Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18554 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., L.V.A., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI

BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato CIERI FIORENZO, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. e L.V.A. – esercenti commercio di abbigliamento in Vasto – hanno impugnato l’avviso di rettifica dell’Ufficio Entrate di Vasto relativo ad IRPEF ed IVA 1995 sulla base di un P.V.C., che aveva ricostruito la contabilità dei contribuenti in base ai parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 facendo scaturire maggiori ricavi per L. 66.259.000=.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, confermando con sentenza 7 luglio 2005, la sentenza di primo grado, ha ritenuto quest’ultima debitamente motivata e congrua la percentuale di ricarico applicata, non avendo contribuenti dimostrato documentalmente di essersi attenuti ai parametri di riferimento, utilizzati in via presuntiva dall’Ufficio per l’accertamento induttivo.

S.A. e L.V.A. chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memoria,senza resistenza da parte dell’Agenzia intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata, conseguente nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 132, 156 e 161, nonchè omesso esame da parte dei giudici d’appello di documenti decisivi e si sostiene, trascrivendo quasi integralmente i motivi d’appello, che la Commissione Regionale non ha adeguatamente valutato la insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, priva dei requisiti richiesti per la stesura delle decisioni, fondando il proprio “decisum” su formule di rito e sul solo richiamo al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, al fine di sorreggere l’operato accertativo col mero riferimento ai parametri utilizzati dell’Ufficio impositore.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4 e si sostiene che la determinazione con il predetto Decreto dei parametri utilizzabili dall’Ufficio non sarebbe legittima, in assenza del necessario parere del Consiglio di Stato.

Col terzo motivo si denuncia violazione della art. 3, commi 181/189 della L. n. 549 del 1995, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973 e omesso esame di atti e documenti decisivi da parte della Commissione Regionale, che si è limitata a giustificare l’accertamento in forza dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, strumento generico e inadeguato a valutare l’attività al minuto svolta dai contribuenti, connotata dalla necessità di vendite stock e a saldo (con ricarico a zero), riportate esattamente in contabilità. E’ stata peraltro la stessa Amministrazione Finanziaria ad abbandonare, dopo il 1996, lo strumento dei parametri, in quanto inattendibile, sostituendolo con gli studi di settore. Peraltro, nella specie, lo spostamento percentuale dei ricavi, rispetto ai parametri, stato soltanto del 6,64%, non idoneo ad avvalorare le “gravi” incongruenze su cui deve basarsi l’accertamento induttivo, non potendosi la rettifica del reddito d’impresa fondare soltanto sulla semplice presunzione derivante dal divario delle percentuali di ricarico, ma dovendo risultare anche da gravi, numerose e ripetute omissioni nella specie insussistenti, come precisato dai ricorrenti nelle memorie difensive e nei motivi d’appello, trascritti in questa sede.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha motivato la propria decisione con riferimento ai parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, analogamente alla sentenza di primo grado, dovendosi intendere per rigettate tutte le altre doglianze, non esplicitamente esaminate.

Anche il secondo motivo va rigettato sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la procedura speciale di approvazione dei parametri prevista dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 in quanto derogatoria rispetto alla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (Cass. 27656/2008).

Il terzo motivo di ricorso è fondato in relazione al denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, a fronte di precisi rilievi degli appellanti, fornisce risposte fondate esclusivamente sul divario fra il dichiarato e i parametri, affermando la congruità di un ricarico, senza indicazione di quello che contraddistingue in via generale il settore merceologico in questione e senza addebitare ai ricorrenti omissioni o irregolarità contabili manifeste e gravi; infatti, i parametri previsti dalla L. n. 340 del 1995, art. 3 (commi da 181 a 187) e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non costituiscono un fatto concreto noto e certo ma costituiscono il risultato di un estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisti per campione. Pertanto, anche se i coefficienti rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, consentono il ricorso all’accertamento induttivo (Cass. 4148/2009; 3288/2009; 27648/2008); tali coefficienti possono essere disattesi “se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa (Cass. 4148/2009 cit.). nel rispetto del principio della capacità contributiva.

Occorre quindi una nuova lettura degli atti da parte del giudice di rinvio che riesaminata la contabilità dei ricorrenti e i rilievi degli stessi, come esposti in sede d’appello, con specifico riferimento alla vendite a saldo e a stock, stabilisca se gli astratti coefficienti portati dai parametri di cui al cit. DPCM corrispondano alla situazione economica dell’impresa.

Rigettati pertanto i primi due motivi di ricorso, e accolto il terzo per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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