Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18554 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23014-2008 proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., D.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 883/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 17 luglio 2008 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’avvocato M. G. nei confronti di Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a e di D. M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 19 gennaio 2007, in punto di compensazione delle spese del primo grado.

2.. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre l’avvocato M..

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa o erronea motivazione della sentenza impugnata. La giurisprudenza richiamata dalla corte salernitana varrebbe nel giudizio di legittimità, ma non in quello di appello, che è giudizio di merito.

3.1. La questione così prospettata non riguarda la motivazione della sentenza, che nella fattispecie non manca e non da adito a dubbi, ma una questione di diritto circa i poteri del giudice dell’appello.

Essa doveva pertanto essere prospettata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per vizio del procedimento e della sentenza, in relazione al quale non è configurabile alcun vizio di motivazione, essendo questa corte giudice del fatto processuale. La censura sulla motivazione, formulata con il mezzo in esame, è pertanto inammissibile.

4. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che la valutazione discrezionale del giudice di primo grado fosse adeguata alla semplicità della fattispecie esaminata, essendo vero invece che nella giurisprudenza di legittimità solo la complessità o la novità delle questioni, e non la loro semplicità, giustifica, la compensazione.

4.1. Nella fattispecie, l’affermazione censurata è formulata in modo conclusivo ed ultroneo rispetto alla precedente ratio deciderteli enunciata, e la fondatezza della censura non comporterebbe la cassazione della decisione, fondata sulla supposta insindacabilità del potere discrezionale esercitato dal primo giudice, sicchè è priva del carattere decisorio.

5. Con il terzo motivo si denuncia l’insufficienza della motivazione sul medesimo punto, per la mancata considerazione degli elementi che avrebbero imposto una soluzione diversa, e precisamente del fatto che la compensazione delle spese del giudizio sopportate dalla parte vittoriosa, tenuto conto dell’entità della somma oggetto della domanda di merito, aveva pregiudicato il suo diritto di credito.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si formula il quesito di diritto se il potere di compensare le spese in danno della parte totalmente vittoriosa, previsto dall’art. 92 c.p.c., possa esercitarsi anche nel caso in cui 1’importo delle spese medesime sia superiore al valore della causa.

5.1. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati insieme e sono affetti dal medesimo vizio. La formulazione generica delle doglianze, senza indicazione dell’ammontare delle spese legali in questione nè della somma pignorata, sembra fondarsi sull’affermazione riportata, che sarebbe contenuta nell’atto di appello, ma in questo modo non è soddisfatto il precetto contenuto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile (Sez. un., ord. 25 marzo 2010 n. 7161). Tale specificazione manca nel ricorso.

6. Il ricorso è dichiarato inammissibile. In mancanza di difese svolte dalle controparti non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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