Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18550 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31785-2005 proposto da:

IMPRESA LUIGI CIDONIO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), già Impresa Luigi

Cidonio spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 25, presso

l’avvocato, FELICETTI SILVIA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1480/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. FELICETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Impresa Luigi Cidonio s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Roma, nell’agosto 1994, il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al pagamento delle somme relative a riserve formulate nel corso dell’appalto per il completamento dei lavori di ricostruzione della Caserma (OMISSIS), assunto dall’impresa attrice in sostituzione della precedente aggiudicataria ICOMEC s.p.a., fallita dopo l’inizio dei lavori.

L’Amministrazione resistette, proponendo anche domanda riconvenzionale, e il Tribunale, con sentenza non definitiva, accolse la domanda attorea relativamente alle riserve “1^” e 2^” e la respinse quanto alla riserva “3^”; quindi con separata ordinanza dispose la prosecuzione del giudizio per l’accertamento degli ulteriori diritti vantati dall’impresa.

In particolare, quanto alla prima riserva osservò che il contratto prevedeva un corrispettivo netto di L. 13.578.625.100, sicchè era priva di fondamento la tesi dell’Amministrazione secondo cui in tale somma dovevano rientrare anche gli importi per imprevisti; dunque ad essa doveva aggiungersi, ai sensi dell’art. 25 del regolamento sui lavori del genio militare approvato con R.D. 17 marzo 1932, n. 365, “una somma in massa per imprevisti, pari circa a un decimo dell’importo complessivo”.

L’Amministrazione propose quindi appello chiedendo respingersi le prime due riserve. In particolare, quanto alla prima osservò che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto all’impresa L. 682.077.500 quale “somma in massa per imprevisti” da aggiungersi all’importo contrattuale netto dei lavori di L. 13.578.625.100.

Infatti nell’atto di transazione stipulato fra le parti il 15 settembre 1987 si chiariva che la somma in questione era invece compresa in quell’importo.

L’Impresa Cidonio resistette e propose appello incidentale per l’accoglimento anche della terza riserva.

La Corte di Roma accolse l’appello principale, previo rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dello stesso, e respinse l’appello incidentale.

L’eccezione di inammissibilità del gravame principale era motivata, dall’appellata, con l’inesistenza della notifica della citazione introduttiva perchè eseguita al vecchio indirizzo del suo procuratore, da cui questi si era trasferito circa due anni prima. La Corte ritenne, invece, la correttezza della notifica, eseguita, in difetto di notifica della sentenza, presso il procuratore dell’appellata nello studio indicato all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado, il cui eventuale trasferimento non era stato portato formalmente a conoscenza della controparte; e comunque – aggiunse – l’eventuale nullità, e non inesistenza, della notifica era sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellata.

Quanto alla prima riserva, osservò che nel contratto di appalto stipulato il 12 dicembre 1980 fra l’Amministrazione e la ICOMEC l’importo lordo dei lavori era stabilito in L. 16.275.000.000, cui andava applicato il ribasso di aggiudicazione dell’11,99%; nel contratto stipulato l’8 giugno 1982 dall’Impresa Cidonio, subentrata alla ICOMEC fallita, il corrispettivo lordo era dunque stabilito in L. 15.428.502.600, essendo stato detratto l’importo di L. 846.479.400 corrispondente ai lavori eseguiti dall’originaria appaltatrice, e dunque il corrispettivo al netto del ribasso dell’11,99% ammontava a L. 13.578.625.100. Nelle premesse dell’atto di transazione del 15 settembre 1987 si chiariva che la somma corrispondente ai lavori eseguiti dalla ICOMEC era invece pari a L. 603.918.165 (e non L. 846.479.400), sicchè il corrispettivo lordo per l’Impresa Cidonio era di L. 15.671.081.835, di cui L. 14.896.081.835 quale prezzo a corpo e L. 775.000.000 per somma in massa per imprevisti, e dunque ammontava, al netto del ribasso di aggiudicazione dell’11,99%, a L. 13.792.119.122. Detto ultimo importo comprendeva, dunque, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, anche la somma in massa per imprevisti.

