Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18552 del 02/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18552 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 29035-2012 proposto da:
PASTA LUCCHINI RITA PSTRTI53T52H501E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI 6, presso lo studio
dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
LUCCHINI ROBERTO;
-intimato avverso la sentenza n. 5858/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29.10.2012, depositata il 22/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 02/09/2014

Considerato che, avverso tale sentenza la Pasta ha proposto ricorso per
Cassazione, affidandosi ai seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod., proc. civ., ex art.
360 n. 3 cod. proc. civ. e connessa omessa motivazione circa un
punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
per avere la Corte d’Appello, omesso di esaminare, decidere e
motivare sul primo motivo di appello, con il quale l’odierna
ricorrente lamentava l’ingiusta revoca dell’ordinanza con cui erano
stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.;
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2 della 1.
898 del 1970, per contrasto con gli artt. 3, 7, 8 e 29 della
Costituzione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal
momento che secondo la stessa prospettazione della parte ricorrente

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al
procedimento iscritto al RG. 29035 del 2012;
“Ritenuto che la Corte d’Appello di Roma, nel procedimento di divorzio
tra Roberto Lucchini e Rita Rasta, rigettando l’appello proposto dalla
Pasta, disponeva:
che, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, l’art. 34 dei
Patti Lateranensi non stabiliva la ricezione all’interno
dell’ordinamento italiano della disciplina del matrimonio canonico.
Tale norma, infatti, riconoscendo al matrimonio concordatario gli
stessi effetti civili attribuiti ai matrimoni civili, si limitava a
unificare il rito celebrativo, il quale però dava origine a due diversi
atti, ciascuno dei quali assumeva validità e veniva regolato
dall’ordinamento di riferimento;
che il legislatore, non avendo lo Stato Italiano mai assunto
l’obbligo giuridico di non introdurre l’istituto del divorzio, ben
poteva mutare la disciplina del matrimonio civile, anche
escludendone l’indissolubilità;
che doveva ritenersi infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Pasta in riferimento all’art. 2 della 1.
898 del 1970 per contrasto con gli artt. 3, 7, 8 e 29 della
Costituzione;

Ritenuto, pertanto, che ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve
essere respinto”;
Ritenuto che è stata depositata rinuncia notificata alla parte intimata;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014-~

Il Presidente

l’astratta lesione del diritto di difesa avrebbe avuto ad oggetto la
prospettata eccezione d’illegittimità costituzionale, ampiamente trattata
nel giudizio d’appello, e nella sentenza e nel presente ricorso. Deve, in
conclusione ritenersi la radicale mancanza della deduzione di un’effettiva
lesione del diritto di difesa.;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo
questa Corte ripetutamente rigettata la dedotta eccezione d’illegittimità
costituzionale (Cass. 4921 del 1978;24494 del 2006). Peraltro come
rilevato dalla sentenza impugnata sulla questione è intervenuta la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 169 del 1971

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