiarare la
decadenza dalla concessione o revocarla.”). Sempre nell’ambito
del secondo motivo la ricorrente censura la statuizione della Corte
d’Appello secondo la quale alla liceità del contratto non era di
ostacolo una penale: il capo di sentenza non è impugnato
adeguatamente, per difetto di autosufficienza laddove si riferisce

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da un rapporto pubblicistico di concessione, vi è indipendenza tra

ad una insindacabilità degli atti di autonomia privata, senza altro
specificare.
Con il terzo motivo di ricorso la Cabona censura la sentenza per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3
c.p.c.) non meglio specificate. Il motivo è inammissibile per

questione ivi dedotta (mancata impugnazione davanti al giudice
amministrativo).
Conclusivamente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata
alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo
e al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in € 8.200 (oltre € 200 per
esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

violazione dell’art. 366 n. 4 c.p.c. ed anche per novità della

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