Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1855 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1855 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIRILLO ETTORE
SENTENZA
sul ricorso 27966-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3308
contro
MAURO PRASEDI ANTIQUARIO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato
–
avverso la sentenza n. 123/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 04/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 29/01/2014
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del
0-1–varz-Q- ZOO
Ieb j 2flOJt la Commissione tributaria
regionale della Lombardia rigetta ‘appello proposto dall’Agenzia delle
entrate nei confronti della società MAURO PRASEDI ANTIQUARIO S.r.l. e
conferma la sentenza che in primo grado, per l’anno d’imposta 1997, ha
accolto parzialmente il ricorso contro l’avviso di accertamento per
dell’importo risultante dalla somma dei prelevamenti effettuati sui conti
correnti intestati ai coniugi Prasedi e Barozzi».
2. Il giudice d’appello, considerato «eccessivo ed illegittimo procedere
ad accertare maggiori ricavi in base ai prelievi, necessari per gli acquisti
in nero, e maggiori ricavi in base ai versamenti relativi alla conseguenti
vendite non fatturate», ritiene che «così facendo «si giunge a tassare
due volte il medesimo fatto evasivo».
Rileva, inoltre, che «di fatto, anche la sola rettifica prodotta
dall’incremento dei ricavi riferiti dai versamenti bancari deve
considerarsi penalizzante per il contribuente, in quanto non tiene conto
dei costi sostenuti per gli acquisti effettuati in evasione d’imposta».
Pertanto, conclude affermando che «si ritiene illegittima la presunzione
di considerare ricavi i prelevamenti bancari»
3. Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’Agenzia
delle entrate. La società contribuente non spiega alcuna difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Preliminarmente, si rileva che la società MAURO PRASEDI
ANTIQUARIO Srl, messa in liquidazione il 10 settembre 1998, è stata
cancellata dal registro delle imprese il 27 giugno 2003 (cfr. anche l’altra
odierna decisione sul ricorso n. 2008/9465).
In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese
determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente
dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo, soltanto nel
caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva
all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che,
modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia
costitutiva alla cancellazione.
200727966_4.doc
1
recupero di maggiore iva «rideterminando i corrispettivi con esclusione
A tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della
disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge,
con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo
tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della
cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le
società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione
opera solo a partire dalla predetta data. (Sez. U, Sentenza n. 4060 del
5. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal
momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la
società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione
della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fall.).
Pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio
del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,
disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale
prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori
della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ..
Qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia
verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato
possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della
società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità,
dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale
di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale
l’evento estintivo è occorso. (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013,
Rv. 625324).
6. Nella specie, risulta che la società MAURO PRASEDI ANTIQUARIO Srl
è stata cancellata dal registro delle imprese il 22 marzo 2003 e che,
dunque, dal 1° gennaio 2004 l’estinzione della società è pienamente
operante, cioè ben prima che l’appello fosse depositato il 2 settembre
2005. Esso, dunque, avrebbe dovuto essere proposto dal Fisco, ai sensi
dell’art. 110 cod. proc. civ., nei confronti del socio o dei soci superstiti e
non, a pena d’inammissibilità, nei confronti di una persona giuridica
oramai estinta.
Ne deriva che tanto l’appello, quanto – e maggior ragione – il ricorso per
cassazione sono radicalmente inammissibili per essere stati indirizzati
nei confronti di soggetto estinto.
200727966_4.doc
2
22/02/2010, Rv. 612083).
AI
N.
i
•
,1541ATERIA
Pertanto, pronunziando sul ricorso e applicando l’art. 382 cod. proc. civ.,
la sentenza d’appello deve essere cassata perché il giudizio non poteva
essere proseguito in secondo grado con l’appello proposto nei confronti
della società estinta MAURO PRASEDI ANTIQUARIO S.r.l..
Nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione della
parte
privata nei due gradi d’impugnazione.
La Corte, pronunziando sul ricorso e applicando l’art. 382 cod. proc. civ.,
dichiara che il giudizio non poteva essere proseguito e, per l’effetto,
cassa senza rinvio la sentenza d’appello.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
P.Q.M.