Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18553 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15723-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI N.
134, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANGELETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIORGIO CONCAS, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di D.S. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto – accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04 – tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale l’istanza di rimborso era tempestiva in quanto proposta nel termine di quarantotto mesi dalla pubblicazione delle decisioni rese sulla res controversa dalla Corte di Giustizia CE negli anni (OMISSIS).
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia -come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata che tali principi si è discostata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016