Quanto alla seconda riserva, consistente nel recupero della revisione prezzi sull’importo di cui alla prima riserva, osservò che il suo rigetto si imponeva come conseguenza del rigetto di questa.

Quanto, infine, alla terza riserva, consistente nella pretesa di L. 29.759.488 a titolo di rimborso di oneri e spese per interventi di ripristino e adeguamento delle preesistenti opere realizzate dalla ICOMEC, la Corte confermò il ragionamento svolto dal Tribunale.

Premesso, cioè, che l’appaltatrice aveva rinunciato, nel contratto, a qualsiasi eccezione per quelle opere e che aveva dato atto di aver “preso conoscenza delle condizioni locali … e delle condizioni che possono influire sulla esecuzione dell’opera e di aver così giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo”, osservò che quelli indicati dall’appellante incidentale si risolvevano in interventi conseguenti all’esposizione agli agenti atmosferici, la cui necessità era agevolmente percepibile e prevedibile all’atto della stipula dell’appalto.

L’Impresa Cidonio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio della motivazione e violazione degli artt. 330 e 141 c.p.c., si rinnova la contestazione della notifica dell’atto di appello in quanto erroneamente eseguita all’indirizzo dal quale il procuratore dell’appellata, avv. F.S., si era trasferito da circa due anni, ossia in (OMISSIS), con consegna – come si legge nella relata – a ” B.P. impiegato incaricato alla ricezione c/o studio Navarra che ne cura la consegna in sua precaria assenza”. La ricorrente fa presente che il nuovo indirizzo dell’avv. F. in (OMISSIS), non solo doveva essere noto a controparte perchè risultante dall’albo professionale, ma era anche stato comunicato alla stessa in plurime occasioni, e in particolare in occasione della notifica della sentenza di primo grado; che solo dodici giorni dopo la notifica i titolari dello studio Navarra avevano trasmesso copia dell’atto d’appello al difensore dell’appellata; che, non avendo l’avv. F. alcun collegamento con (OMISSIS), da cui si era trasferita da tempo, nè con lo studio Navarra, nè con la materiale consegnataria del plico, la notificazione doveva essere considerata inesistente e, dunque, insanabile nonostante la costituzione in giudizio.

1.1. – Il motivo è infondato.

La notifica in questione certamente non è rituale, perchè dalla relata, trascritta correttamente nel ricorso, risulta che la consegna del plico fu fatta a tale sig.ra B.P., impiegata (non dello studio dell’avv. F., bensì) dello “studio Navarra”, e non risulta che la sig.ra B. avesse ricevuto la consegna in qualità di vicina di casa, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3.

Deve dunque concludersi che la notifica fu eseguita presso lo “”studio Navarra”, non presso lo studio dell’avv. F., procuratore dell’appellata.

Tanto basta per affermare che il luogo in cui fu eseguita era errato.

Che lo studio dell’avv. F. fosse ancora in (OMISSIS), oppure fosse stato trasferito in (OMISSIS), con rituale comunicazione o meno del trasferimento, è questione che avrebbe avuto rilievo ove dalla relata fosse risultata l’esecuzione della notifica presso lo studio dell’avv. F., ponendosi allora il problema della corrispondenza di ciò al vero;

invece, risultando espressamente l’esecuzione presso uno studio altrui, questo problema non si pone.

Ciò non significa, però, che la notifica fosse inesistente, e dunque non sanabile.

