Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18550 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4050-2018 proposto da:

REGIONE ABRUZZO ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.D., PROVINCIA DI TERAMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 692/2017 del GIUDICE DI PACE di TERAMO,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo (con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 157 del 1992, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c., per l’erronea imputazione alla Regione della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica), la Regione Abruzzo ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Teramo, in data 14 novembre 2017, che accoglieva la domanda di danni proposta da L.D., condannando detta Regione, ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., al pagamento della somma di Euro 1.079,00, oltre accessori;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede L.D. e la Provincia di Teramo;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, giacchè contro la sentenza impugnata del Giudice di pace di Teramo era esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione;

che detta sentenza, infatti, non può neppure reputarsi pronunciata secondo equità, in quanto il valore della causa dichiarato dall’attore (cui deve farsi riferimento in base agli artt. 10 c.p.c. e s.s., non rilevando il contenuto della decisione (nella specie, di condanna al pagamento di Euro 1.079,00): Cass. n. 3290/2018) è di Euro 1.1179,66, ma, in ogni caso, è dirimente osservare che, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace ex art. 113 c.p.c. sono comunque suscettibili di impugnazione soltanto mediante appello (tra le altre, Cass. n. 16868/2017);

che il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati;

che in tema di impugnazioni, l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità (come nella specie) o improcedibilità dell’impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (Cass. n. 26907/2018).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza in ragione della forma della decisione dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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