Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1855 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R.A.T. Costruzioni Ricambi Auto Trattori s.p.a., con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante dott. A.

A., rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato Annecchino Marco elettivamente domiciliata presso il

suo studio, in Roma, via G. G. Belli n. 3;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Barone Edoardo, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avvocato Enrico D’Annibale, in Roma, via F. Catalani n.

26;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/20/03 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 15.12.2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2009 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FEDELI Massimo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. C.R.A.T. Costruzioni Ricambi Auto Trattori propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per l’annullamento della cartella di pagamento per la tarsu relativa all’anno 1999, assumendo la illegittimità dell’atto impugnato perchè non preceduto dall’avviso di accertamento e comunque l’infondatezza della pretesa, tributaria in ragione del fatto che la contribuente, essendo una società industriale, produce rifiuti speciali, che provvede a smaltire mediante imprese autorizzate, non tassabili ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso ma in sede di gravame, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 489/20/03 del 15. 1.2 2003 riformò in parte la decisione impugnata, dichiarando la tassa applicabile in relazione alla superficie di mq.

2.900 dello stabilimento della contribuente adibita a deposito.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 16.10.2004, ricorre, sulla base di sette motivi, la s.p.a. C.R.A.T. Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso formulata dalla società ricorrente nel corso dell’udienza di discussione sulla base del rilievo che tale atto sarebbe stato notificato soltanto in data 25.11.2004. superando di un giorno il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ. che fissa al riguardo il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine, pure di 20 giorni, stabilito a carico del ricorrente per il deposito del ricorso e decorrente dalla sua notifica, che si assume avvenuta nel caso di specie il 15.10.2004.

L’eccezione non ha pregio in quanto, come risulta dalla cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, effettuata a mezzo del servizio postale, esso risulta pervenuto al destinatario il giorno 16.10.2004 e non. come asserisce il ricorrente, il giorno precedente. In ogni caso si osserva che essendo il giorno dell’asserita scadenza (24.12.2004) domenica, il termine in questione sarebbe venuto comunque a scadere il giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4.

Tanto precisato, il primo motivo di ricorso, demitizzando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 107 e D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 11, comma 3 sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’atto di appello proposto dal Comune in ragione del fiuto che esso risultava avanzato da funzionar del Dipartimento tributi del Comune, senza alcuna delega o procura da parte del sindaco, unico soggetto abili lato a rappresentare in giudizio l’ente territoriale.

Il motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che l’atto di appello del Comune sia stato sottoscritto e quindi proposto dal funzionario e dal dirigente del Dipartimento tributi del Comune non è causa di nullità dell’atto in quanto il D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 74 in materia di tarsu, concede specificatamente al Comune la facoltà di designare un funzionario cui attribuire la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. precisando che a questi spetta anche di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e di disporre i rimborsi. Attesa l’ampiezza dei relativi poteri dispositivi di natura sostanziale, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell’eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un’attività diversa e ulteriore, ma soltanto l’attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell’ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non risulta che, nel giudizio di merito, la società appellata abbia mai contestato il rilascio della delega in questione da parte del Comune ai propri funzionari, contestazione che necessitando di un accertamento in fatto, appare comunque inammissibile in questa sede.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. censurando la sentenza impugnata per non avere pronunciato sulla questione della illegittimità della cartella di pagamento opposta come conseguenza della mancata previa notifica dell’avviso di accertamento, che costituiva una delle censure sollevate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo ed accolta dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione di accoglimento del ricorso medesimo, oggetto di specifico motivo di appello da parte del Comune, il motivo è inammissibile.

