Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18552 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18552 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 7368-2016 proposto da:
ROSSETTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZA ADRIANA 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO MASIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati
PATRIZIA PUGLIESE, MARCO FRANCESCO ANGELETTI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2018

BRIGANTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

1076

TARANTO, 44, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO
CIAMBRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA
MODENA giusta procura speciale in calce al
controricorso;

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2016 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

2

FATTI DI CAUSA
Roberto Rossetti propose querela di falso in via prinicpale ex art. 221
c.p.c. citando dinanzi al Tribunale di Perugia il Notaio Mario Briganti
responsabile di aver attestato falsamente che egli era comparso dinanzi
a lui ed aveva sottoscritto verbali di assemblea straordinaria e ordinaria

inconsapevolmente amministratore unico della società, la Eurospot
s.r.I., in ragione della quale qualità era stato poi protestato.
Rappresentò di essere venuto casualmente a conoscenza del fatto che,
in data 2/6/1998, si erano recati presso lo studio del Notaio Mario
Briganti tali Giancarlo Violini e Ugo Costantini nonché un sedicente
Roberto Rossetti. In tale occasione il Notaio aveva affermato
falsamente di aver correttamente identificato il Rossetti attestandone
una conoscenza personale senza neppure richiedere il documento di
identità ed aveva provveduto alla stipula dei due atti. Effettuata una
CTU grafologica che aveva concluso per la falsità delle sottoscrizioni del
Rossetti, il Tribunale di Perugia, premesso che la querela di falso ha la
funzione di togliere ad un atto pubblico l’idoneità a far fede e servire
come prova di determinati atti o rapporti e che, pertanto, ha efficacia
erga omnes, ritenne che la stessa dovesse essere proposta soltanto
contro chi avesse interesse ad avvalersi del documento impugnato per
fondarvi una domanda o una eccezione e che tale non poteva essere
considerato il convenuto Notaio, il quale, pur’essendo potenzialmente
responsabile del danno provocato, difettava di legittimazione passiva
all’azione.
La Corte d’Appello di Perugia, adita dal Rossetti, ha rigettato l’appello
ritenendo, quanto alla violazione dell’art. 101, co.2 c.p.c., che la norma
non potesse essere applicata ratione temporis e che, comunque, il
contraddittorio tra le parti fosse stato rispettato; quanto al secondo
motivo di appello, relativo alla pretesa legittimazione passiva del

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di una società nonché atto di cessione di quote divenendo

notaio, il giudice, ribadita una tralatizia giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale è legittimato passivo colui che può avvalersi del
documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno
l’autore della falsificazione, ha concluso circa “l’assoluta carenza di
legittimazione passiva del notaio Briganti quale soggetto presunto

essere azionata alcuna pretesa che si fondi sugli atti in oggetto né il
predetto può avere alcun interesse rispetto a quegli atti come pure non
può avere alcun interesse neppure rispetto alla declaratoria di nullità
degli stessi”.
Avverso la sentenza il Rossetti propone ricorso per cassazione affidato
a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Mario
Briganti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia “la violazione e falsa applicazione
dell’art. 183, 4° comma, c.p.c., e violazione del principio del
contraddittorio (art. 111 Cost., art. 101 c.p.c.) con conseguente nullità
della sentenza di primo grado, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4
c.p.c., e conseguente erroneità della sentenza di secondo grado, che
ha respinto il relativo motivo di gravame.” Censura la sentenza nella
parte in cui la stessa ha affermato che l’art. 101, 2° co. c.p.c. non fosse
applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo l’atto di citazione
del 2005, e nella parte in cui la stessa, indipendentemente
dall’applicabilità della citata norma, non ha tutelato il principio del
contraddittorio già protetto dall’art. 111 della Costituzione.
Il motivo è infondato perché l’art. 101, 2° co. c.p.c. non si applica al
caso di specie, sorto nel 2005, sicchè neppure si pone una questione
di preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., denunciato dal ricorrente.
Con il secondo motivo denuncia “la violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 221 c.p.c., e, in particolare, travisamento
dei principi che regolano l’individuazione del soggetto passivamente

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autore della falsificazione, dal momento che nei suoi confronti non può

legittimato alla querela di falso promossa in via principale, in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.” Il ricorrente censura la sentenza nella parte in
cui non ha riconosciuto l’interesse ad agire del querelante nel proporre
il procedimento di cui all’art. 221 c.p.c. e nella parte in cui, pur
premettendo in modo del tutto condivisibile che il procedimento per

valore del documento eliminandone, oltre all’efficacia sua propria,
qualsiasi effetto attribuitogli dalla legge, non ha poi concluso
consequenzialmente, rispetto alle premesse corrette, che il petitum nel
caso in esame era quello tipico che deve sostanziare l’interesse alla
proposizione della querela di falso, e cioè il disconoscimento della
sottoscrizione del Rossetti apposta sul verbale di assemblea ordinaria
e straordinaria del 2/6/1998 e sull’atto di cessione di quote. Quanto
all’interesse ad agire il medesimo andava radicato nel soggetto titolare
dell’interesse a togliere ai documenti impugnati l’idoneità a far fede e
a servire come prova di determinati atti o rapporti giuridici, con l’effetto
della completa rimozione del valore dei documenti. A sostenere il
proprio interesse alla richiesta declaratoria di falsità il ricorrente aveva
dimostrato di essere stato protestato a seguito degli atti impugnati e
che egli aveva tentato di ottenere, senza preventivo giudizio di falso,
dalla camera di commercio, la cancellazione del proprio nominativo
dalla visura della società incriminata. Da quanto precede deriva la
fondatezza del motivo sul punto della legittimazione attiva. Sulla
legittimazione passiva, il ricorrente assume che solo il notaio poteva
avere interesse all’accertamento della falsità degli atti per escludere
non soltanto conseguenze risarcitorie ma anche disciplinari e penali,
senza tacere del fatto che il professionista intendeva avvalersi degli atti
stipulati per ottenerne il compenso professionale.
Anche sotto il profilo della legittimazione passiva il motivo è fondato
per quanto di ragione. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata
nel richiedere che, nel procedimento per querela di falso, la

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querela di falso abbia lo scopo di provocare la completa rimozione del

legittimazione passiva spetti a chi abbia interesse ad avvalersi dell’atto
falso, sia o non sia esso l’autore della falsificazione (Cass., 1 n.18323
del 30/8/2007: “La querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad
un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a far
fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è proponibile contro

giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione”). Il notaio, peraltro
già convenuto dallo stesso Rossetti in un giudizio di responsabilità
professionale, poteva avere interesse ad avvalersi dell’atto falsificato.
Peraltro, nel caso di querela di falso in via principale, come nel caso in
esame, la querela non poteva che proporsi nei confronti di chi ha
falsificato l’atto, sicchè nessuno se non il notaio Briganti, poteva essere
dotato della legittimazione passiva all’azione. Non si vede infatti quale
legittimazione potesse configurarsi in capo agli altri due soci della
società il cui coinvolgimento non avrebbe determinato la caducazione
dell’atto pubblico. Il solo notaio aveva interesse, per sottrarsi ai plurimi
profili di responsabilità, a contraddire nel giudizio per querela di falso
in via principale.
Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza
cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza e
rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche
per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5/4/2018
Il

ente

chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa

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