Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18553 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V.A., S.A., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI

BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato CIERI FIORENZO, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. e L.V.A. – esercenti commercio di abbigliamento in Vasto – hanno impugnato l’avviso di rettifica notificato il 16 dicembre 2000 dall’Ufficio Entrate di (OMISSIS) relativo ad IRPEF e SSN 1994 sulla base di un P.V.C. che aveva ricostruito la contabilità dei contribuenti in base agli studi di settore, facendo scaturire inizialmente una differenza di corrispettivi di L. 98.859.000=, che l’Ufficio delle Entrate, constatato un errore di calcolo, riduceva a L. 20.665.000=, sulla base di una percentuale di ricarico del 10%, calcolando a zero il ricarico dei saldi di fine stagione.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, confermando con sentenza 7 luglio 2005 la sentenza di primo grado, ha ritenuto quest’ultima debitamente motivata e congrua la percentuale di ricarico applicata.

S.A. e L.V.A. chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memoria, senza resistenza da parte dell’Agenzia intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata, conseguente nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 132, 156 e 161, nonchè omesso esame da parte dei giudici d’appello di documenti decisivi e si sostiene, trascrivendo quasi integralmente i motivi d’appello, che la Commissione Regionale non ha adeguatamente valutato la insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, che uniformandosi acriticamente all’operato dell’Ufficio non avrebbe manifestato l’iter logico giuridico seguito, limitandosi a rilevare che “… l’operato dell’Amministrazione non si espone ad alcuna censura, considerato che la percentuale indicata è assolutamente prudente ed informata a criteri di obiettiva congruità …”, senza alcuna considerazione delle motivate censure esposte dai ricorrenti avverso il metodo di calcolo seguito dagli accertatori, che aveva generato errori poi corretti, senza specifica motivazione, dall’Agenzia e senza tener conto del fatto che dallo stesso PVC era scaturito à fini IVA una diversa cifra di ricavi ricostruiti (L. 17.317.000=) Col secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 773, artt. 39, 41 bis e 42, nonchè omesso esame di documenti decisivi in ordine alla congruità dei ricavi riferiti al 1994, ancorata alla realtà aziendale della Ditta appellante, sottoposta all’accumulo di articoli in commerciabili, vendibili soltanto con i saldi, che pur con evidenti errori i verbalizzanti hanno ricompreso nel ricavato- affermando che a tali saldi non veniva applicata la percentuale di ricarico – riferendosi tuttavia ai soli saldi di fine anno, e non a quelli estivi (per un totale di L. 74.509.072=)del 10%. Di tali rilievi, evidenziati con riepilogo della contabilità da parte degli appellanti, non vi è traccia nella sentenza impugnata, che nonostante il “valzer” di cifre esposte nella ricostruzione del reddito, ha avallato acriticamente l’operato dell’Ufficio su un scostamento percentuale fra dichiarato e accertato del 2,67%, assolutamente inadeguato a giustificare la presunzione di maggiori ricavi in base agli Studi di settore.

Il ricorso è complessivamente fondato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, a fronte di precisi rilievi degli appellanti, fornisce risposte fondate esclusivamente sulla riproduzione delle considerazioni svolte dai verbalizzanti, affermando che l’errore iniziale di ricostruzione induttiva era stato corretto, per cui “legittimamente” l’Ufficio “aveva provveduto a ricostruire l’esatto ammontare dei ricavi non contabilizzati” con ricarico del 10% “non risultando una svendita al prezzo di costo”, affermazione quest’ultima contraddetta dagli stesi verbalizzanti che avevano affermato di ave considerato a costo zero il ricarico sui saldi. Ciò che inficia in modo particolare una tale motivazione è la considerazione che l’accertamento induttivo è stato condotto sulla base di uno scostamento dei ricavi di uria certa entità, rispetto agli studi di settore. La consistente diminuzione della ipotizzata percentuale di ricarico (che i ricorrenti indicano nel 2,67%) non sembra conferire legittimità ad un tale metodo di accertamento;infatti, pur costituendo i predetti “studi” supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass. 5977/2007), si ritiene tuttavia che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore debba testimoniare una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, implicitamente confermata dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio di capacità contributiva (S.U. 26635/2009; 8643/2007; 17038/2002).

Occorre quindi una nuova lettura degli atti da parte del giudice di rinvio che tenendo conto dei rilievi degli appellanti in relazione ad una parte dei saldi, stabilisca se vi sono state “gravi incongruenze” nella ricostruzione induttiva del reddito.

Cassata pertanto per quanto di ragione la sentenza impugnata, gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche perle spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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