Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18550 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17678-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI Dl RISCOSSIONE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

Contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato NICOLA LONOCE;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DALLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZARIONE DEI CREDITI

– I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO ed

EMANUELE DEL ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 104/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

B.P. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti della iscrizione ipotecaria del 29 marzo 2012 avente ad oggetto la quota di 1/2 di proprietà di un immobile azionata a garanzia del credito portato da diverse cartelle di pagamento rimaste inevase, inerenti tra l’altro a debiti di natura contributiva previdenziale alle quali il contribuente limitava l’impugnativa. Chiedeva la declaratoria di illegittimità – nullità della iscrizione e di annullamento delle cartelle per vari motivi: omessa notifica della inumazione di pagamento e delle cartelle sottese, carenza di motivazione dell’atto, intervenuta prescrizione dei crediti.

Si costituivano tanto l’agente della riscossione che l’INPS, contestando i motivi di impugnazione.

Il Tribunale di Brindisi con riferimento ai crediti vantati sino al 2 aprile 2007 dichiarava la prescrizione perchè non erano stati azionati entro i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale. Con riguardo all’iscrizione ipotecaria affermava che dal 2 marzo 2012 (entrata in vigore del D.L. n. 16 del 2012) l’agente delle riscossione può iscrivere garanzia solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non e inferiore complessivamente a 20.000 Euro e pertanto l’iscrizione di ipoteca non era legittima perchè il limite non veniva raggiunto con la sommatoria delle cartelle non prescritte.

Accoglieva quindi il ricorso dichiarando l’illegittimità della iscrizione ipotecaria e la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle notificate sino al 2 aprile 2007.

Equitalia Sud spa proponeva appello contro entrambi i capi della decisione. Si costituivano tanto l’INPS (associandosi alla posizione dell’appellante) nonchè il B..

La Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello.

Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, con il quale chiede l’annullamento della decisione della Corte e il rigetto della domanda del B..

Il B. si è difeso con controricorso. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

Il relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso.

Equitalia Sud spa ha depositato memoria per la camera di consiglio. La Corte ha disposto che la motivazione sia semplificata.

Il primo motivo di ricorso concerne il termine di prescrizione. Si assume che è quello decennale e non quello di cinque anni applicato dalla Corte di Lecce. Il motivo e infondato per le ragioni esposte da Cass., sez. un., 23397/2016, al cui testo si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. La Corte d’appello ha correttamente interpretato ed applicato la legge.

Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 3, punto 5, lett. d, in materia di iscrizione ipotecaria da parte dell’agente di riscossione. Si sostiene che, pur escludendo i crediti previdenziali prescritti in applicazione del termine quinquennale, i crediti residui, previdenziali e non, superassero comunque il limite dei 20.000 Euro e quindi la legittimità dell’iscrizione.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, come modificato dal D.L. 16 del 2012, intitolato “Iscrizione di ipoteca”, così dispone:

“1. Decorso inutilmente il termine di art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

1 – bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro.

2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

2 – bis. L’agente della riscossione è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il temine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

Nel caso in esame la Corte di Lecce, per sua espressa affermazione, ai fini della verifica del superamento o meno del limite dei 20.000 Euro, ha considerato solo i crediti previdenziali non prescritti, ritenendo di non avere giurisdizione sui crediti di altra natura ed ha aggiunto che in proposito “vi è stata totale mancanza di allegazione”, il che “non permette di sapere se le questioni non si sua competenza siano o meno sub iudice, siano state definite ed in che termini ed a seguito di ciò il credito sia o meno esistente”.

La tesi non può essere condivisa.

Ai fini del calcolo di quello che la legge denomina “credito complessivo per cui si procede”, vanno considerati tutti i crediti, tanto quelli previdenziali (non prescritti perchè infraquinquennali) che quelli di diversa natura e soggetti ad altra giurisdizione (per l’affermazione del medesimo principio, nell’ottica, simmetrica e convergente, del giudice tributario, v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20055 del 07/10/2015, secondo la quale “in tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila curo, prevista dal D.P.R. n 602 del 1973, artt. 76 e 77, (nella formulazione “ratione temporis” vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari (nella specie, quelli previdenziali)”. E Cass. n. 2190 del 31/01/2014 ha ulteriormente precisato: “In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi del citato D.P.R., artt. 49 e 50, il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del duale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelaci conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purchè “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso”).

Se è necessario considerare tutti i crediti, ciascun giudice può però valutarli ed eventualmente invalidarli, escludenti(di così dal calcolo, nei limiti della sua giurisdizione. Di conseguenza, con riferimento ai crediti tributari ed in genere ai crediti non soggetti alla giurisdizione ordinaria, il giudice ordinario non può omettere di considerarli ai fini del calcolo, implicitamente invalidandoli anche solo in parte, salvo che il debitore non alleghi e dimostri che essi siano stati invalidati nelle sedi competenti.

Questo motivo pertanto deve essere accolto, con cassazione della sentenza sul punto e rinvio alla medesima Corte di merito in diversa composizione. Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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