Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18551 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6548/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
METECNO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4027/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti della Metecno s.p.a. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, ne ha dichiarato l’appello, proposto avverso la pronuncia di primo grado, inammissibile siccome non notificato al procuratore costituito in primo grado e domiciliatario della contribuente.
2. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
3. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo in cui era incorsa la C.T.R., nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, laddove non solo lo stesso era stato notificato sia presso la sede della Società che presso il nuovo indirizzo del procuratore costituito in primo grado ma, in ogni caso, la Società si era regolarmente costituita in giudizio difendendosi anche nel merito.
4. La censura è fondata. Assorbita ogni altra doglianza, appare, all’uopo, sufficiente richiamare il consolidato principio per cui nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell’atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità (cfr. Cass. n. 8777/2008 e, ex multis e di recente Cass. n. 9083/2015).
5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa Sezione della C.T.R. della Lombardia, anche per il regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016