Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18553 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3090-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti principali –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO

PETRONIO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S.;

– ricorrenti principali – – resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1423/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/11/2013, R.G.N. 110/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto l’opposizione proposta da M.S., amministratore e socio della Sprint Srl, avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto contributi inerenti la gestione commercianti e relative sanzioni.

2. Pur aderendo alla tesi della possibilità della doppia iscrizione (gestione separata e commercianti) la Corte ribadiva che ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti devono sussistere i requisiti specificamente previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e quindi la partecipazione del socio amministratore personalmente al lavoro aziendale e che lo svolgimento dell’attività operativa che costituisce oggetto dell’impresa deve avvenire con carattere di continuità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.

3. Argomentava che l’attività sociale era attuata stabilmente attraverso la collaborazione di numerose persone (dipendenti, collaboratori autonomi o a progetto, incaricati dei corsi di fitness, nuoto e aerobica nonchè della campagna abbonamenti), e che l’apporto dei tre soci era legato specificamente ad aspetti organizzativi, di gestione e di manutenzione riconducibile ai compiti propri dell’amministratore.

4. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso M.S., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi ed ha depositato memoria ex art. 380.bis.l.c.p.c.

5. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. deve premettersi che il ricorso dell’Inps non è tardivo, così come eccepito dalla parte controricorrente, in quanto la sentenza d’appello è stata notificata il 21/11/2013 (come riferisce l’Inps a pg. 2 del ricorso) e il ricorso dell’Inps è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica in data 20/1/2014, quindi il sessantesimo giorno dalla prima, nel termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

7. L’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 convertito in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c.

8. Lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere che l’attività espletata dal resistente non sostanziasse il requisito di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 3, lett. c) ma rientrasse fra i compiti propri dell’amministratore della società, abbia posto in essere una commistione tra le funzioni di amministratore di una s.r.l. e l’attività dello stesso socio lavoratore all’interno della medesima società.

9. Riferisce che nel caso era emerso nel corso dell’accertamento ispettivo che il M. svolgeva all’interno della società attività di istruttore di fitness, gestione e manutenzione della palestra, precisando anche di svolgere il lavoro di insegnante di educazione fisica presso la scuola media con contratto a tempo determinato.

10. Il motivo è infondato.

1. Ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013).

2. L’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, e dunque dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è a carico dell’Inps (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009). Tali requisiti devono risultare da una comparazione tra l’attività di natura commerciale svolta all’interno della società e le eventuali ulteriori personali attività lavorative svolte (senza considerare quella prestata come amministratore di s.r.l.) applicando un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (n. 4440 del 21/02/2017, conf. n. 19273 del 19/07/2018).

3. Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha quindi l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. da ultimo Cass. n. 10426 del 02/05/2018).

4. La Corte di merito non ha posto in dubbio la cumulabilità dell’iscrizione alla gestione commercianti con quella alla gestione separata, ma ha negato che il ricorrente svolgesse attività ulteriore rispetto a quella propria dell’amministratore, considerato che le funzioni necessarie per la concreta realizzazione dello scopo sociale erano affidate ad altre persone (dipendenti, collaboratori autonomi o a progetto, incaricati dei corsi di fitness, nuoto e aerobica nonchè della campagna abbonamenti).

15. Il motivo si traduce quindi, al di là della formale qualificazione, nella critica della ricostruzione fattuale, ammissibile in questa sede solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

16. Segue coerente il rigetto del ricorso principale, restandone assorbito l’incidentale condizionato.

17. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

18. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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