Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1855 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23488/2019 proposto da:

S.D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

P. BORSIERI, 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO DONEGATTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, PROCURATORE GEN. PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2121/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D.O., cittadino della (OMISSIS) proveniente dallo Stato del Lagos, chiese alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

1.1. Espose di aver lasciato il proprio Paese per avere fatto parte del partito del (OMISSIS) e di essere perseguitato, per motivi politici, dagli appartenenti del partito avversario dell'(OMISSIS); riferì che alcuni degli appartenenti al partito di opposizione erano stati uccisi e che aveva subito violenze fisiche.

1.2. La domanda venne rigettata in sede amministrativa e giurisdizionale.

1.3. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, ha condiviso la motivazione del Tribunale che ha ritenuto il richiedente non credibile in quanto non era stato in grado di fornire informazioni in ordine al partito di appartenenza. Escluse, sulla base delle fonti internazionali, l’esistenza in Nigeria di un conflitto armato nel versante dello Stato del Lagos, dove le mire espansionistiche del gruppo terroristico di (OMISSIS), presente nel Borno State, erano state contrastate dall’esercito nigeriano. Rigettò la richiesta di protezione umanitaria in quanto la patologia da cui era affetto il ricorrente, risalente al 2017 e consistente in un’instabilità alla spalla destra, non costituiva un grave problema di salute nè sussistevano ulteriori condizioni di vulnerabilità ed uno stabile radicamento nel territorio dello Stato.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso S.D.O., sulla base di cinque motivi.

2.1. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato.

2.2. Il Procuratore Generale ha concluso per la fondatezza del ricorso con riguardo alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo decisivo, al riguardo, l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nel condividere l’orientamento secondo cui la non credibilità del racconto riferito dal ricorrente costituisca motivo sufficiente per negare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’art. 32 del medesimo testo normativo; si contesta che la valutazione della credibilità sia avvenuta sulla base di stereotipi, secondo cui il proselitismo non possa avvenire attraverso torture e che, dopo il suo sequestro di persona, il ricorrente sia stato indotto a cambiare l’orientamento politico con l’offerta di denaro avvenuta per telefono. Si contesta, anche se non rubricato con la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un certificato medico comprovante le ferite riportate e della tessera di appartenenza al (OMISSIS), dolendosi dell’omesso esame della situazione politica nello Stato del Lagos, con particolare riferimento agli scontri tra esponenti del (OMISSIS) e dell'(OMISSIS).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. e), art. 8, lett. e) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, in quanto sarebbe stato escluso il riconoscimento dello status di rifugiato sol perchè il ricorrente non era a conoscenza della situazione politica ed amministrativa del proprio Paese nonostante avesse subito torture per il suo attivismo politico, accentuato dal carisma esercitato tra i proseliti per la sua popolarità come fashion designer. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato che, secondo un articolo di giornale pubblicato sul (OMISSIS), in Nigeria e soprattutto nello Stato del Lagos, era diffusa la violenza preelettorale.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), artt. 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, per non avere il Tribunale ritenuto sussistente un danno grave, nelle forme della condanna a morte o grave forma di tortura in ragione della militanza politica del ricorrente. Lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere accertamenti sul Paese di provenienza e non avrebbe considerato la violenza esercitata dalla Polizia nei confronti dei sostenitori del partito avversario, della connivenza con il potere politico e della carenza di indipendenza del sistema giudiziario sulla base delle informazioni provenienti dagli organi internazionali e dalla stampa.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

3.2. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (ex multis Cassazione civile, sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

3.3. Nell’applicare i summenzionati parametri, la Corte d’appello ha ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione sostenuta da parte ricorrente in quanto il medesimo non era stato in grado di fornire informazioni in relazione al partito di appartenenza, nemmeno a livello di amministrazione locale, limitandosi ad affermare di aver organizzato molti incontri con ragazzi più giovani senza indicare gli obiettivi politici perseguiti ed i metodi utilizzati. Privo di verosimiglianza è stata ritenuto l’episodio del rapimento e la minaccia con le armi per entrare a far parte del partito avversario unitamente all’offerta di denaro dal medesimo accettata.

3.4. La valutazione della credibilità è avvenuta su aspetti essenziali del racconto sui quali aveva fondato la richiesta di protezione internazionale, che il giudice di merito ha ritenuto inverosimili ed inattendibili, facendo corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

3.5. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale non rende operante il dovere di cooperazione istruttoria, che presuppone sempre un racconto credibile (Cassazione civile, sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile, sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.6. All’assenza di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale consegue l’insussistenza di un danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), artt. 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, per non avere il Tribunale ritenuto sussistenti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria per l’esistenza nello stato del Lagos di una situazione di conflitto indiscriminato.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La Corte d’appello ha fatto riferimento a molteplici fonti internazionali sulle condizioni del paese di provenienza – tra queste l’EASO ed Amnesty International – che escludevano l’esistenza, nello Stato del Lagos, di una situazione di violenza generalizzata, secondo i parametri stabiliti dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018). Ha accertato, infatti, che, nel versante dello Stato del Lagos, il conflitto era a bassa intensità in quanto le mire espansionistiche del gruppo terroristico di (OMISSIS), presente nel Borno State, erano state contrastate dall’esercito nigeriano.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e degli artt. 3 e segg. della Convenzione di Ginevra, per aver ancorato la concessione della protezione umanitaria alla credibilità dello straniero e per non aver tenuto conto della documentazione attestante il percorso di integrazione, consistente nella frequentazione di un corso di lingua e nell’attività lavorativa come bracciante agricolo, che gli avrebbe consentito di acquistare una macchina da cucire per riprendere a svolgere l’attività di fashion designer. Inoltre, ai fini della vulnerabilità, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei problemi alla spalla destra in conseguenza delle torture subite durante il sequestro.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. Il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un., n. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

5.3. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

5.4. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile, sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5.5. Il Tribunale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha escluso, in primis, la condizione di vulnerabilità attesa la natura della patologia da cui era affetto il ricorrente, consistente in una instabilità alla spalla destra attestata con certificazione risalente al 2017, con cui si prescrivevano eventuali controlli in caso di necessità. Si tratta di patologia non grave e comunque tale da non poter essere curata nel Paese di provenienza. La Corte di merito ha, inoltre, escluso un effettivo radicamento nel territorio nazionale non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro a tempo determinato, e la frequenza di corsi di lingua.

5.6. L’assenza di ragioni di vulnerabilità e di un percorso di integrazione rendono conforme la decisione ai principi di diritto affermati da questa Corte, indipendentemente dall’erronea affermazione del giudice di merito circa la rilevanza della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente nell’ambito della valutazione della protezione umanitaria (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/04/2020, n. 8020 secondo cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale).

5.7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5.8. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

5.9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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