Costituisce orientamento costante di questa Corte, qui condiviso, il principio secondo cui la parte che, nel giudizio di legittimità, denunzia il vizio di omessa pronuncia ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non solo di indicare l’atto in cui la domanda o l’eccezione che si assume non esaminata è stata proposta o, in caso di asserita violazione del principio devolutivo in appello, decisa, ma anche di riprodurre esattamente il contenuto senza che possa a tale scopo valere un richiamo soltanto generici), trattandosi di onere funzionale per porre la Corte nella condizione di verificare in decisività e fondatezza della censura, senza dover ricorrere all’esame degli atti del processo (Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 978 del 2007). Nel caso di specie il ricorso non assolve invece questo adempimento, in quanto si limita sul punto a riprodurre la sentenza di appello, che però non fa alcun cenno alla questione sollevata, mentre omette completamente di esporre il contenuto della decisione di primo grado, dal cui raffronto sarebbe possibile trarre la conclusione in ordine alla sussistenza del vizio denunziato. Per tale ragione i motivo, per come formulato, non appare resistere al necessario e preliminare vaglio di ammissibilità dello stesso.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere esaminato e pronunziato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla contribuente per avere il Comune modificato i dati di fatto posti a fondamento della pretesa tributaria, riducendo la superficie tassabile e mutandone la classificazione, dal momento che esse dapprima erano state ricondotte tra la voce relativa agli “Uffici pubblici e privati, studi professionale, agenzie varie” e poi classificate nell’atto di appello tra i “locali destinati a deposito senza vendita al pubblico”.

Il motivo è infondato in quanto la relativa eccezione risulta esaminata dalla semenza impugnata e quindi respinta avendo il giudice a quo ritenuto non nuova la domanda formulata dal Comune sulla base della considerazione che “fin dalla sua costituzione in primo grado il Comune di Napoli ha riconosciuto non dovuta la tassazione per l’area adibita a lavorazione, perchè produttrice di rifiuti speciali, ed ha richiesto affermarsi la legittimità del proprio operato in relazione alla superficie di mq. 2.900 interamente adibita a deposito “Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lamentando che il giudice di appello non abbia dichiarato inammissibile la richiesta del Comune formulata nell’atto di appello in considerazione dei mutamenti sostanziali dei dati di fatto posti a fondamento della pretesa tributaria, per quanto concerne sia l’estensione della superficie tassabile che la sua classificazione sulla base del vigente regolamento comunale in materia.

Anche questo motivo è infondato.

La Commissione tributaria regionale ha invero respinto la sopra riferita eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dal contribuente sulla base della considerazione, già evidenziata in sede di esame del mezzo precedente. che la riduzione della superficie tassabile da mq. 3.328 iniziali a mq. 2900 era già stata proposta dal Comune nella sua memoria di costituzione di primo grado e che essa realizzava un mero ridimensionamento della domanda. Questa argomentazione merita di essere condivisa, fa dichiarazione in questione l’alta dal Comune integra infatti nulla di diverso da un parziale riconoscimento di un l’atto favorevole alla controparte, fatto che, incidendo sull’ammontare della tassa, calcolata com’è noto anche sulla base dell’estensione della superficie, ha comportato una mera riduzione del quantum della pretesa tributaria pertanto riscontrabile nella fattispecie una mera riduzione del petitum pacificamente consentita anche nel processo tributano, non già una mutatio libelli, atteso che i fatti costitutivi della domanda di pagamento del tributo non appaiono affatto modificati.

Nè un tale effetto potrebbe esser ricondotto al dedotto mutamento di classificazione delle aree in questione, sulla base del regolamento dettato dal comune in materia. Sul punto invero il ricorso difetta di autosufficienza, atteso che l’atto di controparte che conterrebbe anche tale variazione è soltanto richiamato e non anche riprodotto dalla ricorrente e della relativa questione la sentenza impugnata non fa cenno. Al di là di tale considerazione, pure assorbente, si tratta comunque all’evidenza di variazione che non investe i dati sostanziali del presupposto impositivo, non apparendo obiettivamente in grado di alterare, modificandoli, i fatti costitutivi della pretesa tributaria ovvero di in Unire in alcun modo sull’eventuale diritto di difesa del contribuente. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. assumendo che l’impugnata sentenza ha violato la regola del divieto di domande nuove in appello laddove ha accolto la richiesta del Comune, fatta per la prima volta in appello, di qualificare come depositi i locali della contribuente invece di dichiararla inammissibile.