L’inesistenza della notifica si verifica – come esattamente osserva la ricorrente – allorchè manchi alcun collegamento tra il luogo in cui è stata eseguita, o la persona cui l’atto è stato consegnato, e la persona del destinatario. Va però aggiunto che il collegamento di cui trattasi consiste – come chiarito da Cass. Sez. Un. 3075/2003, che argomenta proprio dalla possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ammessa in caso di nullità e non di inesistenza della notifica – nel fatto che la situazione determinatasi sia tale che la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, nonostante i vizi del procedimento di notifica, “sia ipotizzabile come potenziale sviluppo dell’attività irritualmente posta in essere dall’ufficiale notificante”, e non già “ascrivibile (…) solo a fatti accidentali, operanti come accadimenti esterni ed autonomi, privi di ogni nesso con l’indicata attività”.

Tale è la situazione che si verifica nel caso in cui la notifica venga eseguita nel luogo in cui precedentemente domiciliava il destinatario. La precedente domiciliazione determina, appunto, un collegamento del luogo con la persona del destinatario. E si tratta di un nesso tale che la conoscenza dell’atto da parte del destinatario ben può essere ipotizzata come potenziale (ancorchè non sicuro) sviluppo dell’attività dell’ufficiale notificante, essendo la trasmissione al vecchio abitante della posta ricevuta per errore dal nuovo un fatto corrispondente a una comune regola di civile convivenza, e dunque non qualificabile come fatto meramente accidentale.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che la nullità della notifica dell’atto introduttivo del gravame fosse stata sanata dalla costituzione della parte intimata.

2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2.

Si sostiene, in definitiva, che la Corte d’appello ha riconosciuto che nel contratto dell’8 giugno 1982 le somme per imprevisti non erano menzionate; con il che essa (a) ha implicitamente ammesso la fondatezza della prima riserva, salvo poi negarla sulla base di un’interpretazione della volontà contrattuale tutta incentrata sulla premessa inserita nell’atto di transazione del 15 settembre 1987. E ciò la Corte ha fatto (b) senza dar conto delle ragioni per cui quell’accordo transattivo avrebbe comportato una modifica delle condizioni contrattuali originariamente definite; (c) senza trattare dell’eventuale carattere novativo della transazione, peraltro non dedotto dalle parti e difficilmente sostenibile posto che con quell’atto venivano definite soltanto riserve relative alla revisione prezzi; (d) senza trattare “l’eventuale funzione ermeneutica dell’atto transattivo rispetto alle pattuizioni contrattuali, il cui richiamo non avrebbe peraltro consentito di integrare la volontà pattizia con elementi alla stessa estranei”; (e) senza procedere a un’interpretazione complessiva delle clausole dell’atto di transazione, da cui sarebbe risultato chiaramente che la volontà transattiva riguardava aspetti diversi dalla riserva di cui trattasi;

(f) senza tener conto delle vicende anteriori e successive alla stipula della transazione, in cui la medesima riserva era sempre stata ribadita dall’impresa.

2.1. – La complessa censura è inammissibile.

Anzitutto, l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il contratto dell’8 giugno 1982 non prevedeva la “somma in massa per imprevisti”, non costituisce affatto riconoscimento della fondatezza della pretesa della ricorrente, dato che invece, secondo il ragionamento seguito dalla stessa Corte, la mancata espressa previsione contrattuale non significava che quella somma non fosse compresa nell’importo del corrispettivo pattuito, come risultava, appunto, dal chiarimento in proposito contenuto nelle premesse del successivo atto di transazione del 1987. In altri termini, la tesi della Corte d’appello è che le parti, pur non avendo espressamente chiarito nel contratto di appalto che il corrispettivo ivi indicato era comprensivo della somma per imprevisti, avevano tuttavia inteso stabilire ciò, come venne successivamente chiarito nell’atto di transazione del 1987. Dunque la tesi della Corte non è che la transazione avesse ad oggetto anche la somma per imprevisti: non era il contenuto dispositivo della transazione a venire in considerazione, ma soltanto il suo contenuto narrativo, ossia la concorde ricostruzione delle vicende pregresse, presa in considerazione dalla Corte ai soli fini interpretativi della volontà negoziale già manifestata nel precedente contratto.

