Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18551 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26270-2005 proposto da:

CONSORZIO AS.CO.SA. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’ORSO 74, presso l’avvocato DI MARTINO PAOLO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C.M. – FUNZIONARIO DELEGATO CIPE L. n. 219 del 1981, ex art. 84,

B.A.;

– intimati –

sul ricorso 28159-2005 proposto da:

B.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso l’avvocato

D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO AS.CO.SA., P.C.M. – FUNZIONARIO DELEGATO CIPE L. n. 219 del

1981, ex art. 84;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2319/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo in attesa di

decisione della Corte Costituzionale. La Corte si riserva di

decidere.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia è la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà del signor B.A., a favore del Consorzio AS.CO.SA.. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 7 luglio 2004, premessa la mancanza di legittimazione passiva all’azione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del funzionario delegato dal CIPE a norma della L. n. 219 del 1981, art. 84 condannò il consorzio al pagamento, per il titolo fatto valere, di L. 163.676.500, con gli interessi legali dalla data della sentenza.

2. La Corte appello di Napoli, decidendo con sentenza 7 luglio 2004 sui contrapposti gravami delle parti, rideterminò la somma dovuta dal consorzio in Euro 44.697,37, e stabilì la decorrenza degli interessi dalle singole scadenze annuali.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il consorzio con atto affidato a tre motivi, notificato il 12 ottobre 2005.

Il signor B. resiste con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, notificato il 9 novembre 2005.

4. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 per il quale l’indennità di espropriazione (virtuale, nel caso in esame) non può essere superiore al valore dichiarato dal proprietario ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

5. La questione, che non è trattata in sentenza, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. 4 gennaio 2005 n. 126; 9 maggio 2006 n. 10682; 17 novembre 2006 n. 24509; 19 dicembre 2008 n. 29768) deve ritenersi proposta per la prima volta in cassazione, ed è inammissibile.

6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il B., appellante incidentale, aveva chiesto l’attribuzione dell’indennità definitiva sino alla chiusura della procedura, mentre la corte territoriale la ha stabilita sino alla data della decisione. Il ricorrente osserva che il periodo di effettiva durata dell’occupazione legittima, nel caso concreto, ben avrebbe potuto terminare, mediante adozione del decreto ablativo, prima di tale data.

7. La formulazione meramente ipotetica della censura la rende inammissibile, non essendovi alcun elemento – negli accertamenti risultanti dalla sentenza – per supporre che prima della sua emissione fosse stato emesso un decreto di espropriazione.

8. Con il terzo motivo si censura, per violazione del giudicato interno, la statuizione sugli interessi, fatti decorrere dalle singole annualità scadute invece che, come stabilito in primo grado con statuizione non censurata, dalla decisione.

9. Il motivo è fondato. Il regolamento degli interessi contenuto nella sentenza di primo grado non era stato fatto oggetto d’impugnazione e non faceva parte del devoluto alla corte d’appello, non potendosi considerare la data di decorrenza degli interessi una questione dipendente da quelle oggetto di gravame. La preclusione verificatasi sul punto non consentiva alla corte territoriale di adottare la statuizione oggetto di fondata censura.

10. Il quarto punto del ricorso, dedicato alle spese processuali conseguenti alla presente decisione, non contiene motivi d’impugnazione.

11. Il ricorso incidentale è inammissibile per omessa esposizione dei sommaria dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 anche in questo caso (cfr. Cass. 27 luglio 2005 n. 15672).

12. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulla decorrenza degli interessi. La causa, inoltre può essere decisa nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con l’affermazione del giudicato formatosi sul punto della decorrenza degli interessi dovuti dal consorzio dalla sentenza di primo grado.

13. Le spese del giudizio sono parzialmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza. Nel giudizio di merito la soccombenza è stata prevalente per il consorzio, che nel presente giudizio di legittimità è invece vincitore, ma per un solo motivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito dichiara il giudicato sulla decorrenza degli interessi.

Compensa per un terzo le spese davanti alla corte d’appello e al tribunale, e pone i residui due terzi a carico del consorzio, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 5.877,61, di cui Euro 929,62 per diritti Euro 1.136,21 per onorari e 516,46 per spese ivi comprese quelle di consulenza tecnica per il primo grado, e in Euro 1.032,91 per diritti, Euro 2.065,83 per onorari e Euro 206,58 per spese per l’appello, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Compensa per due terzi le spese del giudizio di legittimità, e pone il residuo terzo a carico dei resistenti, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, Nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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