Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18553 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi nn. 34232/06 e 2855/07, il primo proposto da:

IMMOBILIARE CAVOUR s.r.l, in persona del legale rapp.te p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli 180. presso lo

studio dell’avv. Braschi Francesco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Alessandro Romano del foro di Brescia, come da

procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

ed il secondo proposto da:

B.F., selettivamente domiciliato in Roma, al viale

Parioli 180, presso lo studio dell’avv. Francesco Braschi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Raffaele Mistura del foro

di Brescia, come da procura in calce al controricorso.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

entrambi:

contro

FALLIMENTO della BARIBBI s.p.a., in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Angelico 38, presso lo

studio dell’avv. Del Vecchio Sergio, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avv.ti Sandro e Paolo Conti del foro di Brescia, come

da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 770/06 della Corte d’Appello di Brescia,

emessa il 10.5.2006, depositata il 25.8.06;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 18.5.2011 dal

consigliere dr. Magda Cristiano;

udito gli avv.ti Braschi e Del Vecchio;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dott. PATRONE Ignazio

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per

l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 25.9.2006, ha respinto gli appelli proposti dall’immobiliare Cavour s.r.l. e da B.F. avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. e art. 66, L. Fall.

svolta nei loro confronti dal Fallimento della Baribbi s.p.a., aveva dichiarato l’inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, degli atti stipulati il 25.7.91, con i quali il B., A.U. della società poi fallita, aveva venduto all’Immobiliare due appartamenti di sua proprietà.

La sentenza è stata notificata dal Fallimento alle controparti il 9.10.06. L’Immobiliare Cavour ha proposto tempestivo ricorso per la sua cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rileva che, versandosi in fattispecie in cui gli atti erano stati posti in essere in data anteriore a sorgere del credito, la Corte di merito avrebbe dovuto apprezzare con particolare rigore la ricorrenza della prova della partecipatio fraudis e lamenta che tale prova sia stata ritenuta raggiunta in base ad elementi privi persino di valore indiziario.

B.F. ha depositato controricorso ed ha proposto ricorso incidentale tardivo, sorretto da due motivi, sintetizzati in altrettanti quesiti di diritto. Il Fallimento della Baribbi s.p.a. ha resistito con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso principale va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06. L’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 non contiene, infatti, sotto il primo dei profili dedotti, il prescritto quesito di diritto, che avrebbe dovuto essere formulato in una parte apposita dell’atto, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, è privo di un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità. (Cass. S.U. cit.).

All’inammissibilità del ricorso principale consegue, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto da B.F..

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna ciascuno dei ricorrenti a pagare al Fallimento della Baribbi s.p.a. te spese del giudizio che liquida, per ciascuno, in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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