Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18552 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9785-2018 R.G. proposto da:

S.P., quale procuratrice speciale di L.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA RUZZETTA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIGNA, M.V.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di FIRENZE, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO RITA, che chiede

dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto

RITENUTO

che S.P., in qualità di procuratrice speciale di L.C., ha proposto regolamento di competenza per sentir accertare e dichiarare: 1) che la causa civile distinta dal n. rg. 14478/14, pendente dinanzi al Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto una querela di falso, non poteva essere assegnata al giudice Dott.ssa M.V., per non essere pertinente alle materie di sua competenza tabellare (come indicate dal decreto n. 37/2014 del Presidente del Tribunale); 2) che la Dott.ssa M. si trova in “evidente situazione di incompatibilità”, con conseguente incompetenza a trattare l’anzidetta causa civile; 3) che la Dott.ssa M. era tenuta a “dichiarare la sua astensione obbligatoria” dalla predetta causa civile;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Comune di Signa e la Dott.ssa M.V.;

che il p.m. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

che è stata ritualmente eseguita la comunicazione di cui all’art. 380 ter c.p.c., comma 2;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, non vertendo su una questione di competenza ai sensi della Sezione VI del Capo I del Titolo I del codice di rito civile;

che con esso, infatti, non è impugnato alcun provvedimento (ordinanza che pronuncia sulla competenza o provvedimento di sospensione del processo) che, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., consenta la proposizione di un regolamento di competenza, rivolgendosi l’istanza, semmai, al provvedimento (non altrimenti specificato) di assegnazione della causa civile distinta dal n. rg. 14478/14 e in riferimento a situazioni di “fatto”, come quella di dedotta incompatibilità del giudice assegnatario della causa e di mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, dell’obbligo di astenersi;

che, peraltro, sebbene – come detto – non sussista alcun provvedimento ricorribile ex artt. 42 e 43 c.p.c. (e, invero, non sussiste alcun provvedimento del giudice della causa n. rg. 14478/14), giova comunque rammentare che è principio consolidato sia quello per cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio (tra le molte, Cass. n. 15391/2004, Cass. n. 23891/2006, Cass. n. 24656/2011);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del procedimento in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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