Il motivo è infondato La sentenza di appello, come già evidenziato, afferma esplicitamente che il ridimensionamento della pretesa tributaria è stato effettuato dal Comune fin dalla memoria di costituzione di primo grado. Questa considerazione in fatto sufficiente di per sè ad escludere in radice l’asserita violazione del principio stabilito dall’art. 345 cod. proc. civ. – risulta contraddetta soltanto genericamente dalla ricorrente, che avrebbe dovuto sul punto, al fine di dimostrare l’effettivo mutamento dell’impostazione difensiva della controparte, specificatamente contestare l’assunto sopra riportato della sentenza impugnata e quindi dimostrarne l’erroneità allegando, per il principio dell’autosufficienza, il contenuto della memoria di costituzione del Comune di primo grado, al fine di dimostrare che in tale sede esso non aveva allegato le circostanze e le ragioni poi fatte valere in sede di appello.

Il merito della censura risulta comunque avere avuto già risposta dalle considerazioni svolte in ordine all’esame del motivo precedente, che hanno escluso che il ridimensionamento della domanda di tributo del Comune, essendosi risolta in una mera riduzione del quantum debeatur, potesse integrare una effettiva mutatio, come tale non consentita.

Il sesto motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, censurando la sentenza impugnata per non avere annullato la cartella opposta in ragione della circostanza che essa non era stata preceduta da alcun avviso di accertamento.

Il mezzo, che si collega alla censura sollevata con il secondo motivo, è infondato.

E’ sufficiente al riguardo osservare che la sentenza impugnata non ha esaminato nè si è pronunciata in alcun modo sulla questione relativa alla nullità della cartella per difetto dell’avviso di accertamento. Ne deriva che se vizio della sentenza vi è stato esso non può avere riguardato il merito della decisione sulla censura in questione, punto su cui si incentra il motivo, ma l’omessa pronuncia sulla stessa, denunziabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 e non del n. 3 vizio effettivamente sollevato dalla ricorrente con il secondo motivo, che però è stato dichiarato inammissibile. Per tale ragione, mancando l’oggetto della decisione censurato. il motivo non può trovare accoglimento.

Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione;

del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e segg. e dell’art. 2697 cod. civ. assumendo che la Commissione regionale avrebbe dovuto respingere l’appello del Comune non avendo l’ente dimostrato, come era suo onere, a fronte della contestazione della contribuente, la presenza degli stessi presupposti impositivi nè di avere effettivamente espletato il servizio di raccolta dei rifiuti di cui chiedeva il pagamento della tassa.

Il motivo appare inammissibile per genericità e comunque è infondato.

la Commissione regionale ha accolto l’appello del Comune sulla base della premessa in diritto, del tutto corretta, secondo cui il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 esclude l’imposizione della tassa non per tutta l’area occupata dall’impresa industriale, ma soltanto per le superfici in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni d’uso, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere gli stessi produttori. Il giudice di secondo grado ha quindi ritenuto che. nel caso di specie, la tassa andasse applicata ai locali adibiti a deposito ed occupanti una superficie di mq. 2.900 nei quali non si producono rifiuti speciali ma solo rifiuti urbani”.

Sia la premessa in diritto da cui si è mossa la decisione impugnata, che l’accertamento di fatto in ordine alla produzione di rifiuti solidi urbani e non già di rifiuti pericolosi da parte dell’area dello stabilimento destinata a deposito, non risultano contestati dalla ricorrente e tanto vale a ritenere la statuizione impugnata sottratta alle censure sollevate da motivo. La doglianza, in particolare, secondo cui il Comune, quale ente impositore, non avrebbe fornito prova del presupposto impositivo appare smentita dall’accertamento di fatto compiuto sul punto dal giudice territoriale. Nè il ricorso indica in alcun modo elementi di fatto che avrebbero potuto, se esaminati, portare ad un diverso accertamento al riguardo.

La contestazione della società contribuente di mancata attivazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti appare invece, per come risulta essere stata formulata nel corso del giudizio di merito, del tutto generica e, come tale, inidonea a fondare un preciso onere a carico del Comune di specifica dimostrazione contraria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le alterne vicende del giudizio ed i motivi della decisione spingono a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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