Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18550 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26574/2014 proposto da:
SRL ITACA, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A,
presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 192/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;
udito l’Avvocato Umberto Segarelli difensore della ricorrente che
chiede l’accoglimento.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Itaca s.r.l., in liquidazione, ricorre con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, a seguito di rinvio disposto da questa Corte ed in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA ed IRAP dell’anno di imposta 1998.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1, e degli artt. 101, 154, 180, 291 e 392 c.p.c., laddove il ricorso in riassunzione non le era mai stato notificato in quanto all’indirizzo indicato nell’intestazione della sentenza impugnata essa Società non aveva mai avuto la sede legale.
Con il secondo motivo si deduce l’error in procedendo commesso dalla C.T.R. per non avere verificato la regolarità del contraddittorio.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito (consultabile per il tipo di vizio dedotto) non vi è, infatti, prova dell’avvenuta rituale notificazione dell’atto in riassunzione del giudizio innanzi al Giudice del rinvio; mentre nessun rilievo, di segno contrario, può attribuirsi alla mera indicazione contenuta nel frontespizio della sentenza impugnata.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, determinando la mancata riassunzione, l’estinzione del giudizio.
La soluzione meramente di rito della controversia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016