Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18551 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. quale coniuge ed erede di F.G., F.

A. quale erede di F.G., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA LABICANA 58, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO

MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PANNELLA PAOLO, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI POZZUOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio II.DD. di Pozzuoli ha accertato, per l’anno 1993, nei confronti di F.A. e G.M., eredi di F. G. ed esercenti una pensione in località turistica con annesso ristorante,un reddito di impresa di L. 344.230.000= a fronte di quello dichiarato di L. 23.400.00=, reddito che la Commissione Tributaria Provinciale ha ridimensionato in L. 35.000.000=.

La Commissione Regionale della Campania con sentenza 14 febbraio 2005,premessa la tempestività dell’appello in base alla data di spedizione (11/3/2006) e non a quella di ricezione (13/3/2006) ha ritenuto contraddittoria la sentenza di primo grado, che, pur avendo raffermato la illegittimità dell’accertamento posto in essere, e non aderente al settore l’indice di redditività applicata, ha poi rideterminato il reddito in misura superiore a quello indicato dai contribuenti. Ha quindi ritenuto legittimo il recupero da parte dell’Ufficio di costi non documentati, di ricavi non fatturati e di beni ceduti perchè non ritrovati, il numero dei pasti accertati in relazione alla merce acquistata e il controllo delle rimanenze, non avendo il contribuente allegato alcuna prova specifica per smentire quanto accertato.

F.A. e G.M., nella qualità di Eredi ut supra, chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi, senza resistenza da parte dell’Amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si sostiene la tardività dell’appello per violazione dell’art. 327 c.p.c., nonchè vizio di motivazione sul punto per essere stato l’appello dell’Agenzia ritenuto tempestivo da parte della Commissione Regionale sulla base non di una ricevuta postale, ma di un elenco di trasmissione, contenente il solo appello nei confronti degli attuali ricorrenti, recante, oltre la data (11/marzo 2006) la dicitura e il timbro della sola Agenzia delle Entrate e non dell’Ufficio Postale.

Col secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 37, 38 e 39, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Commissione Regionale fondato il proprio convincimento su un documento non prodotto il giudizio, quale il PVC, notificato tra l’altro ad un defunto, dovendo ritenersi che l’appello dell’Ufficio è stato accolto in assenza di qualsivoglia supporto probatorio.

Col terzo motivo si denuncia violazione delle stesse norme di cui al motivo precedente,oltre ad omesso esame di un punto decisivo relativo all’incidenza dell’autoconsumo sui ricavi,perchè il prezzo medio dei pasti calcolato in una cifra notevole per l’epoca e per la modestia dell’esercizio condotto dai contribuenti (35.000= a pasto) è stato determinato senza tener conto che la pensione/ristorante era a conduzione familiare da parte di soggetti che alloggiavano e mangiavano in quel locale, per cui appare sperequato,oltre al prezzo, anche il numero dei pasti (10 pasti al giorno per 320 giorni)in relazione alla potenzialità del locale, al numero degli addetti, ai prezzi medi di listino e alla ubicazione territoriale. Non sarebbe pertanto legittimo il ricorso alle percentuali di ricarico del settore, perchè non sarebbe stata valutata concretamente la capacità economica dell’impresale ricorrerebbero le circostanze gravi,precise e concordanti dalle quali dedurre la inattendibilità delle scritture.

Col terzo motivo, adducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, violazione di giudicato esterno, vizio di motivazione ed omessa valutazione di circostanze decisive da parte della Commissione Regionale, che avrebbe operato su presunzioni, invece che sul fatto noto del reddito dei contribuenti, si sostiene l’errore della G.d.F. nel conteggiare le rimanenze iniziali in L. 198.460.000= in luogo di L. 50.812.000=,posto che la determinazione di tali rimanenze nel senso indicato dai ricorrenti era contenuto in una sentenza passata in giudicato della CTP di Napoli relativa all’anno precedente (1992), così come risultano confermate con giudicato della stessa CTP le rimanenze per il 1994; in tali sentenze sono state indicate anche percentuali di ricarico molto inferiori a quella del 25% applicata dall’Ufficio nella fattispecie in esame. Inoltre la Commissione Regionale ha omesso di pronunciare in ordine all’annullamento delle sanzioni, non applicabili nei confronti degli Eredi.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri motivi.

Infatti la tempestività del ricorso è stata dedotta dalla Commissione Regionale da un documento prodotto dalla Agenzia, parte del processo, che porta una data, attestata da un timbro dell’Agenzia (11 marzo 2006) non idonea di per sè a provare che in quella data l’appello è stato presentato alla Posta, che quale terzo addetto alla notifica, avrebbe dovuto a sua volta certificare incontrovertibilmente di aver ricevuto l’atto in questione in quella data.

In assenza di tale certificazione, il modulo di spedizione approntato dall’Agenzia appare insufficiente al fine di provare l’asserita tempestiva presentazione dell’atto alla notifica.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio, non potendo essere il processo proseguito.

Il profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese dei giudizi di appello e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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