Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18552 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10922-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1351/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio, ne aveva rigettato l’appello, proposto avverso la decisione di primo grado, perchè “destituito di fondamento in fatto in quanto la questione prospettata risulta contestata da parte del contribuente nell’atto introduttivo ed in diritto non avendo il giudice adito violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nell’articolare il proprio iter logico giuridico”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove la C.T.R. laziale aveva ritenuto che, con l’atto di appello, non fosse stata mossa alcuna specifica censura all’iter logico giuridico che aveva indotto il giudice di prime cure a dichiarare illegittimo in toto l’accertamento impugnato.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 laddove la sentenza impugnata era fondata su una motivazione apodittica, non congruente con i motivi d’appello formulati dall’Ufficio.

Infine, ed in subordine, con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le prime due censure sono fondate con conseguente assorbimento della terza, avanzata in subordine. Ed invero, l’appello della parte pubblica cui contenuto è integralmente riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso), possiede tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 alla luce del principio, reiteratamente affermato, secondo cui allorchè “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n.14908/2014). In particolare, poi, è stato statuito che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i “motivi specifici dell’impugnazione” e non già nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12). E, nella specie, peraltro l’atto di appello conteneva una specifica censura all’operato del primo Giudice in ordine all’omessa pronuncia su un specifico rilievo contenuto nell’avviso di accertamento.

Ciò posto, la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Regionale è altresì, nulla.

L’apoditticità delle affermazioni usate non consentono, infatti, di comprendere l’iter logico giuridico seguito dal Giudice di appello rispetto al motivo di appello rigettato.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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