Tanto chiarito, risulta evidente come i suesposti rilievi (a), (b), (c) ed (e) siano estranei alla ratio della decisione impugnata, e che lo sia anche quello di cui alla seconda proposizione del rilievo (d).

Quanto, poi, alla prima parte del rilievo (d), va osservato che era piuttosto onere della ricorrente censurare specificamente il valore ermeneutico dell’ atto transattivo – o, più esattamente, delle sue premesse – affermato invece dalla Corte d’appello. Al che, però, appare inadeguato l’ultimo dei rilievi svolti dalla ricorrente – quello sub (f) – dato che esso si risolve nella valorizzazione di elementi, pur rilevanti nella ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, che i giudici di appello hanno però ritenuto meno significativi dell’altro elemento da essi valorizzato (ossia la precisazione contenuta nella premessa dell’atto di transazione), e dunque in una critica di puro merito.

3. – Il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, ha per oggetto la decisione sulla terza riserva.

La ricorrente rileva: (a) che vi è un salto logico tra l’affermazione – pacifica – che i lavori erano conseguenza dell’esposizione dei manufatti agli agenti atmosferici e l’affermazione che la necessità degli stessi fosse immediatamente percepibile dall’impresa, vero essendo, invece, che fu possibile accertare l’effettiva portata dell’azione corrosiva degli agenti atmosferici solo a seguito delle successive, necessarie verifiche tecniche; (b) che la dichiarazione di conoscenza contenuta in un contratto ha un valore relativo e limitato allo stato apparente dei luoghi, per cui non si estende agli elementi occulti la cui esistenza può essere apprezzata solo in seguito nel corso dei lavori; (c) che la dichiarazione di conoscenza dei luoghi era stata resa dall’Impresa Cidonio in sede di gara, allorchè nessun’opera era stata eseguita, e dunque non poteva investire lo stato dei luoghi stessi come risultante a seguito dei lavori eseguiti della ICOMEC; (d) che la clausola contrattuale di rinunzia a qualsiasi eccezione per i lavori già eseguiti dalla ICOMEC non poteva essere interpretata in senso tale che all’impresa subentrante fosse riconosciuto un corrispettivo inferiore a quello assicurato all’impresa originaria, ciò che invece avveniva facendole carico di lavori di ripristino ovviamente non ipotizzabili per l’altra.

3.1. – Anche questo motivo è inammissibile.

Il rilievo (a) si riduce ad una censura di merito: alla valutazione dell’agevole percepibilità della necessità dei lavori di ripristino, effettuata dalla Corte d’appello sulla base, evidentemente, della notorietà dell’azione corrosiva degli agenti atmosferici, la ricorrente contrappone la valutazione opposta.

Esclusa l’ammissibilità di tale censura, segue come conseguenza l’inammissibilità del rilievo (c), basato appunto sul carattere occulto degli elementi in questione.

Il rilievo (b) è inammissibile perchè consiste nella pura e semplice smentita di quanto invece ritenuto in fatto dalla Corte d’appello, la quale ha evidentemente collocato quella dichiarazione in un momento successivo all’esecuzione dei lavori da parte della ICOMEC, altrimenti non avrebbe avuto senso basarsi su di essa. Per dar corpo a una idonea censura di vizio di motivazione la ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il documento – asseritamente coevo all’espletamento della gara e dunque anteriore all’inizio stesso dei lavori – che conteneva la dichiarazione, riproducendone il contenuto nel ricorso per soddisfare il requisito dell’autosufficienza.

Il rilievo (d) è inammissibile perchè riguarda un punto non decisivo della motivazione della sentenza impugnata, che in effetti si regge anche sulla sola considerazione della conoscenza dello stato dei luoghi e dell’accettazione del prezzo come stabilito, in una con l’accertata percepibilità e prevedibilità degli interventi di adeguamento, vale a dire sull’accettazione del prezzo come comprensivo di quei lavori, prevedibili e dunque considerati dall’appaltatrice.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA