Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18551 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18551

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26342-2015 proposto da:

S.C., S.P.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MASCIULLI;

– ricorrenti –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.C., S.P.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MASCIULLI;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 534/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, dichiarava non ripetibile da parte dell’Inps l’importo di Euro 7961,44 che l’istituto aveva richiesto in restituzione con nota del 10/10/2012 a S.P.V. e S.C., in qualità di eredi di St.Ed., a titolo di fruizione sui ratei dell’assegno ordinario d’invalidità per gli anni 2011 e 2012 dell’integrazione al trattamento minimo, che non spettava a causa del superamento dei limiti reddituali di legge. La Corte argomentò che l’Inps aveva emesso il provvedimento di recupero oltre il termine di un anno dalla comunicazione dei redditi da parte della pensionata, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 52, della L. n. 412 del 1991, art. 13, comunicazione avvenuta per i redditi del 2010 il 30.6.2011 (in formato cartaceo) o 30.9.2011 (in formato elettronico), con la conseguenza che l’Inps avrebbe dovuto attivarsi per il recupero entro giugno 2012, mentre la prima richiesta di restituzione era stata effettuata con la nota del 10 ottobre 2012.

2. Per la cassazione della sentenza S.P.V. e S.C. hanno proposto ricorso, cui ha resistito l’Inps con controricorso; l’istituto ha proposto altresì ricorso incidentale, cui hanno resistito con controricorso le controparti. Le parti hanno ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. con il ricorso principale gli eredi di St.Ed. lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. e art. 2033 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda di restituzione dell’importo di Euro 7961,44 recuperata dall’istituto.

1.1. Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno ad esporre.

La Corte territoriale riferisce che gli appellanti avevano chiesto la condanna dell’Inps alla restituzione degli importi trattenuti.

Nessuna statuizione si rinviene però nella sentenza in relazione a tale capo della domanda, mentre gli interessati avevano certamente interesse ad una pronuncia di condanna, idonea a divenire titolo esecutivo,

La sentenza deve quindi essere cassata affinchè la Corte territoriale provveda in proposito, in relazione però agli importi che, sulla base delle considerazioni che seguono, debbano essere effettivamente restituiti.

2. Nel ricorso incidentale l’Inps lamenta come primo motivo la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116 e 414 c.p.c., della L. n. 412 del 1991, art. 13, della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto irripetibili somme indebitamente pagate al pensionato, in difetto di un formale e definitivo provvedimento giustificativo della corresponsione di quelle somme.

2.1. Come secondo motivo, lamenta l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che la richiesta di restituzione del 10/10/2012 era da considerare senz’altro tempestiva almeno per le somme corrisposte nel 2012, riferite al reddito dell’anno precedente.

3. Il primo motivo non è fondato.

La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte “in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato” come avviene per l’eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell’indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l’accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l’Istituto ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l’Istituto deve notificare, entro l’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l’indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell’indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l’inserimento di un comma 2 bis all’art. 13, a mente del quale: “Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell’INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.

4. Occorre poi ribadire (richiamando Cass. 24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all’onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l’obbligo dell’Inps di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l’anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell’Istituto, per accertare se effettivamente l’eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perchè solo all’esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.

E’ sulla base di tali considerazioni che questa Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l’obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame.

Nella specie, sulla base di tale principio occorre rilevare che la richiesta di ripetizione dell’Inps del 10.10.2012 (tardiva con riferimento ai ratei del 2011 in considerazione della comunicazione dei redditi del 2010, avvenuta nel giugno 2011) era certamente tempestiva per i ratei del 2012, considerato che nessuna dichiarazione reddituale risulta essere stata inoltrata entro l’anno precedente per i redditi del 2011 cui essi si riferivano e che non potevano ritenersi scaduti i tempi tecnici per le relative verifiche contabili.

5. Per tali motivi ritiene il Collegio, condividendo la proposta formulata dal relatore, che il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, vada accolto con ordinanza in camera di consiglio in relazione al ricorso principale ed al secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo motivo, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti, riconsiderando la pretesa restitutoria per i ratei del 2012 e condannando l’Inps alla restituzione di quanto in effetti indebitamente trattenuto.

6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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