Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18552 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CANTINE CONTE CARLO GIORGI DI VISTARINO SRL, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20-C, presso

lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BIANCHI NICOLA, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI STRADELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA M. LETIZIA, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) ((OMISSIS)) ha accertato per il 1995 a carico della Cantina Conte Carlo Giorgi di Vistarino s.r.l., previo esame del bilancio e della documentazione prodotta, un maggior reddito di L. 948.179.152=, a fronte del dichiarato di L. 614.789.000=. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accogliendo con sentenza 20 giugno 2005, l’appello dell’Agenzia, ha ritenuto immotivata l’affermazione dei primi giudici secondo cui non esistevano i presupposti per procedere ad accertamento induttivo, e legittimo tale accertamento in presenza di “gravi incongruenze nella tenuta delle scritture contabili relative alle rimanenze finali di vino dichiarate al 31 dicembre 1995”, posto che le giacenze del 1994 avrebbero dovuto subire nell’anno successivo un incremento di prezzo, dovuto all’incremento del prezzo dell’uva nel 1995.

La Società cantine Conte Carlo Giorgi di Vistarino s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, si adduce vizio di motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe individuato i difetti motivazionali ascritti ai giudici di primo grado, i quali avevano condotto una comparazione, quanto a prezzo medio di cessione di vini nel 1994 e nel 1995, ponendo a confronto le tesi di entrambe le parti.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e insufficiente e/o contraddittoria motivazione ella sentenza impugnata che fa riferimento all’accertamento induttivo individuato da vari commi (a, b, c, e d),ognuno dotato di autonoma valenza, senza considerare che nella specie l’accertamento è stato analitico, per cui nella specie si dovrebbe concludere che le presunzioni gravi, precise e concordanti si riferiscano non alle rimanenze mai ai costi,calcolati erroneamente dall’Ufficio, in quanto il prezzo medio risultato dalla divisione dei ricavi con i litri venduti non è quello indicato nell’accertamento, ma è superiore, come rilevato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. Si deve pertanto ritenere che l’ufficio abbia ricostruito induttivamente i ricavi, applicando ai costi dichiarati percentuali di ricarico ritenute più congrue, senza ulteriori specificazioni.

Col terzo motivo si denuncia ulteriormente vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha chiarito se abbia accolto i molteplici rilievi contenuti nell’atto d’appello dell’Agenzia,in parte introdotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado. Si rileva inoltre che, essendo necessariamente presente nelle giacenze del dicembre 1995 la produzione dell’autunno 1995, il prezzo di vendita non poteva che riguardare la produzione 1994 (che aveva avuto costi inferiori del 35%); non essendo stata effettuata una tale verifica, la sentenza impugnata è priva di motivazione adeguata.

Il ricorso è complessivamente fondato in punto di grave difetto motivazionale della sentenza impugnata che senza esaminare partitamene le peculiarità dell’accertamento, come illustrate dalla sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle rimanenze (v.

ric. pg. 4 che riporta la motivazione della sentenza di primo grado sul punto) stabilisce apoditticamente che si “rinvengono gravi incongruenze nella tenuta delle scritture contabili relative alle rimanenze finali di vino dichiarata nel 1995” – posta fondamentale su cui si impernia l’accertamento e che va comunque rivisitata con riferimento ai costi affrontati dalla contribuente e alle vendite effettate nel 1995, ricomprendenti le giacenze 1994, acquistate a prezzo notevolmente inferiore. Tale analisi infatti non risulta essere stata effettuata dall’Ufficio -che ha applicato un un’unica percentuale di ricarico del 25% e del 20% rispettivamente per le vendite al minuto e per quelle al dettaglio (come riportato nel ricorso a pg. 3) senza che ciò trovi giustificazione da parte della Commissione Regionale, allorchè ha riformato senza una puntuale disamina la sentenza di primo grado.

Cassata pertanto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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